Con decreto ministeriale 19 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, con sede in Altavilla (Alessandria) e unita' di Altavilla, localita' Cittadella (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore medie settimanali per 16 unita', da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali per 3 unita', da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali per 44 unita', cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 63 lavoratori su un organico complessivo di 72 unita', per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, con sede in Altavilla (Alessandria) e unita' di Altavilla, localita' Cittadella (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore medie settimanali per 16 unita', da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali per 3 unita', da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali per 44 unita', cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 63 lavoratori su un organico complessivo di 72 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.I.B., con sede in Dello (Brescia) e unita' di Dello (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 57 unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.I.B., con sede in Dello (Brescia) e unita' di Dello (Brescia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 57 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgotec tecnologie per l'automazione, con sede in Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali da articolarsi secondo una turnazione plurimensile nei confronti di 28 operai del "reparto macchine utensili", 26 operai del "reparto aggiustaggio e montaggio", 8 impiegati degli uffici e comunque secondo lo schema di riduzione allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 66 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgotec tecnologie per l'automazione, con sede in Borgomanero (Novara) e unita' di Borgomanero, (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali da articolarsi secondo una turnazione plurimensile nei confronti di 28 operai del "reparto macchine utensili", 26 operai del "reparto aggiustaggio e montaggio", 8 impiegati degli uffici e comunque secondo lo schema di riduzione allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 66 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per 17 unita' costituenti la totalita' dell'organico, articolate su 7 ore giornaliere per 4 giorni a settimana, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per 17 unita' costituenti la totalita' dell'organico, articolate su 7 ore giornaliere per 4 giorni a settimana, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & C., con sede in Milano e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori ed a 24 ore medie settimanali nei confronti di 84 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 137 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & C., con sede in Milano e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori ed a 24 ore medie settimanali nei confronti di 84 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 137 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unita' di Pomaretto - Borgata Chianovasso (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo di 16 ore medie settimanali e ad un massimo di 20 ore medie settimanali, ad esclusione dei periodi dal 22 novembre 1993 al 23 dicembre 1993, dal 3 gennaio 1994 al 28 gennaio 1994 e dal 7 febbraio 1994 al 25 febbraio 1994 nei quali si osservera' il normale orario nei confronti di 22 unita' su un organico complessivo di 41 unita' e comunque secondo le modalita' riportate nell'unito accordo che costituisce parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unita' di Pomaretto - Borgata Chianovasso (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo di 16 ore medie settimanali e ad un massimo di 20 ore medie settimanali, ad esclusione dei periodi dal 22 novembre 1993 al 23 dicembre 1993, dal 3 gennaio 1994 al 28 gennaio 1994 e dal 7 febbraio 1994 al 25 febbraio 1994 nei quali si osservera' il normale orario nei confronti di 22 unita' su un organico complessivo di 41 unita' e comunque secondo le modalita' riportate nell'unito accordo che costituisce parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 68 unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 68 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consonda, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di 34 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori ed a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 144 lavoratori il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 406 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consonda, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di 34 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori ed a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 144 lavoratori il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 406 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unita' di Valfabbrica (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,7 ore medie settimanali articolate come previsto nel verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unita' di Valfabbrica (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,7 ore medie settimanali articolate come previsto nel verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla RE Creazioni Padus, con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unita' di Luzzara (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori ed a 32 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 27 unita', per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla RE Creazioni Padus, con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unita' di Luzzara (Reggio Emilia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori ed a 32 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 27 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, con sede in Vighizzolo di Cantu' (Como) e unita' di Vighizzolo di Cantu' (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 75 unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, con sede in Vighizzolo di Cantu' (Como) e unita' di Vighizzolo di Cantu' (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 75 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,65 ore medie settimanali con orario giornaliero di 7 ore e con 4 giornate lavorative alla settimana; e' prevista inoltre la sospensione dal lavoro per tutti i lavoratori interessati alla solidarieta' per una ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi di dicembre ed agosto. I lavoratori interessati ammontano a 17 unita' in un organico di 117 unita'; per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,65 ore medie settimanali con orario giornaliero di 7 ore e con 4 giornate lavorative alla settimana; e' prevista inoltre la sospensione dal lavoro per tutti i lavoratori interessati alla solidarieta' per una ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi di dicembre ed agosto. I lavoratori interessati ammontano a 17 unita' in un organico di 117 unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,65 ore medie settimanali con orario giornaliero di 7 ore e con 4 giornate lavorative alla settimana; e' prevista inoltre la sospensione dal lavoro per tutti i lavoratori interessati alla solidarieta' per una ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi di dicembre ed agosto. I lavoratori interessati ammontano a 102 unita' su un organico di 366 unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori secondo il seguente schema: 1 settimana di lavoro/1 settimana di riposo, mantenendo una media minima del 50% dell'orario annuo contrattuale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 32 unita'; per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori secondo il seguente schema: 1 settimana di lavoro/1 settimana di riposo, mantenendo una media minima del 50% dell'orario annuo contrattuale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 32 unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca, con sede in Milano e unita' di Rovereto (Trento), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore massime settimanali con ciclo quadrisettimanale, che comporta la fermata della produzione tutti i venerdi' nonche' il lunedi' e il venerdi' della quarta settimana, nei confronti di 41 unita' su un organico di 54 dipendenti, secondo l'allegato verbale di accordo del 22 febbraio 1994, costituente parte integrante del presente decreto ministeriale, che per il periodo 1 marzo 1994-31 maggio 1994 prevede la sospensione del C.N.S.; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano e Figli, con sede in Noci (Bari) e unita' di Barletta, Corato, Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Trani (Bari), Fragagnano (Taranto), Taranto, Molfetta, Andria, Ruvo di Puglia, Putignano (Bari), Ostuni, Torre Canne (Brindisi), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali da distribuirsi su turni giornalieri cosi' come previsto dall'unito accordo ad ellegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 94 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 210 unita'; per il periodo dal 9 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano e Figli, con sede in Noci (Bari) e unita' di Barletta, Corato, Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Trani (Bari), Fragagnano (Taranto), Taranto, Molfetta, Andria, Ruvo di Puglia, Putignano (Bari), Ostuni, Torre Canne (Brindisi), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali da distribuirsi su turni giornalieri cosi' come previsto dall'unito accordo ad ellegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 94 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 210 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 8 ore giornaliere per 40 ore settimanali per i mesi di aprile-maggio-giugno-luglio, che per i mesi di agosto, novembre e dicembre saranno articolate su 15 giorni lavorativi come da verbali di accordo allegati che fanno parte del presente decreto, in favore di 22 dipendenti su 26 in organico; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 16 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hantarex, con sede in Firenze e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali con alternanza di periodi quadrisettimanali di sospensione a zero ore e periodi quadrisettimanali di lavoro ad orario pieno, per 34 unita' su un organico di 50 lavoratori; per il periodo dal 17 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hantarex, con sede in Firenze e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali con alternanza di periodi quadrisettimanali di sospensione a zero ore e periodi quadrisettimanali di lavoro ad orario pieno, per 34 unita' su un organico di 50 lavoratori; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con sede in Perugia e unita' di Umbertide (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 29 dipendenti su 30 in organico; per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con sede in Perugia e unita' di Umbertide (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 29 dipendenti su 30 in organico; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Lalli, con sede in Trani (Bari) e sede amministrativa di Trani (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per i primi 3 mesi e da 40 a 15 ore settimanali per i successivi 3 mesi per 15 lavoratori su un organico della sede amministrativa di 20 unita' e complessivo aziendale di 185 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Lalli, con sede in Trani (Bari) e sede amministrativa di Trani (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per i primi 3 mesi e da 40 a 15 ore settimanali per i successivi 3 mesi per 15 lavoratori su un organico della sede amministrativa di 20 unita' e complessivo aziendale di 185 unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 17 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Borsellini e Pisani, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per 1 impiegato e per 4 impiegate, rispettivamente, da 25 a 20 ore, da 16 a 12 ore, da 32 a 20 ore e da 32 a 23 ore settimanali su di un organico di 24 dipendenti di cui 10 impiegati; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine, con sede in Roma e unita' di Sarzana (La Spezia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali, il cui svolgimento avverra' come segue: la sospensione dal lavoro di ciascun lavoratore sara' di quattro mesi e mezzo sui nove considerati, con sospensioni dal lavoro di 1 mese alternate a periodi di lavoro di 1 mese. L'organico aziendale e' di 397 unita' di cui 110 interessati alla solidarieta'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 28 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irap, con sede in Meldola (Forli') e unita' di Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita'; per il periodo dal 21 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irap, con sede in Meldola (Forli') e unita' di Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrimec, con sede in Calendasco (Piacenza) e unita' di Calendasco (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,8 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale; per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrimec, con sede in Calendasco (Piacenza) e unita' di Calendasco (Piacenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,8 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 49 unita' su un organico complessivo di 54 unita' e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 49 unita' su un organico complessivo di 54 unita' e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unita' di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia, Pradomano (Udine), Sgonico (Trieste) e ufficio di Gorizia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali su un arco annuale alternando settimanale a zero ore con settimane ad orario pieno e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 233 lavoratori su un organico di 266 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Karat utensili, con sede in Carnago (Varese) e unita' di Carnago (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 17 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Karat utensili, con sede in Carnago (Varese) e unita' di Carnago (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 17 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede in Grosseto e unita' di Perugia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate come previsto dal verbale di accordo che forma parte integrante del presente decreto per tutto il personale dipendente, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unita' di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 37 unita', da 40 a 20 ore medie settimanali nei confronti di 2 unita', da 20 a 10 ore settimanali nei confronti di 1 unita' e da 40 ad una riduzione media mensile del 34,5% come emerge dal verbale di accordo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio industriale piacentino, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 28 unita', per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio industriale piacentino, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcatre', con sede in Misinto (Milano) e unita' di Misinto (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 126 unita', per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcatre', con sede in Misinto (Milano) e unita' di Misinto (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 126 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unita' di Rivoli - Cascine Vica (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate anche attraverso una riduzione verticale dell'orario di lavoro e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 26 lavoratori su un organico complessivo di 28 unita', per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino), e unita' di Rivoli - Cascine Vica (Torino) per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate anche attraverso una riduzione verticale dell'orario di lavoro e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 26 lavoratori su un organico complessivo di 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev. di Vecchi Achille & C. gia' Me.Crev. S.r.l., con sede in Crevalcore (Bologna) e unita' di Crevalcore (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 7 lavoratori su un organico di 13 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Micron, con sede in Caselle Lurani (Milano) e unita' di Caselle Lurani (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori ed a 16 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 36 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 21 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Micron, con sede in Caselle Lurani (Milano) e unita' di Caselle Lurani (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori ed a 16 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 36 unita', per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unita' di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori su un organico complessivo di 34 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia), e unita' di Gubbio (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali articolate su 5 giorni lavorativi, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia) e unita' di Gubbio (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali articolate su 5 giorni lavorativi, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.G.A. Europa, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 14 unita' su un organico di 17 lavoratori, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.G.A. Europa, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 14 unita' su un organico di 17 lavoratori, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prod-El, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unita', per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prod-El, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pupil confezioni moda giovane, con sede in Montone (Perugia) e unita' di Montone (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi nei confronti di 63 dipendenti, costituenti l'intero organico per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 agosto 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 dicembre 1993, n. 13954. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Re - Controlli industriali, con sede in Milano e unita' di Bussero (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romani F.P.A., con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romani F.P.A., con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotolombarda, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Segrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 59 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotolombarda, con sede in Segrate (Milano) e unita' di Segrate (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 59 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unita' di Mantova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 14 unita', per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unita' di Mantova, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 14 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat abrasivi, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,6 ore medie settimanali articolate attraverso un ciclo di tre settimane (le prime due settimane ad orario pieno per tutti e la terza settimana sospensione totale a zero ore) e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di 75 unita', per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat abrasivi, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,6 ore medie settimanali articolate attraverso un ciclo di tre settimane (le prime due settimane ad orario pieno per tutti e la terza settimana sospensione totale a zero ore) e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di 75 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Rovigo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 29,272 ore settimanali (massimo 14 settimane di sospensione a zero ore su base annua) nei confronti di 58 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 6 impiegati a fronte di un organico di 123 unita' e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato verbale di accordo che e' parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13620 del 24 novembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Rovigo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 29,272 ore settimanali (massimo 14 settimane di sospensione a zero ore su base annua) nei confronti di 58 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 6 impiegati a fronte di un organico di 123 unita' e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato verbale di accordo gia' allegato nel precedente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Belluno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,54 ore medie settimanali (massimo 11 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 117 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 11 impiegati a fronte di un organico complessivo di 132 unita' e comunque secondo le modalita' riportate nell'allegato verbale di accordo che e' parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Belluno, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,54 ore medie settimanali (massimo 11 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 117 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 11 impiegati a fronte di un organico complessivo di 132 unita' e comunque secondo le modalita' riportate nel verbale di accordo gia' allegato nel precedente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Rieti, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 1040 ore (26 settimane per 40 ore) per il personale operaio del settore scavo e a 1400 ore (35 settimane per 40 ore) per il personale operaio del settore rete, impianti e giunzione e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 54 unita' occupate nell'unita' di Rieti - organico complessivo 74 unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Rieti, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 1040 ore (26 settimane per 40 ore) per il personale operaio del settore scavo e a 1400 ore (35 settimane per 40 ore) per il personale operaio del settore rete, impianti e giunzione e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 54 unita' occupate nell'unita' di Rieti - organico complessivo 74 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogefon a decorrere dal 1 dicembre 1993 in Consonda S.p.a., con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore, a 28 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori, ed a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 29 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 30 novembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita', per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfer componenti, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 110 lavoratori su 129 in organico, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfer componenti, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 110 lavoratori su 129 in organico, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ST.I. Arm, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate nel seguente modo: per 47 unita' riduzione verticale con alternanza bisettimanale di orario pieno e sospensione a zero ore; per 3 unita' riduzione orizzontale con prestazione giornaliera di 4 ore su un organico di 63 dipendenti, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ST.I. Arm, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate nel seguente modo: per 47 unita' riduzione verticale con alternanza bisettimanale di orario pieno e sospensione a zero ore; per 3 unita' riduzione orizzontale con prestazione giornaliera di 4 ore su un organico di 63 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tintoria Cime Bianche, con sede in Quaregna (Vicenza) e unita' di Quaregna (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico di 29 unita' e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed in quello successivo del 17 febbraio 1994, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nel quale si e' convenuto di sospendere il programma di riduzione dal 21 febbraio 1994 al 1 aprile 1994, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tintoria Cime Bianche, con sede in Quaregna (Vicenza) e unita' di Quaregna (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico di 29 unita' e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed in quello successivo del 17 febbraio 1994, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nel quale si e' convenuto di sospendere il programma di riduzione dal 21 febbraio 1994 al 1 aprile 1994, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria stamperia tessuti T.S.T., con sede in Galliate (Novara) e unita' di Galliate (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 65 lavoratori e da 40 a 20 ore medie settimanali per le restanti 5 unita' da realizzarsi su base annua secondo lo schema di riduzione allegato al verbale di accordo ed a fronte di un organico complessivo di 82 unita' che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria stamperia tessuti T.S.T., con sede in Galliate (Novara) e unita' di Galliate (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 65 lavoratori e da 40 a 20 ore medie settimanali per le restanti 5 unita' da realizzarsi su base annua secondo lo schema di riduzione allegato al verbale di accordo ed a fronte di un organico complessivo di 82 unita' che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello - Frazione Trestina (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 14 ore medie settimanali lavorate con riduzioni da un massimo di 25,3 ore settimanali ad un minimo di 10 ore settimanali e comunque secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 16 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello - Frazione Trestina (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 14 ore medie settimanali lavorate con riduzioni da un massimo di 25,3 ore settimanali ad un minimo di 10 ore settimanali e comunque secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unita' di Sesto Ulteriano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unita' di Sesto Ulteriano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zingone strutture, con sede in Milano e unita' di Balocco (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali calcolate sulla media plurisettimanale di ciascun periodo mensile per il reparto produzione e servizi ed amministrativo cosi' come stabilito negli uniti verbale di accordo ed in quello integrativo del 20 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 19 unita' su un organico complessivo di 21 unita', per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zingone strutture, con sede in Milano e unita' di Balocco (Vercelli), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali calcolate sulla media plurisettimanale di ciascun periodo mensile per il reparto produzione e servizi ed amministrativo cosi' come stabilito negli uniti verbale di accordo ed in quello integrativo del 20 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 19 unita' su un organico complessivo di 21 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.