IL DIRIGENTE SUPERIORE DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante disposizioni transitorie concernenti le caratteristiche ed i requisiti delle cinture di salvataggio per la nautica da diporto; Considerato che l'attuale situazione emersa dal mercato non consente di soddisfare la richiesta di acquisto immediato di cinture di salvataggio corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 1 del predetto decreto del 18 aprile 1994; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di prorogare il termine di cui all'art. 2, terzo comma, del citato decreto ministeriale del 18 aprile 1994 e di integrare lo stesso art. 2 con la previsione della possibilita' da parte dell'utente di conservare a bordo anche le cinture di salvataggio di tipo approvato in applicazione della SOLAS '74 non emendata; Decreta: Art. 1. 1. Il termine stabilito dall'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, per ottenere da parte dell'utente la dichiarazione di conformita' al prototipo delle cinture di salvataggio, costruite ai sensi del decreto ministeriale del 2 dicembre 1977, al fine del loro mantenimento a bordo, e' prorogato al 15 ottobre 1994.