IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 11 della direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1988 con il quale e' stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario di quarta classe denominato "INSEGAR" e quello del 14 febbraio 1994 con il quale la registrazione e' stata trasferita a nome dell'impresa Ciba Geigy S.p.a., con sede in Origgio (Varese), strada statale n. 233 km 20,5; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 9 maggio 1991, con la quale e' stato disposto il "divieto cautelativo dell'impiego del presidio sanitario 'INSEGAR'" contenente il principio attivo Fenoxycarb nelle zone di allevamento del baco da seta da individuarsi a cura dei presidenti delle regioni e delle province autonome e con la quale sono state stabilite nuove limitazioni per i prodotti a base di Fenoxycarb; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 aprile 1992, con il quale e' stata disposta la sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del presidio sanitario "INSEGAR" in tutto il territorio nazionale in attesa di un riesame sulla base di nuovi studi e sperimentazioni; Visti i decreti del Ministro della sanita' 25 giugno 1993 e 13 dicembre 1993 relativi all'individuazione delle zone in cui e' stato consentito l'uso dell'"INSEGAR" alle condizioni prescritte con la citata ordinanza ministeriale 9 maggio 1991; Visti i risultati trasmessi in data 18 marzo 1993 della "ricerca sulla deriva del regolatore di crescita degli insetti Fenoxycarb, principio attivo dell'insetticida 'INSEGAR'", svolta su richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il parere espresso nella riunione del 23 marzo 1994 dalla commissione consultiva di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale si raccomanda che l'impiego del presidio sanitario "INSEGAR" venga sospeso per un anno su tutto il territorio nazionale in considerazione della particolare sensibilita' all'insetticida del baco da seta, che si manifesta anche nel caso di esposizione a dosi molto basse, e dell'impossibilita' al momento di definire una distanza di sicurezza minima dalle zone trattate con "INSEGAR" per l'impianto delle colture di gelso da destinarsi all'allevamento del baco da seta, in quanto la suddetta sperimentazione ha messo in evidenza effetti della deriva fino alla massima distanza saggiata (pari a 6 km) e non consente di prevedere con precisione a quale distanza non siano piu' riscontrabili gli effetti dell'"INSEGAR"; Vista la nota del 18 aprile 1994, n. 100/485/3.3139, con la quale il Ministro della sanita' ha ritenuto di acquisire il parere del Consiglio superiore di sanita'; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' favorevole alla sospensione per un anno dell'impiego, su tutto il territorio nazionale, del presidio sanitario "INSEGAR" in via del tutto cautelativa ed in attesa di un'ulteriore e approfondita sperimentazione su tutte le problematiche conseguenti all'uso del prodotto messi in luce nelle ricerche effettuate; Ritenuto di accogliere le raccomandazioni della commissione consultiva per i fitofarmaci e del Consiglio superiore di sanita' di sospendere per un anno su tutto il territorio nazionale l'impiego del prodotto "INSEGAR", a base del principio attivo Fenoxycarb; Ordina: 1. E' sospesa, con effetto immediato e per la durata di anni uno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'efficacia dei decreti ministeriali 25 maggio 1988 e 14 febbraio 1994 con i quali e' stato registrato al n. 7478 il presidio sanitario di quarta classe denominato "INSEGAR" e quello del 14 febbraio 1994 con il quale la registrazione e' stata trasferita a nome dell'impresa Ciba Geigy S.p.a., con sede in Origgio (Varese), strada statale n. 233 km 20,5. 2. La presente ordinanza sara' notificata immediatamente alla commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art. 11 della direttiva n. 91/414/CEE. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 1994 Il Ministro: COSTA