IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
  Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri,  di  cui  al
primo  comma del citato articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 4 giugno 1994;
  Ritenuto di dover procedere,  a  termini  del  quinto  comma  dello
stesso  articolo,  alla  emanazione di norme per dare attuazione alle
intese  di  cui  al  predetto   comunicato,   in   osservanza   delle
disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile
1984,  n. 61, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, e delle altre
norme in essi richiamate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Istituzione delle sezioni elettorali
                 e designazione della relativa sede
  1. Ai fini della  votazione  per  la  elezione  dei  rappresentanti
italiani  al  Parlamento europeo i capi degli uffici consolari di cui
all'art. 29 della legge 24  gennaio  1979,  n.  18,  come  modificato
dall'art.  6  della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per
il territorio di competenza, che i locali  scelti  per  le  sedi  dei
seggi  elettorali siano adatti per ampiezza e decoro allo svolgimento
delle operazioni ad essi demandate, evitando che i seggi stessi siano
ubicati presso sedi di partiti  politici  o  di  organismi  sindacali
italiani  o  stranieri,  ovvero  in  edifici  destinati al culto o ad
attivita' industriali e commerciali.
  2.  La  sala  della  votazione  deve  essere  a  disposizione   dei
rispettivi  uffici  elettorali di sezione ininterrottamente per tutta
la durata delle operazioni  di  votazione  e  durante  le  operazioni
preliminari.
  3.  I  capi  degli  uffici  consolari provvedono, ove necessario, a
stipulare i contratti necessari secondo le norme e gli usi del  luogo
per  ottenere  la  disponibilita'  dei  locali  da  adibire  a  seggi
elettorali; essi sono parte contraente per  la  definizione  di  ogni
onere o responsabilita' conseguente.
  4.  Qualora  per  sopravvenute,  gravi  circostanze  sia necessario
variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 1
giugno 1994, il capo dell'ufficio consolare deve darne  comunicazione
telegrafica  alla  Direzione  centrale  per  i servizi elettorali del
Ministero   dell'interno   e   deve    provvedere    ad    informarne
tempestivamente  gli  elettori  interessati  con i mezzi piu' idonei.
Nella  sede  che  e'  stato  necessario  variare,  nel  giorno  della
votazione deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana,
con la indicazione della nuova sede destinata alla votazione.
  5.   Entro  il  3  giugno  1994  l'ambasciata  d'Italia  competente
trasmette al Ministero degli  esteri  del  Paese  ospitante  l'elenco
completo  delle  sezioni  istituite nel Paese stesso per la votazione
degli elettori italiani.