IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente risultante nel quadro generale rissuntivo del bilancio di
competenza,   anche   attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993,  n.  237,  con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri  decreti in data 23 marzo, 7 aprile, 22 aprile e 6
maggio 1994 con i quali e' stata  disposta  l'emissione  della  prime
quattro  tranches  dei  buoni  del Tesoro poliennali 8,50% - 1 aprile
1994/2004;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  quinta  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004, da destinare a  sottoscrizioni
in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23
maggio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 72.887 miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che  l'emissione di una quinta tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  disposta  con  il  presente   decreto
concorre,   al   netto   dell'importo  dei  titoli  in  scadenza,  al
raggiungimento del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge  n.
539/1993;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 8,50% - 1 aprile 1994/2004, per un importo di  lire  2.000
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale  23  marzo  1994,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo  dell'8,50%,  pagabile  in
due  semestralita'  posticipate,  il 1 ottobre ed il 1 aprile di ogni
anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro  poliennali
1 aprile 1994/2004.