IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
   Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80,  recante  "Riordino
delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport";
   Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il
turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la  qualificazione
dell'offerta turistica;
   Visto il decreto-legge 4 novembre  1988,  n.  465,  convertito  in
legge   30   dicembre   1988,   n.  556,  recante  misure  urgenti  e
straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive
e tecnologiche;
   Visto il decreto del Ministro del turismo e  dello  spettacolo  31
dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e
criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e
2 della legge n. 556 del 1988;
   Visto  l'art.  12-bis  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149,
recante "interventi urgenti in favore dell'economia",  convertito  in
legge 19 luglio 1993, n. 237;
   Viste  le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi
pubblici di cui alla legge n. 237/1993;
   Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti  a
carattere regionale per la regione Sicilia, presentati ai sensi della
predetta legge;
   Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica
prevista  dall'art.  2,  comma  2,  della  citata  legge n. 556/1988,
istituita con decreto 4 agosto 1993:
   Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica,
sia per quanto riguarda l'ammissibilita' dei progetti  o  di  singole
opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il
loro   merito   che   comprende   anche   l'interesse   sociale  alla
realizzazione dell'opera;
   Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei  lavori  della
citata  commissione  tecnica,  dal rappresentante del Ministero per i
beni culturali e  dal  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente,
relativamente  ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere
in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame  della  richiesta
delle   prescritte   autorizzazioni  e  concessioni  da  parte  delle
competenti  autorita',  delle  quali  restano  salvi  gli   eventuali
interventi;
   Ritenuto  di  dover  dare attuazione alle finalita' della legge n.
237/1993, nel modo piu' ampio,  pur  nel  limite  del  finanziamento,
stante  la  rilevanza  delle  esigenze  manifestatesi,  rese evidenti
dall'elevato numero di progetti presentati;
   Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti  meritevoli
di  approvazione  presentano  un  uguale  livello  di  necessita'  di
realizzazione;
   Ritenuto di determinare, comunque, le modalita'  di  finanziamento
in  relazione  soprattutto  all'immediata  eseguibilita'  di  ciascun
progetto;
   Tenuto conto che a norma dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  n.
556/1/988,  il  contributo  in  conto capitale e' erogabile fino a un
massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresi' conto dei
criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto
del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988;
   Considerato  che  l'ammontare  dei  contributi, quale risulterebbe
dall'applicazione agli importi progettuali della  misura  percentuale
massima  prefissata,  va calcolato, regione per regione, in relazione
alla disponibilita' dei fondi attribuiti alla regione  ed  al  numero
dei   progetti  finanziati,  e  comunque  in  misura  percentualmente
costante all'interno della medesima regione;
   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
febbraio  1994,  registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994,
con  il  quale  il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio  e'  stato  delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti
attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport;
   Visto  il  parere  della  Conferenza  Stato-regioni espresso nella
seduta del 30 marzo 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono approvati i progetti a carattere  regionale  per  la  regione
Sicilia,  di  cui  all'elenco allegato al presente decreto, che forma
parte integrante di esso, da finanziare ai  sensi  dell'articolo  12-
bis della legge n. 237/1993.