IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato
con regio-decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990,  n.  341, sulla riforma degli
ordinamenti didattici universitari e in particolare l'art. 7;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per
il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;
  Visto  il  decreto  30 ottobre 1992 del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica   e    tecnologica    che    introduce,
nell'ordinamento  didattico universitario, la tabella 24-ter relativa
al corso di diploma universitario di informatica;
  Viste le deliberazioni adottate dal  consiglio  della  facolta'  di
scienze   matematiche,   fisiche   e   naturali,   dal  consiglio  di
amministrazione e dal senato accademico di  questo  Ateneo  in  data,
rispettivamente,  del  10  giugno  1993, 9 novembre 1993 e 15 ottobre
1993;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche
proposte in deroga al termine triennale di  cui  al  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 18 febbraio 1994;
  Vista la nota della facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali  del  19  maggio  1994  con la quale il preside trasmette le
correzioni degli errori  di  trascrizione  (apportate  dal  direttore
della   scuola   in  informatica)  contenute  nella  tabella  A  come
evidenziato dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  La scuola diretta a fini speciali di informatica e' trasformata  in
corso di diploma universitario in informatica.
  Sono  fatti  salvi  i  diritti  di  coloro  che  gia' iscritti alla
predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo
di studi secondo la precedente normativa.