IL RETTORE Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottatta in data 26 maggio 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facolta' di sociologia ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Universita' concernente l'inclusione di un nuovo insegnamento complementare nell'ordinamento didattico della facolta'; Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto da tale materia siano particolarmente meritevoli di accoglimento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312: Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16; Veduto il parere postivo del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 settembre 1993, trasmesso dal Ministero dell'universita'' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 3821 in data 16 dicembre 1993; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che l'ordinamento didattico della facolta' di sociologia va integrato con l'aggiunta di un nuovo insegnamento complementare, nel modo che segue: