Con   decreto   ministeriale   19  maggio  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Savitri,
con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste), per il periodo  dal
21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Alcoa,  con
sede  in  Altavilla  (Alessandria)  e  unita' di Altavilla, localita'
Cittadella (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a 22 ore medie settimanali per 16 unita', da 40 ore
settimanali a 20 ore medie  settimanali  per  3  unita',  da  40  ore
settimanali  a  12  ore  medie  settimanali per 44 unita', cosi' come
stabilito  nell'unito  verbale  di  accordo  che  costituisce   parte
integrante  del presente provvedimento nei confronti di 63 lavoratori
su un organico complessivo di  72  unita',  per  il  periodo  dal  25
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, con
sede in Altavilla (Alessandria)  e  unita'  di  Altavilla,  localita'
Cittadella (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 22 ore medie settimanali per 16 unita', da 40  ore
settimanali  a  20  ore  medie  settimanali  per  3 unita', da 40 ore
settimanali a 12 ore medie settimanali  per  44  unita',  cosi'  come
stabilito   nell'unito  verbale  di  accordo  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento nei confronti di 63  lavoratori
su un organico complessivo di 72 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  A.T.I.B.,
con  sede in Dello (Brescia) e unita' di Dello (Brescia), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 19 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 57 unita', per il periodo dal 6 settembre 1993  al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.I.B.,
con sede in Dello (Brescia) e unita' di Dello (Brescia), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30 ore medie
settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo pari a 57 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Borgotec
tecnologie  per  l'automazione,  con  sede  in Borgomanero (Novara) e
unita' di Borgomanero (Novara), per i quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore  medie  settimanali  da
articolarsi  secondo  una turnazione plurimensile nei confronti di 28
operai del  "reparto  macchine  utensili",  26  operai  del  "reparto
aggiustaggio  e  montaggio",  8  impiegati  degli  uffici  e comunque
secondo  lo  schema  di  riduzione  allegato  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  provvedimento  a  fronte  di  un  organico
complessivo di 66 unita', per il periodo dall'11 ottobre 1993  al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgotec
tecnologie per l'automazione, con  sede  in  Borgomanero  (Novara)  e
unita'  di  Borgomanero,  (Novara), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20  ore medie settimanali da
articolarsi secondo una turnazione plurimensile nei confronti  di  28
operai  del  "reparto  macchine  utensili",  26  operai  del "reparto
aggiustaggio e  montaggio",  8  impiegati  degli  uffici  e  comunque
secondo  lo  schema  di  riduzione  allegato  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  provvedimento  a  fronte  di  un  organico
complessivo  di  66  unita',  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni, con
sede in Roma e unita' di Roma, per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore  medie  settimanali  per  17
unita'  costituenti  la  totalita' dell'organico, articolate su 7 ore
giornaliere per 4 giorni a settimana, per il periodo dal  6  dicembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni, con
sede in Roma e unita' di Roma, per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore  medie  settimanali  per  17
unita'  costituenti  la  totalita' dell'organico, articolate su 7 ore
giornaliere per 4 giorni a settimana, per il periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Camiceria
Pancaldi & C., con sede in Milano e unita' di Bologna, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  36  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  21  lavoratori  ed  a  24  ore medie
settimanali nei confronti di 84 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari a 137 unita', per il periodo dal 18 ottobre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Camiceria
Pancaldi & C., con sede in Milano e unita' di Bologna, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  36  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  21  lavoratori  ed  a  24  ore medie
settimanali nei confronti di 84 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari  a 137 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta
-  Filature  seriche  riunite,  con  sede  in Vallemosso (Vercelli) e
unita' di Pomaretto - Borgata Chianovasso (Torino), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo di  16  ore
medie  settimanali  e  ad  un massimo di 20 ore medie settimanali, ad
esclusione dei periodi dal 22 novembre 1993 al 23 dicembre 1993,  dal
3  gennaio  1994  al  28  gennaio  1994  e  dal 7 febbraio 1994 al 25
febbraio 1994 nei quali si osservera' il normale orario nei confronti
di 22 unita' su un organico  complessivo  di  41  unita'  e  comunque
secondo  le  modalita'  riportate  nell'unito accordo che costituisce
parte integrante del presente decreto ministeriale,  per  il  periodo
dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta
-  Filature  seriche  riunite,  con  sede  in Vallemosso (Vercelli) e
unita' di Pomaretto - Borgata Chianovasso (Torino), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo di  16  ore
medie  settimanali  e  ad  un massimo di 20 ore medie settimanali, ad
esclusione dei periodi dal 22 novembre 1993 al 23 dicembre 1993,  dal
3  gennaio  1994  al  28  gennaio  1994  e  dal 7 febbraio 1994 al 25
febbraio 1994 nei quali si osservera' il normale orario nei confronti
di 22 unita' su un organico  complessivo  di  41  unita'  e  comunque
secondo  le  modalita'  riportate  nell'unito accordo che costituisce
parte integrante del presente decreto ministeriale,  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Conceria
Fraschini,  con  sede  in  Busto  Arsizio  (Varese) e unita' di Busto
Arsizio (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 27  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  4
lavoratori  a fronte di un organico complessivo pari a 68 unita', per
il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Conceria
Fraschini,  con  sede  in  Busto  Arsizio  (Varese) e unita' di Busto
Arsizio (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 27  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  4
lavoratori  a fronte di un organico complessivo pari a 68 unita', per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consonda,
con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  30 ore medie settimanali nei
confronti di 14 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei  confronti
di  34  lavoratori,  a  24  ore medie settimanali nei confronti di 32
lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori  ed  a
26,6 ore medie settimanali nei confronti di 144 lavoratori il tutto a
fronte  di  un organico complessivo pari a 406 unita', per il periodo
dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Consonda,
con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di 14 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti
di 34 lavoratori, a 24 ore medie  settimanali  nei  confronti  di  32
lavoratori,  a  20 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori ed a
26,6 ore medie settimanali nei confronti di 144 lavoratori il tutto a
fronte di un organico complessivo pari a 406 unita', per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Contessa  3  C,  con  sede  in  Valfabbrica  (Perugia)  e  unita'  di
Valfabbrica (Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40  ore  a  22,7  ore  medie  settimanali  articolate  come
previsto  nel verbale di accordo che costituisce parte integrante del
presente decreto, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31  dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Contessa  3  C,  con  sede  in  Valfabbrica  (Perugia)  e  unita'  di
Valfabbrica  (Perugia),  per  i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  22,7  ore  medie  settimanali articolate come
previsto nel verbale di accordo che costituisce parte integrante  del
presente  decreto,  per  il  periodo  dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla RE Creazioni Padus,
con  sede  in  Luzzara  (Reggio  Emilia)  e unita' di Luzzara (Reggio
Emilia), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori ed a 32
ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 27 unita', per il periodo dal 1 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla RE Creazioni Padus,
con sede in Luzzara (Reggio  Emilia)  e  unita'  di  Luzzara  (Reggio
Emilia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori ed a 32
ore  medie  settimanali  nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un
organico  complessivo  pari a 27 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme,
con sede in Vighizzolo di Cantu' (Como) e  unita'  di  Vighizzolo  di
Cantu' (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte
di un organico complessivo pari a 75 unita', per il  periodo  dal  29
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme,
con sede in Vighizzolo di Cantu' (Como) e  unita'  di  Vighizzolo  di
Cantu' (Como), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte
di un organico complessivo pari a 75 unita', per  il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Edilter,  con  sede in Bologna e unita' di Roma, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  26,65  ore  medie
settimanali con  orario  giornaliero  di  7  ore  e  con  4  giornate
lavorative  alla  settimana;  e'  prevista inoltre la sospensione dal
lavoro per tutti i lavoratori interessati alla solidarieta'  per  una
ulteriore  giornata  al mese, esclusi i mesi di dicembre ed agosto. I
lavoratori interessati ammontano a 17 unita' in un  organico  di  117
unita'; per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Edilter, con sede in Bologna e unita' di Roma, per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  26,65  ore  medie
settimanali  con  orario  giornaliero  di  7  ore  e  con  4 giornate
lavorative alla settimana; e' prevista  inoltre  la  sospensione  dal
lavoro  per  tutti i lavoratori interessati alla solidarieta' per una
ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi di dicembre ed  agosto.  I
lavoratori  interessati  ammontano  a 17 unita' in un organico di 117
unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c. a r.l.
Edilter, con sede in Bologna e unita' di  Bologna,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  26,65  ore  medie
settimanali  con  orario  giornaliero  di  7  ore  e  con  4 giornate
lavorative alla settimana; e' prevista  inoltre  la  sospensione  dal
lavoro  per  tutti i lavoratori interessati alla solidarieta' per una
ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi di dicembre ed  agosto.  I
lavoratori  interessati  ammontano a 102 unita' su un organico di 366
unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e dell'art. 7 del decreto legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito  con  modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Genoso,  con  sede  in
Settimo  Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori secondo il  seguente
schema:  1  settimana di lavoro/1 settimana di riposo, mantenendo una
media minima  del  50%  dell'orario  annuo  contrattuale  e  comunque
secondo   quanto   stabilito   nell'unito   verbale  di  accordo  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento a  fronte  di
un  organico  complessivo di 32 unita'; per il periodo dal 1 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e dell'art. 7 del decreto legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito  con  modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Genoso,  con  sede  in
Settimo  Torinese (Torino) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori secondo il  seguente
schema:  1  settimana di lavoro/1 settimana di riposo, mantenendo una
media minima  del  50%  dell'orario  annuo  contrattuale  e  comunque
secondo   quanto   stabilito   nell'unito   verbale  di  accordo  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento a  fronte  di
un  organico  complessivo  di 32 unita'; per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Ge.Te.Ca,
con  sede  in  Milano  e  unita' di Rovereto (Trento), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a 24 ore massime
settimanali con ciclo  quadrisettimanale,  che  comporta  la  fermata
della  produzione  tutti  i venerdi' nonche' il lunedi' e il venerdi'
della quarta settimana, nei confronti di 41 unita' su un organico  di
54  dipendenti, secondo l'allegato verbale di accordo del 22 febbraio
1994, costituente parte integrante del presente decreto ministeriale,
che per il periodo 1 marzo 1994-31 maggio 1994 prevede la sospensione
del C.N.S.; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni
Putignano e Figli, con sede in Noci  (Bari)  e  unita'  di  Barletta,
Corato,  Bitonto,  Giovinazzo,  Bisceglie,  Trani  (Bari), Fragagnano
(Taranto), Taranto,  Molfetta,  Andria,  Ruvo  di  Puglia,  Putignano
(Bari),  Ostuni,  Torre  Canne  (Brindisi),  per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a 30 ore settimanali da
distribuirsi su turni  giornalieri  cosi'  come  previsto  dall'unito
accordo  ad ellegato prospetto che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento nei confronti di 94 lavoratori a fronte di  un
organico  complessivo di 210 unita'; per il periodo dal 9 agosto 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Giovanni
Putignano  e  Figli,  con  sede  in Noci (Bari) e unita' di Barletta,
Corato, Bitonto,  Giovinazzo,  Bisceglie,  Trani  (Bari),  Fragagnano
(Taranto),  Taranto,  Molfetta,  Andria,  Ruvo  di  Puglia, Putignano
(Bari),  Ostuni,  Torre  Canne  (Brindisi),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  30  ore  settimanali  da
distribuirsi  su  turni  giornalieri  cosi'  come previsto dall'unito
accordo ad ellegato prospetto che costituiscono parte integrante  del
presente  provvedimento nei confronti di 94 lavoratori a fronte di un
organico complessivo di 210 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Grazia
confezioni,  con  sede  in  Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia
Umbra  (Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 8 ore giornaliere per 40  ore  settimanali  per  i
mesi  di  aprile-maggio-giugno-luglio,  che  per  i  mesi  di agosto,
novembre e dicembre saranno articolate su 15 giorni  lavorativi  come
da  verbali di accordo allegati che fanno parte del presente decreto,
in favore di 22 dipendenti su 26 in organico; per il  periodo  dal  1
gennaio 1994 al 16 marzo 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Hantarex,
con  sede  in  Firenze  e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali con  alternanza  di  periodi  quadrisettimanali  di
sospensione  a  zero  ore  e  periodi  quadrisettimanali di lavoro ad
orario pieno, per 34 unita' su un organico di 50 lavoratori;  per  il
periodo dal 17 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hantarex,
con sede in Firenze e unita' di Sesto  Fiorentino  (Firenze),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
medie  settimanali  con  alternanza  di  periodi quadrisettimanali di
sospensione a zero ore  e  periodi  quadrisettimanali  di  lavoro  ad
orario  pieno,  per 34 unita' su un organico di 50 lavoratori; per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con
sede in Perugia e unita' di Umbertide (Perugia), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali
per 29 dipendenti su 30 in organico; per il periodo dal  20  dicembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con
sede in Perugia e unita' di Umbertide (Perugia), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali
per 29 dipendenti su 30 in organico; per il  periodo  dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Impresa
Lalli,  con  sede  in  Trani  (Bari)  e  sede amministrativa di Trani
(Bari), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali per i primi 3 mesi e da 40  a  15  ore
settimanali  per i successivi 3 mesi per 15 lavoratori su un organico
della sede amministrativa di 20 unita' e complessivo aziendale di 185
unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato
prospetto   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento; per il periodo dal 18  ottobre  1993  al  31  dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa
Lalli, con sede in  Trani  (Bari)  e  sede  amministrativa  di  Trani
(Bari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  20  ore medie settimanali per i primi 3 mesi e da 40 a 15 ore
settimanali per i successivi 3 mesi per 15 lavoratori su un  organico
della sede amministrativa di 20 unita' e complessivo aziendale di 185
unita' cosi' come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato
prospetto   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 17 aprile 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Ingg.
