Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, sono state apportate le seguenti rettifiche: al primo comma dell'art. 1 del parere, riportato nella prima colonna della pag. 52, dove e' scritto: "La denominazione di origine controllata 'Colli Pesaresi' e' riservata ai vini rosso, bianco, novello che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.", si legga: "La denominazione di origine controllata 'Colli Pesaresi' eventualmente accompagnata dal nome del vitigno e' riservata ai vini, rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione."; all'art. 3, riportato alla prima colonna di pag. 53, all'ultimo rigo del secondo capoverso, dove e' scritto: " .. (comune di Urbino) e parte dei numeri 4 e 5 (comune di Tavullia.", si legga: " .. (comune di Urbino) e parte del numero 4 (comune di Tavullia)."; all'art. 5, riportato nella medesima pagina, al quart'ultimo rigo, dove e' scritto: " .. devono assicurare a tutti i vini 'Colli Pesaresi' rosso e bianco un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale e' di gradi 12.", si legga: " .. devono assicurare a tutti i vini 'Colli Pesaresi' rosso e bianco un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale di gradi 11,00."; all'art. 7, riportato a pag. 54, deve essere aggiunto sopra al primo rigo la seguente frase: "Il nome del vitigno Sangiovese deve seguire la denominazione di origine Colli Pesaresi.".