IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  31  ottobre  1961,  n.  1836,  e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
che ha approvato il piano di sviluppo dell'Universita' per il trienno
1991-1993;
  Visto il  decreto  ministeriale  31  gennaio  1992,  che  autorizza
l'istituzione   del   diploma   universitario   di   terapisti  della
riabilitazione;
  Visto  il  decreto   ministeriale   31   marzo   1992   riguardante
"Modificazioni  all'ordinamento didattico universitario relativamente
al corso di diploma universitario di terapisti della riabilitazione";
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 20 gennaio 1994;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Trieste,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  in  premessa, e' ulteriormente
modificato con l'inserimento dopo l'art. 115  dei  seguenti  articoli
con conseguente scorrimento della numerazione:
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                  DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
  Art.  116 (Finalita', organizzazione generale, norme di accesso). -
1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia di Trieste e' istituito
il corso di diploma universitario di terapista della  riabilitazione,
articolato nei seguenti indirizzi:
    a) neurologico;
    b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori  con conoscenze scientiche e tecniche necessarie a svolgere
le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso  si  conclude
con   il  rilascio  del  diploma  universitario  di  terapista  della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, le universita' potranno istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1982, riservati ai possessori  del  diploma  universitario  di
terapista   della   riabilitazione   e   finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione  degli  stessi  per  quanto   riguarda   le   funzioni
specialistiche e di coordinamento delle funzioni.
  4.  Il  corso  di  diploma  non  e'  suscettibile di abbreviazioni,
eccetto  il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di   livello
universitario,  sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea
o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti  ed
utilizzabili  come  crediti,  ai  sensi  dell'art.  11 della legge 19
novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei  crediti  e'
adottata  dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della
struttura didattica con propria delibera  riconosce  altresi',  anche
parzialmente,  gli  studi  compiuti in scuole italiane o straniere di
livello universitario, con titolo di  accesso  analogo  a  quello  di
diploma universitario.
  5.  In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero
degli iscrivibili  al  corso  di  diploma  e'  stabilito  dal  senato
accademico,  sentito  il  consiglio  di  facolta'  in base ai criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della
legge n. 341/1990.
  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo  anno  i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei posti determinati, e' subordinato  al  superamento  di  un  esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti  disponibili  ed alla valutazione del voto di diploma di scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il consiglio di facolta' approva con almeno sei  mesi  di  anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono   esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono    collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente  al 1 novembre 1988, al corso di laurea di medicina e
chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami  del
primo anno di corso.
  6.  L'indirizzo  e' scelto dallo studente entro la fine del secondo
anno di corso.
  Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo del diploma
universitario possono iscriversi al secondo semestre del  terzo  anno
di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili,
ai fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.
  Art.  117 (Ordinamento didattico). - 1. Il corso di diploma prevede
quattromila ore di insegnamento e di attivita' pratiche e  di  studio
guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e
discipline  ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni
semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche  e  di
studio  guidate  (primo anno seicento ore, secondo anno seicento ore,
terzo anno quattrocento ore), il cui peso  relativo  e'  definito  in
modo  convenzionale  (credito,  corrispondente mediamente a cinquanta
ore). Le attivita' pratiche e di studio guidate comprendono almeno il
50% delle ore previste per ciascun anno.
  Il tirocinio professionale e' svolto per  seicento  ore  nel  primo
anno   (trecento  per  semestre),  ottocento  ore  nel  secondo  anno
(quattrocento per semestre) e mille ore nel terzo  anno  (cinquecento
per   semestre).   Lo   studente   deve  seguire  altresi'  attivita'
complementari  che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso
l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.
  2. Le attivita' didattiche sono ordinate  in  aree  formative,  che
definiscono  gli  obiettivi  didattici intermedi, in corsi integrati,
che  definiscono  l'articolazione   dell'insegnamento   nei   diversi
semestri  e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in
discipline che indicano le competenze  scientifico-professionali  dei
docenti nei singoli corsi integrati.
  Sono   attivati,  come  discipline  integrate  nei  corsi  previsti
dall'ordinamento, ulteriori discipline  comprese  nei  raggruppamenti
concorsuali  per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si
fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti  indicati  nell'ultimo
bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline
non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre piani di
studio  alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali proposti
dallo studente, a condizione che il peso  relativo  dell'area  e  del
singolo  corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per
oltre il 15% da quello tabellare.
  L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di  impegno
orario  dai  singoli corsi integrati puo' essere utilizzato anche per
approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.
  Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un  corso  di  inglese
scientifico,  con  lo  scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e  traduzione  di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  4.  Lo  studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Non si possono sostenere gli esami di un anno  se  non  sono  stati
sostenuti  tutti  gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci si puo'
iscrivere all'anno successivo se non sono stati  sostenuti  entro  la
sessione  autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due,
e superato i tirocini.
  Gli esami sono sostenuti di norma al termine di  ciascun  semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.
  Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel mese di settembre
(appello autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere    in    periodi   di   interruzione   delle   lezioni,   a
gennaio-febbraio. Nella sessione  straordinaria  non  possono  essere
sostenuti piu' di due esami.
  5.   Per   le   attivita'   didattiche   a   prevalente   carattere
tecnico-pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti   professionali
possono  essere  chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che,
per uffici ricoperti  o  attivita'  professionale  svolta,  siano  di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.  I  professori  a  contratto  possono   far   parte   delle
commissioni d'esame.
  6.  Le  aree,  con  indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi
didattici, i corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono  le
seguenti:
 I anno - I semestre:
AREA A: Propedeutica (crediti 6).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi  per la comprensione qualitativa e
quantitativa  dei  fenomeni  biologici   e   le   nozioni   di   base
propedeutiche  alle  conoscenze  dei  mezzi  fisici  utilizzati nella
riabilitazione medica, nonche' introdurre l'allievo  all'interno  dei
concetti base della riabilitazione.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   biofisica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana;
   neuroanatomia.
  A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica generale.
  A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
   infermieristica generale;
   riabilitazione generale;
   teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).
  A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
   riabilitazione generale.
  A.7. Inglese scientifico.
  A.8.  Attivita'  tutoriale  e  di  tirocinio  guidato: attivita' da
svolgersi  in  servizi  ospedalieri  di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
 I anno - II semestre:
AREA B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione
  generale (crediti 6).
  Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento
dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attivita' motoria
e  del  comportamento, nonche' i principi di fisiopatologia applicati
alla riabilitazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
   chimica biologica;
   fisiologia umana;
   neurofisiologia.
  B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale.
  B.3. Corso integrato di cinesiologia:
   anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
   cinesiologia generale;
   cinesiologia speciale.
  B.4. Corso integrato di psicologia:
   psicologia generale;
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   psicometria.
  B.5.  Attivita'  tutoriali  e di tirocinio pratico: da svolgersi in
strutture  ospedaliere  di   recupero   e   rieducazione   funzionale
relativamente ai corsi integrati del semestre.
 II anno - I semestre:
AREA C: Princi'pi della riabilitazione e propedeutica alla
  riabilitazione motoria (crediti 6).
  Obiettivi:  lo  studente  deve  apprendere  i fondamenti teorici ed
applicativi, relativamente  alle  modalita'  generali  dell'approccio
alle  menomazioni,  disabilita' ed handicap, nonche' degli interventi
riabilitativi di base.
  C.1. Corso integrato di metodologia generale della medicina  fisica
e riabilitativa:
   chinesiterapia generale;
   massoterapia;
   terapia fisica strumentale.
  C.2. Corso integrato di pediatria:
   neonatologia;
   patologia pediatrica.
  C.3. Corso integrato di psichiatria:
   psichiatria generale;
   neuropsichiatria infantile.
  C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
   neuropsicologia;
   neurolinguistica.
  C.5.  Attivita'  tutoriali  e  di  tirocinio  pratico  guidato:  da
effettuarsi  presso  strutture   sanitarie   ospedaliere   ed   extra
ospedaliere.
 II anno - II semestre:
AREA   D:  Medicina  interna  e  specialita'  mediche,  neurologia  e
disabilita' delle funzioni viscerali (crediti 6).
  Obiettivi:  acquisizione  delle  conoscenze  e  degli  esiti  delle
disabilita'  motorie,  della  comunicazione  e viscerali, di tecniche
specifiche di riabilitazione  e  di  principi  di  medicina  generale
orientati  alle  disabilita' viscerali neurocorrelate e di specifiche
funzioni, nonche' alla gestione generale e medica del disabile.
  D.1. Corso integrato di neurologia:
   neurologia;
   neurofisiopatologia;
   neurotraumatologia.
  D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
   medicina interna ad indirizzo specialistico;
   pneumologia;
   cardiologia;
   geriatria;
   oncologia;
   nefrologia;
   reumatologia.
  D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
   ortopedia;
   traumatologia;
   patologia articolare.
