Al Ministero della sanita' Al Ministero dell'interno Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Ministero dei trasporti e della navigazione Al Dipartimento della protezione civile Alle regioni Alle province autonome di Trento e Bolzano Alla Confindustria Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991 ed alla circolare del Ministero dell'ambiente del 30 dicembre 1993, n. 0029/93/032/CCL, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994, in merito ai depositi assoggettati al citato decreto ministeriale si specifica quanto segue. 1. Errata-corrige. Il titolo del punto 3 della circolare del Ministero dell'ambiente del 30 dicembre 1993, n. 0029/93/032/CCL, e' modificato come segue: "3. Depositi diversi assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio 1991". 2. Esclusioni. La disciplina dei rischi di incidenti rilevanti non si applica al trasporto di sostanze e preparati pericolosi su strada, per ferrovia, per via fluviale o marittima o aerea. 3. Depositi diversi assoggettati agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Sono classificati come luoghi utilizzati per depositi diversi di sostanze e preparati pericolosi nella tipologia e nelle quantita' individuate dal decreto ministeriale 20 maggio 1991: scali merci terminali di ferrovia; porti marittimi; porti fluviali; interporti; scali merci aeroportuali; campi boe di travaso. 4. Responsabilita'. Il titolare degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si deve identificare nel soggetto o che ha autorita' o che gestisce i luoghi e le aree definite al punto 3. 5. Contenuti della notifica. Ai fini della predisposizione dei contenuti della notifica relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3 restano valide le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, secondo la linea guida di cui all'allegato I alla presente circolare. L'analisi di cui all'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, potra' essere richiesta eventualmente in fase istruttoria o comunque sulla base di criteri di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988. 6. Contenuti della dichiarazione. Ai fini della predisposizione dei contenuti della dichiarazione relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3, in attesa delle modalita' stabilite dall'art. 13, comma 1, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, restano valide le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, secondo la linea guida di cui all'allegato II della presente circolare. L'analisi di cui all'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, potra' essere eventualmente richiesta con le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, lettera B), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988. Il direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e acustico ed industrie a rischio CLINI