Con decreto ministeriale n. I/2/724/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Pesaro e Urbino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 908.974.680, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Pesaro, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/855/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Genova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 911.999.199, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di Genova, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/248/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Treviso e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.726.303.926, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di Brunello Bruno e Brunello Silvio. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Treviso, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/978/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito della provincia di Vicenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.296.064.089, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Vicenza, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/438/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.536.332.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Verona, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/977/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 30.659.606.776, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Verona, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/825/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Sassari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.632.665.710, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Sardegna, sezione staccata di Sassari, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/856/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.093.880.125, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/591/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 34.678.447.667, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/619/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.113.228.714, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/652/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Parma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.902.622.777, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/557/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Modena e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.066.165.395, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Modena, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/851/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.139.353.730, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Latina, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1025/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Imperia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.064.496.667, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome della ditta "Associazione sportiva scuderia City corse Sanremo". Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di Imperia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1026/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.304.004.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Padova, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1024/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Padova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.128.209.010, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Padova, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1023 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.607.602.725, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/853/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 46.102.251.793, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Bari, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1065 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 60.275.717.051, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Brindisi, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1114/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 57.112.836.300, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Roma, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1377/94 del 15 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.337.483.667, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.