IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80,  recante  "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
   Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il
turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
dell'offerta turistica;
   Visto il decreto-legge 4 novembre  1988,  n.  465,  convertito  in
legge   30   dicembre   1988,   n.  556,  recante  misure  urgenti  e
straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive
e tecnologiche;
   Visto il decreto del Ministro del turismo e  dello  spettacolo  31
dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e
criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e
2 della legge n. 556 del 1988;
   Visto  l'art.  12-bis  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149,
recante "interventi urgenti in favore dell'economia",  convertito  in
legge 19 luglio 1993, n. 237;
   Viste  le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi
pubblici di cui alla legge n. 237/1993;
   Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti  a
carattere  regionale  per  la  regione  Piemonte, presentati ai sensi
della predetta legge;
   Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica
prevista dall'art. 2,  comma  2,  della  citata  legge  n.  556/1988,
istituita con decreto 4 agosto 1993:
   Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica,
sia  per  quanto  riguarda l'ammissibilita' dei progetti o di singole
opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il
loro  merito   che   comprende   anche   l'interesse   sociale   alla
realizzazione dell'opera;
   Ritenuto  che  le osservazioni formulate, in sede dei lavori della
citata commissione tecnica, dal rappresentante del  Ministero  per  i
beni  culturali  e  dal  rappresentante  del Ministero dell'ambiente,
relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno  avere
in  ipotesi  concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta
delle  prescritte  autorizzazioni  e  concessioni  da   parte   delle
competenti   autorita',  delle  quali  restano  salvi  gli  eventuali
interventi;
   Ritenuto di dover dare attuazione alle finalita'  della  legge  n.
237/1993,  nel  modo  piu'  ampio,  pur nel limite del finanziamento,
stante la  rilevanza  delle  esigenze  manifestatesi,  rese  evidenti
dall'elevato numero di progetti presentati;
   Ritenuto  che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli
di  approvazione  presentano  un  uguale  livello  di  necessita'  di
realizzazione;
   Ritenuto  di  determinare, comunque, le modalita' di finanziamento
in  relazione  soprattutto  all'immediata  eseguibilita'  di  ciascun
progetto;
   Tenuto  conto  che  a  norma  dell'art. 1, comma 5, della legge n.
556/1988, il contributo in conto capitale  e'  erogabile  fino  a  un
massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresi' conto dei
criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto
del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;
   Considerato  che  l'ammontare  dei  contributi, quale risulterebbe
dall'applicazione agli importi progettuali della  misura  percentuale
massima  prefissata,  va calcolato, regione per regione, in relazione
alla disponibilita' dei fondi attribuiti alla regione  ed  al  numero
dei   progetti  finanziati,  e  comunque  in  misura  percentualmente
costante all'interno della medesima regione;
   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
febbraio  1994,  registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994,
con  il  quale  il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio  e'  stato  delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti
attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;
   Visto  il  parere  della  Conferenza  Stato-regioni espresso nella
seduta del 30 marzo 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono approvati i progetti a carattere  regionale  per  la  regione
Piemonte,  di  cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma
parte integrante di esso, da finanziare ai  sensi  dell'articolo  12-
bis della legge n. 237/1993.