  D.4. Tirocinio  pratico  guidato:  da  svolgersi  presso  strutture
ospedaliere   ed   extra   ospedaliere  di  recupero  e  rieducazione
funzionale.
 III anno - I semestre:
AREA E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti 4).
  Obiettivi:  lo  studente  deve acquisire le conoscenze teoriche dei
principi di riabilitazione speciale di base,  nonche'  apprendere  le
rispettive metodiche applicative.
  E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
motoria e fisioterapia strumentale:
   cinesiologia speciale;
   cinesiterapia speciale;
   fisioterapia speciale;
   terapia occupazionale generale;
   protesiologia ed ortesiologia;
   massoterapia speciale.
  E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilita' viscerali:
   patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
   riabilitazione respiratoria;
   riabilitazione uro-ginecologica;
   riabilitazione oncologica;
   riabilitazione dell'ustionato;
   riabilitazione delle funzioni viscerali.
  E.3.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche  ospedaliere  ed  extra-ospedaliere  di   recupero   e
rieducazione funzionale.
                        INDIRIZZO NEUROLOGICO
 III anno - II semestre:
AREA   F:  Metodi  e  tecniche  della  riabilitazione  neurologica  e
neuromotoria (crediti 4).
  Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e  le  tecniche
di   riabilitazione   specifiche  anche  speciali  nell'ambito  delle
menomazioni e disabilita' di natura neurologica.
  F.1. Corso integrato di  metodi  e  tecniche  della  riabilitazione
neuromotoria:
   tecniche di riabilitazione neuromotoria;
   tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.
  F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   patologia della psicomotricita'.
  F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
   neurologia pediatrica;
   neuropsichiatria infantile.
  F.4.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche ospedaliere ed extra ospedaliere.
              INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA
                          E RIABILITAZIONE
 III anno - II semestre:
AREA    G:     Metodi     e     tecniche     della     riabilitazione
ortopedico-reumatologica (crediti 4).
  Obiettivi:   acquisizione   delle   conoscenze   delle  disabilita'
osteoartromuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione  in
ambito ortopedico.
  G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore nell'eta' evolutiva:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.3.  Attivita'  tutoriali  e  di  tirocinio  pratico: da svolgersi
presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra  ospedaliere  di
recupero e rieducazione funzionale.
  Art.  118 (Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame
finale). -  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle
attivita'  pratiche  e'  obbligatoria  e  deve essere documentata sul
libretto personale  dello  studente.  Per  essere  ammessi  all'esame
finale   di   diploma,   gli   studenti  debbono  avere  regolarmente
frequentato i corsi, superato gli esami  in  tutti  gli  insegnamenti
previsti   ed   effettuato,  con  positiva  valutazione,  i  tirocini
prescritti.
  Gli studenti che non superano  tutti  gli  esami  e  non  ottengono
positiva  valutazione  nei  tirocini  possono ripetere l'anno per non
piu'  di  una  volta  come  fuori   corso,   venendo   collocati   in
soprannumero.
  2.  La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto;  esse  avvengono
secondo delibera del consiglio
della  struttura  didattica,  tale  da assicurare ad ogni studente un
adeguato periodo di esperienza e di formazione  professionale,  nelle
strutture proprie della facolta' o in strutture idonee convenzionate.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.  Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli   esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una   tesi,  consistente  in  una  dissertazione  scritta  di  natura
teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in  terapista  della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  5.  La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata
dal rettore ed e' composta dal presidente del corso  della  specifica
struttura  didattica  o  suo  delegato,  da  due docenti nominati dal
consiglio di facolta', da due esperti  nominati  rispettivamente  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale.
  Ove  i  Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro
il 20 maggio di ciascun anno, o in  caso  di  loro  dimissioni  prima
dell'inizio  degli  esami,  provvede  il  rettore,  sentito il senato
accademico.
  6.  La  commissione  finale  per l'esame di diploma e' nominata dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione  degli  studi  per  il conseguimento del
diploma di laurea.
  Il  consiglio  della  struttura  didattica  con  propria   delibera
riconosce  altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole
italiane o straniere di livello universitario, con titolo di  accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il   consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,  potra'
eventualmente   indicare   corsi   integrativi,    anche    istituiti
appositamente,  da  seguire per completare la formazione per accedere
al corso di laurea.
  I corsi di diploma universitario e quelli di  laurea,  ove  abbiano
denominazione  uguale  o  simile,  permettono  il  passaggio dall'uno
all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal
consiglio di facolta', tenuto conto  in  particolare  degli  studenti
fuori  corso  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche  in
soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 30 marzo 1994
                                                           Il rettore