IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante "Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali agli avvocati e procuratori legali"; Visto, in particolare, l'art. 8 della legge stessa che prevede che l'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facolta' previste dalla legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello e' stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia; Visto l'art. 10 della stessa legge che prevede che agli atti notificati a cura dell'avvocato o del procuratore legale deve essere apposta apposita marca il cui modello ed importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia; Visto l'art. 12 della legge medesima che dispone che il decreto di cui sopra deve essere emanato entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1994; Ritenuto che la predisposizione dell'apposita marca deve essere concordata con il Ministero delle finanze nonche' con l'Istituto Poligrafico dello Stato e con la Zecca di Stato e che l'esiguita' del termine non consente l'espletamento di tale procedura, gia' avviata; Ritenuto che in via del tutto transitoria puo' essere autorizzato l'uso di marche in commercio, nella misura precisata dall'art. 2 del presente decreto; Visto il parere del Consiglio nazionale forense; Decreta: Art. 1. E' istituito per l'avvocato o il procuratore legale che intende procedere alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali un registro cronologico conforme al modello allegato al presente decreto; il registro puo' essere composto da moduli continui vidimati uso computer, conformi al modello approvato.