IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante "Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi  e  stragiudiziali  agli
avvocati e procuratori legali";
  Visto,  in particolare, l'art. 8 della legge stessa che prevede che
l'avvocato o il  procuratore  legale,  che  intende  avvalersi  delle
facolta'  previste  dalla legge, deve munirsi di un apposito registro
cronologico, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro  di
grazia e giustizia;
  Visto  l'art.  10  della  stessa  legge  che  prevede che agli atti
notificati a cura dell'avvocato o del procuratore legale deve  essere
apposta  apposita  marca il cui modello ed importo sono stabiliti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia;
  Visto l'art. 12 della legge medesima che dispone che il decreto  di
cui  sopra  deve  essere  emanato  entro  novanta  giorni  dalla  sua
pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1994;
  Ritenuto che la predisposizione  dell'apposita  marca  deve  essere
concordata  con  il  Ministero  delle  finanze nonche' con l'Istituto
Poligrafico dello Stato e con la Zecca di Stato e che l'esiguita' del
termine non consente l'espletamento di tale procedura, gia' avviata;
  Ritenuto che in via del tutto transitoria puo'  essere  autorizzato
l'uso  di marche in commercio, nella misura precisata dall'art. 2 del
presente decreto;
  Visto il parere del Consiglio nazionale forense;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' istituito per l'avvocato o il  procuratore  legale  che  intende
procedere   alla  notificazione  di  atti  civili,  amministrativi  e
stragiudiziali un registro cronologico conforme al  modello  allegato
al  presente  decreto;  il  registro  puo'  essere composto da moduli
continui vidimati uso computer, conformi al modello approvato.