IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Ritenuto di dover procedere ad una prima individuazione degli atti che in applicazione dei decreti legislativi sopra richiamati, delle leggi speciali e di settore vigenti, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali e di delegare l'adozione di alcuni di essi ai direttori generali preposti agli organi centrali di questo Ministero; Considerato che al Ministero per i beni culturali e ambientali non e' stato assegnato alcun Sottosegretario di Stato; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali gli atti di Governo e di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali ed i provvedimenti che importino comunque responsabilita' politiche, che riguardino problemi di carattere generale relativi ai rapporti istituzionali con l'estero, ivi compresa la designazione di rappresentanti dell'Amministrazione in organismi, istituzioni ed enti esteri e internazionali. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in applicazione di leggi speciali o di settore, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali: la definizione degli obiettivi prioritari della tutela dei beni, della programmazione generale, del bilancio e la diramazione delle conseguenti direttive generali; il coordinamento, ai fini di una politica unitaria di conservazione e di valorizzazione, delle attivita' dei dirigenti generali; gli accordi di programma; l'approvazione dei programmi e dei piani settoriali di intervento; i provvedimenti di organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica e la individuazione delle dotazioni organiche degli uffici; i provvedimenti di natura normativa e le circolari interpretative di norme; gli atti con i quali vengono stabiliti i principi e i criteri per la erogazione di contributi; le convenzioni, le intese, gli accordi e gli atti similari con altre amministrazioni dello Stato e con enti pubblici territoriali che riguardino piu' settori dell'Amministrazione; le determinazioni circa la copertura delle vacanze nell'organico dei dipendenti; le preposizioni e i trasferimenti dei dirigenti; gli atti di indirizzo relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale; la nomina degli ispettori onorari; i provvedimenti per i quali e' previsto il parere preventivo del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; gli atti di riconoscimento della personalita' giuridica degli enti culturali; la designazione e la nomina dei rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, in organismi, istituzioni ed enti nazionali o internazionali; la destinazione delle entrate derivanti dalla tassa di ingresso e dai servizi aggiuntivi e di ogni altra entrata; le decisioni concernenti la concessione del patrocinio, le benemerenze, le proposte di concessione di onorificenze; i provvedimenti di concerto con gli altri Ministri; le autorizzazioni a compiere missioni all'estero; il prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni culturali all'estero; l'accettazione di lasciti, donazioni e depositi; integrazioni degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; iniziative in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni; gli espropri, i "vincoli" e le "declaratorie", ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089; gli atti definitivi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349; l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi degli articoli 31 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le acquisizioni previste dall'art. 39 della medesima legge.