IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, di cui al primo comma del citato articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994; Ritenuto di dover procedere, a termini del quinto comma dello stesso articolo, alla emanazione di norme per dare attuazione alle intese di cui al predetto comunicato, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, e delle altre norme in essi richiamate; Decreta: Art. 1. Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede 1. Ai fini della votazione per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano adatti per ampiezza e decoro allo svolgimento delle operazioni ad essi demandate, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali e commerciali. 2. La sala della votazione deve essere a disposizione dei rispettivi uffici elettorali di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione e durante le operazioni preliminari. 3. I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti necessari secondo le norme e gli usi del luogo per ottenere la disponibilita' dei locali da adibire a seggi elettorali; essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilita' conseguente. 4. Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 1 giugno 1994, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno e deve provvedere ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi piu' idonei. Nella sede che e' stato necessario variare, nel giorno della votazione deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, con la indicazione della nuova sede destinata alla votazione. 5. Entro il 3 giugno 1994 l'ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani.