IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  5  ottobre  1991,  n. 317, recante interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  Visto in particolare l'art. 27 della predetta legge, concernente le
societa' consortili miste;
  Visto l'art. 21, comma 3, della stessa legge che stabilisce che  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  fissi
annualmente con proprio decreto il termine per la presentazione delle
domande di contributo;
  Visto lo stesso art. 21, coma 3, in relazione alla  predisposizione
da  parte  delle  regioni  di  un  progetto  programma di sviluppo di
iniziative consortili nel territorio;
  Considerato che, con decreto ministeriale 27 ottobre 1993, n.  601,
il  termine  di  presentazione  delle  domande di contributo ai sensi
dell'art. 27 e' stato fissato, per il primo anno di attuazione, al 13
giugno 1994;
  Visto che le regioni hano  fatto  presente  la  necessita'  di  una
proroga del termine di presentazione delle domande;
  Considerata  l'opportunita'  di concedere la proroga richiesta, per
consentire l'adempimento da parte di tutte  le  regioni  del  dettato
normativo, oltre che il rispetto dei principi informatori delle norme
sui  consorzi  e  societa'  consortili  dettate dalla stessa legge n.
317/1991;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  termine  di  cui  all'art.   3   del   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1993, n.
601, concernente la presentazione  delle  domande  di  contributo  da
parte  delle societa' consortili miste di cui all'art. 27 della legge
n. 317/91, e' prorogato al 31 ottobre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 giugno 1994
                                                  Il Ministro: GNUTTI