Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al Ministero dei trasporti e  della
                                  navigazione
                                  Al  Dipartimento  della  protezione
                                  civile
                                  Alle regioni
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                  Alla Confindustria
  Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20 maggio
1991  ed  alla  circolare del Ministero dell'ambiente del 30 dicembre
1993, n. 0029/93/032/CCL, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  15
del  20  gennaio  1994,  in merito ai depositi assoggettati al citato
decreto ministeriale si specifica quanto segue.
1. Errata-corrige.
  Il titolo del punto 3 della circolare del  Ministero  dell'ambiente
del  30  dicembre 1993, n. 0029/93/032/CCL, e' modificato come segue:
"3. Depositi diversi assoggettati al decreto ministeriale  20  maggio
1991".
2. Esclusioni.
  La  disciplina  dei rischi di incidenti rilevanti non si applica al
trasporto di sostanze e preparati pericolosi su strada, per ferrovia,
per via fluviale o marittima o aerea.
3. Depositi  diversi  assoggettati  agli  obblighi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
  Sono  classificati  come  luoghi utilizzati per depositi diversi di
sostanze e preparati pericolosi nella  tipologia  e  nelle  quantita'
individuate dal decreto ministeriale 20 maggio 1991:
   scali merci terminali di ferrovia;
   porti marittimi;
   porti fluviali;
   interporti;
   scali merci aeroportuali;
   campi boe di travaso.
4. Responsabilita'.
  Il  titolare  degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si
deve identificare nel soggetto o che ha autorita' o  che  gestisce  i
luoghi e le aree definite al punto 3.
5. Contenuti della notifica.
  Ai fini della predisposizione dei contenuti della notifica relativa
ai  luoghi  ed  alle  aree  definite  al  punto  3  restano valide le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  31 marzo 1989, secondo la linea guida di cui all'allegato I
alla presente circolare.
  L'analisi di cui all'allegato II  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  31  marzo  1989,  potra'  essere  richiesta
eventualmente in fase istruttoria o comunque sulla base di criteri di
cui all'art. 12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
175/1988.
6. Contenuti della dichiarazione.
  Ai  fini  della  predisposizione  dei contenuti della dichiarazione
relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3, in attesa  delle
modalita'  stabilite  dall'art.  13, comma 1, lettera B), del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  175/1988,  restano  valide  le
modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, secondo la linea guida di cui all'allegato II
della presente circolare.
  L'analisi di cui all'allegato II  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  31  marzo 1989, potra' essere eventualmente
richiesta con le modalita' di cui all'art. 13, comma 1,  lettera  B),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988.
                                 Il direttore generale
                     del Servizio inquinamento atmosferico e acustico
                                 ed industrie a rischio
                                         CLINI