Alle direzioni compartimentali del
                                  territorio
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e le province autonome
                                  Ai    presidenti    delle    giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per  il  tramite dei commissari di
                                  Governo)
                                  All'Unione  province   d'Italia   -
                                  Direzione generale
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani - Direzione generale
  La normativa in oggetto  autorizza  il  Ministro  delle  finanze  a
trasferire,  con propri decreti, agli enti locali territoriali i beni
del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello  Stato  non
utilizzati in conformita' al soddisfacimento degli interessi pubblici
cui sono destinati, nonche' i beni del patrimonio disponibile qualora
risultino inutilizzati.
  La medesima legge stabilisce, altresi', all'art. 3, comma 1, che il
Ministro  delle  finanze  autorizza  con  proprio decreto la cessione
degli immobili a trattativa privata, una volta valutati i presupposti
previsti dalla legge  stessa  e  la  compatibilita'  della  richiesta
inoltrata  dagli  enti  interessati  con  i vincoli urbanistici e con
quelli a tutela di interessi  ambientali,  paesaggistici,  storici  e
artistici gravanti sul bene da trasferire.
  Dall'esame  del  testo  normativo  appare  chiaro  che  il  decreto
ministeriale autorizzativo della cessione debba essere  preceduto  da
una  impegnativa  attivita'  istruttoria  e  che,  pertanto, anche le
istanze prodotte dagli enti interessati all'acquisto  debbano  essere
corredate  di  tutti  i  documenti  necessari  alla  valutazione  dei
requisiti richiesti dalla legge.
  Poiche' dalla data di entrata in vigore della  stessa  sono  giunte
numerose  istanze  prive perfino degli elementi indicati dall'art. 2,
comma 2, lo scrivente ritiene opportuno individuare il contenuto e le
modalita' di inoltro delle istanze medesime.
  Ai sensi del citato art. 2, comma 2, nella  richiesta  deve  essere
indicata  con  precisione  la  destinazione  finale  che  si  intende
attribuire al bene, nonche' le indicazioni  essenziali  sui  tempi  e
sulle  modalita'  di  realizzazione  e  di  gestione  dell'opera o di
svolgimento dell'attivita' progettata.
  A  tal  fine,  pertanto,  l'istanza  dovra'  essere  corredata  del
progetto preliminare dell'opera da realizzare.
  L'istanza,  inoltre,  deve  individuare  con  esattezza il bene che
l'ente intende acquisire, con indicazione dei riferimenti catastali e
cio' a  maggior  ragione  qualora  venga  richiesta  solo  una  parte
dell'immobile di proprieta' statale.
  All'istanza    dovra'   inoltre   essere   allegata   copia   della
deliberazione del consiglio o di altro organo competente a deliberare
l'acquisto, sottoposta al  controllo  di  legittimita'  ai  sensi  di
legge.
  Gli  enti  interessati  inoltreranno  le  istanze  alla  competente
direzione compartimentale del  territorio  e  alle  sezioni  staccate
demanio della provincia competente per territorio.
  Tali   direzioni   compartimentali,   a   competenza   regionale  o
ultraregionale, hanno sede nei seguenti capoluoghi:
   1) Milano - per la regione Lombardia;
   2) Torino - per le regioni Piemonte, Val d'Aosta e Liguria;
   3)  Venezia  -  per  le  regioni  Trentino-Alto  Adige,  Veneto  e
Friuli-Venezia Giulia;
   4) Bologna - per le regioni Emilia-Romagna e Marche;
   5) Firenze - per le regioni Toscana e Umbria;
   6) Roma - per le regioni Lazio, Abruzzi e Molise;
   7) Napoli - per le regioni Campania e Calabria;
   8) Bari - per le regioni Puglia e Basilicata;
   9) Palermo - per la regione Sicilia;
   10) Cagliari - per la regione Sardegna.
  Le  suddette  sezioni  staccate,  dopo  aver  ricevuto  le istanze,
provvederanno a far determinare  dagli  uffici  tecnici  erariali  il
valore  attuale dell'immobile, nonche' la percentuale di riduzione da
applicarsi per la  cessione,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  in
relazione alla natura dei lavori da eseguirsi, al loro costo presunto
e   al   pubblico   interesse   collegato  alla  destinazione  finale
dell'immobile.
  I predetti uffici tecnici dovranno altresi' comunicare  l'esistenza
di eventuali vincoli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici,
storici e artistici gravanti sul bene, nonche' dare indicazioni circa
la  compatibilita'  dell'opera  o dell'attivita' da realizzare con la
destinazione urbanistica dell'immobile.
  Le competenti sezioni staccate, sulla base degli  elementi  forniti
dall'organo  tecnico,  valuteranno  la  sussistenza nella domanda dei
requisiti di legge e di quelli richiesti con la  presente  circolare,
nonche',  in  caso di pluralita' di richieste, la possibilita' di una
cessione parziale dell'immobile.
  A  tali  fini  esse  sono  autorizzate  a  chiedere   i   necessari
chiarimenti agli enti che hanno prodotto istanza di acquisto.
  Ovviamente  carattere prioritario va dato alla valutazione circa la
sussistenza della concreta e attuale  possibilita'  di  utilizzazione
dell'immobile richiesto per dirette finalita' statali.
  La   suddetta   attivita'   istruttoria   sara'   svolta  sotto  il
coordinamento delle direzioni compartimentali del territorio.
  Completata  l'istruttoria  sia  dal  punto  di  vista  tecnico  che
amministrativo,   le   predette   sezioni  staccate  invieranno  allo
scrivente e, per conoscenza, alle direzioni compartimentali l'istanza
con le valutazioni e gli elementi istruttori sopra indicati  ai  fini
dell'esame  e della emanazione del decreto ministeriale autorizzativo
della cessione.
  Si raccomanda agli enti interessati  di  attenersi  scrupolosamente
alle  indicazioni  fornite  con  la  presente  circolare onde evitare
rallentamenti ed appesantimenti della procedura da porre  in  essere,
con  l'avvertenza  che non verranno prese in considerazione nei tempi
previsti dalla legge le domande prive dei requisiti richiesti.
  Le domande gia' presentate direttamente a questo  dipartimento,  in
massima   parte  non  conformi  alle  prescrizioni  di  legge,  vanno
riprodotte,  debitamente  integrate,  agli  uffici  periferici  sopra
indicati.
  Le   direzioni  compartimentali  del  territorio  sono  invitate  a
trasmettere copia della  presente  circolare  alle  sezioni  staccate
aventi sede nel territorio di loro competenza.
  La  presente  circolare  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                       Il direttore generale: VACCARI