IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n.
487/1992,  convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che:
"Il commissario liquidatore  dell'EFIM  puo'  chiedere,  anche  prima
della   scadenza   del   termine   biennale,  che  vengano  poste  in
liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16  marzo
1942,  n.  267,  una  o  piu' societa' controllate di cui all'art. 2,
comma  2,  lettera  b).  Il  provvedimento  di  liquidazione   coatta
amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.";
  Visto  il  decreto-legge  23  marzo 1994, n. 191, ed in particolare
l'art. 3, il quale sostitutendo  il  citato  art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge   n.   487/1992,   stabilisce,  tra  l'altro,  che  "Il
commissario  liquidatore  puo'  chiedere  prima  della  scadenza  del
termine  biennale  che  vengano poste in liquidazione coatta, a norma
del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  una  o  piu'
societa'  controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di
liquidazione  coatta  amministrativa  preclude  la  dichiarazione  di
fallimento.  Per  le  liquidazioni  coatte delle societa' controllate
dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli  articoli
194   e   seguenti  del  citato  regio  decreto  sono  attribuiti  al
commissario liquidatore dell'EFIM ovvero  al  commissario  che  sara'
preposto  alla  liquidazione  coatta  del  soppresso  ente,  i  quali
riferiscono al Ministro del  tesoro  in  merito  all'andamento  delle
procedure   liquidatorie  delle  menzionate  societa'.  Nel  caso  di
liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza  sono  esercitati
dal Ministero del tesoro".
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267,
ed, in particolare, il titolo V;
  Visto  il  decreto  interministeriale  di  nomina  del  commissario
liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/925/A-2;
  Visto il programma presentato dal commissario liquidatore  in  data
29  dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21
gennaio 1993;
  Viste le lettere n. CL 731/94 e n. AP 27/94,  rispettivamente,  del
27  aprile  e  del  2  maggio  1994,  con  le  quali  il  commissario
liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione  coatta
amministrativa,  ai  sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
487/1992,  convertito  dalla   legge   n.   33/1993,   e   successive
modificazioni  ed integrazioni, della Edina S.p.a., con sede in Roma,
via della Piramide Cestia n. 1/c, sulla base di motivazioni che  sono
qui integralmente richiamate e recepite;
  Considerato  che,  come  fatto presente dal commissario liquidatore
dell'EFIM, la Edina S.p.a.:
   e' una societa' posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art.  2,
comma  1,  del  decreto-legge  n. 487/1992, convertito dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
   ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con  7,631  miliardi  di
lire di perdite;
   versa in palese stato di insolvenza, non essendo stata in grado di
pagare i propri dipendenti rendendo necessaria un'erogazione da parte
della liquidazione di lire 1,481 miliardi per oneri retributivi;
  Considerato  che,  come  fatto presente dal commissario liquidatore
dell'EFIM, e' attualmente  in  corso  la  procedura  di  vendita  dei
cespiti aziendali della societa';
  Considerato  che,  secondo  quanto  fatto  presente dal commissario
liquidatore   dell'EFIM,   la   liquidazione   della   societa'    e'
ulteriormente  giustificata  dalla  dismissione dell'azienda, nonche'
dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori  -
conformemente  a  quanto  stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera b),
del  ripetuto  decreto-legge  n.  487/1992  -  l'operativita'   della
garanzia dello Stato sui debiti della societa';
  Considerato  che  la  messa  in  liquidazione coatta della societa'
Edina S.p.a. dovrebbe assicurare una  miglior  tutela  dell'interesse
pubblico  in  termini  di  minor aggravio per l'erario, in quanto, ai
sensi dell'art.  201  della  legge  fallimentare,  sono  estese  alla
liquidazione   coatta  amministrativa  le  disposizioni  in  tema  di
fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive  (art.  51
della  legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi
legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare);
  Considerato che, secondo  quanto  fatto  presente  dal  commissario
liquidatore,  non  sussiste  alcun  rischio in relazione agli effetti
revocatori  che  potrebbero   conseguire   all'assoggettamento   alla
liquidazione   coatta   amministrativa,  su  atti  di  vendita  o  di
disposizione del patrimonio della societa' utilmente  effettuati  dal
commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni
in  materia  contenute  nell'art.  8  del decreto-legge n. 487/1992 e
nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994;
  Considerato  che,  secondo   quanto   precisato   dal   commissario
liquidatore con telex n. 08732 del 6 maggio 1994, l'assoggettamento a
liquidazione   coatta   amministrativa   consente  l'accertamento  di
responsabilita'   penali   per   eventuali   reati   commessi   dagli
amministratori   e   dagli   altri   soggetti  indicati  dalle  norme
nell'esercizio delle proprie attivita';
  Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni
previste  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  487/1992,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 33/1993, cosi' come
modificato  dall'art.  3,  del  decreto-legge  n.  191/1994  per   la
sottoposizione  alla  procedura di liquidazione coatta amministrativa
della Edina S.p.a.;
  Preso atto dell'urgenza rappresentata dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  Edina  S.p.a.,  con  sede in Roma, via della Piramide
Cestia  n.  1/c,  iscritta  nel  registro  delle  imprese  presso  la
cancelleria  del  tribunale  di Roma, n. 256/66, e' assoggettata alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo  V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.