IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Considerato che nella riunione del 2 aprile 1993 il consiglio di amministrazione dell'Universita' ha deliberato la stipula di una convenzione, della durata di anni dieci con la Repubblica di San Marino, per l'istituzione di un indirizzo sammarinese nell'ambito del corso di laurea in giurisprudenza; Veduta la deliberazione adottata in data 30 aprile 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facolta' di giurisprudenza ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Universita' concernente l'istituzione, nell'ambito della facolta' di giurisprudenza, dell'indirizzo sammarinese; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 settembre 1993 e trasmesso a questa Universita' con lettera ministeriale prot. n. 3822 del 16 dicembre 1993; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione II "Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza" gli articoli 16 e 17 del corso di laurea in giurisprudenza vengono modificati nel modo che segue: Art. 16 - viene integrato con l'aggiunta: "Nell'ambito del medesimo corso di laurea e' attivato l'indirizzo sammarinese". Art. 17 - viene integrato con l'aggiunta al primo comma: "Per l'indirizzo sammarinese saranno ammessi non piu' di trenta studenti per anno accademico"; e al quinto comma: "Per l'indirizzo sammarinese la graduatoria di ammissione verra' formata sulla base del giudizio conseguito all'esame di maturita' ed eventualmente del risultato di un esame orale: sara' titolo preferenziale la residenza nella Repubblica di San Marino. Per essere ammessi all'esame di laurea, indirizzo sammarinese, lo studente dovra', oltre ad aver seguito i corsi e superato gli esami obbligatori di cui al terzo comma, aver dimostrato la conoscenza delle sottoelencate discipline, integrative dei corsi ufficiali cui afferiscono: diritto commerciale sammarinese, integrativo di 'diritto commerciale'; diritto penale sammarinese, integrativo di 'diritto penale'; procedura civile e ordinamento giudiziario sammarinese, integrativo di 'diritto processuale civile'; procedura penale sammarinese, integrativo di 'procedura penale'; diritto del lavoro sammarinese, integrativo di 'diritto del lavoro'; diritto amministrativo sammarinese, integrativo di 'diritto amministrativo'; diritto tributario sammarinese, integrativo di 'scienza delle finanze e diritto finanziario'; diritto di famiglia sammarinese, integrativo di 'diritto civile'; diritto internazionale: storia e diritto delle convenzioni internazionali sammarinesi, integrativo di 'diritto internazionale'"; aver inserito come insegnamenti complementari e sostenuto il relativo esame dei seguenti insegnamenti: esegesi delle fonti del diritto italiano; diritto comune; diritto sammarinese. Il tema oggetto della dissertazione di laurea dovra' riguardare problematiche attinenti al diritto sammarinese". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 31 dicembre 1993 Il rettore: BO