Borsellini e Pisani, con sede in Napoli e unita'  di  Napoli,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  35  ore
settimanali per 1 impiegato e per 4 impiegate, rispettivamente, da 25
a 20 ore, da 16 a 12 ore, da 32 a 20 ore e da 32 a 23 ore settimanali
su  di  un  organico  di  24  dipendenti  di cui 10 impiegati; per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarine,
con sede in Roma e unita' di Sarzana (La  Spezia),  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20  ore  medie
settimanali,  il  cui svolgimento avverra' come segue: la sospensione
dal lavoro di ciascun lavoratore sara' di quattro mesi  e  mezzo  sui
nove  considerati,  con  sospensioni dal lavoro di 1 mese alternate a
periodi di lavoro di 1 mese. L'organico aziendale e' di 397 unita' di
cui 110 interessati alla solidarieta'; per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 28 febbraio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irap, con
sede in Meldola (Forli') e unita' di Meldola (Forli'), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20 ore medie
settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo pari a 23 unita'; per il periodo dal 21 settembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irap, con
sede in Meldola (Forli') e unita' di Meldola (Forli'), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20 ore medie
settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo pari a 23 unita'; per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrimec, con
sede in Calendasco (Piacenza) e unita' di Calendasco (Piacenza),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore  a  31,8  ore
medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori costituenti l'intero
organico aziendale; per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrimec, con
sede  in Calendasco (Piacenza) e unita' di Calendasco (Piacenza), per
i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,8 ore
medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori costituenti l'intero
organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio 1994  al  30  giugno
1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con
sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i  quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali
nei confronti di 49 unita' su un organico complessivo di 54 unita'  e
comunque  secondo  quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che
costituisce parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 13 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con
sede  in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali
nei confronti di 49 unita' su un organico complessivo di 54 unita'  e
comunque  secondo  quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che
costituisce parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E.,
con  sede  in  Gorizia e unita' di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia,
Pradomano (Udine), Sgonico (Trieste) e  ufficio  di  Gorizia,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  27  ore
medie  settimanali  su  un arco annuale alternando settimanale a zero
ore con settimane ad orario pieno e secondo  le  modalita'  riportate
nell'allegato   accordo   che   fa   parte  integrante  del  presente
provvedimento, nei confronti di 233 lavoratori su un organico di  266
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Karat
utensili,  con sede in Carnago (Varese) e unita' di Carnago (Varese),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di  17  lavoratori  a  fronte  di  un
organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo dal 29 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Karat
utensili, con sede in Carnago (Varese) e unita' di Carnago  (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  17  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 23 unita', per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mabro,  con
sede  in Grosseto e unita' di Perugia, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate
come  previsto  dal verbale di accordo che forma parte integrante del
presente decreto per tutto il personale dipendente,  per  il  periodo
dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
Gran  Sasso,  con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unita' di
S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40  ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di  37  unita',  da  40  a  20  ore  medie settimanali nei
confronti di 2 unita', da 20 a 10 ore settimanali nei confronti di  1
unita'  e  da 40 ad una riduzione media mensile del 34,5% come emerge
dal verbale di accordo allegato che costituisce parte integrante  del
presente  decreto,  per  il  periodo  dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno
1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio
industriale piacentino, con sede in Piacenza e  unita'  di  Piacenza,
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  20  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 28 unita', per il periodo dal 15 novembre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
industriale  piacentino,  con  sede in Piacenza e unita' di Piacenza,
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di  20  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo  pari a 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcatre',
con sede in Misinto (Milano) e unita'  di  Misinto  (Milano),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  26  lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari  a  126  unita',  per  il  periodo  dal  22
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcatre',
con sede in Misinto (Milano) e unita'  di  Misinto  (Milano),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali nei confronti di  26  lavoratori  a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 126 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, con
sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unita' di Rivoli  -  Cascine
Vica (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20  ore  medie  settimanali  articolate  anche  attraverso  una
riduzione  verticale  dell'orario di lavoro e comunque secondo quanto
stabilito  nell'unito  verbale  di  accordo  che  costituisce   parte
integrante del presente provvedimento, nei confronti di 26 lavoratori
su  un  organico  complessivo  di  28  unita',  per  il periodo dal 6
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Mecbo,  con
sede  in Rivoli - Cascine Vica (Torino), e unita' di Rivoli - Cascine
Vica (Torino) per i quali e' stato stipulato un contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20  ore  medie  settimanali  articolate  anche  attraverso  una
riduzione  verticale  dell'orario di lavoro e comunque secondo quanto
stabilito  nell'unito  verbale  di  accordo  che  costituisce   parte
integrante del presente provvedimento, nei confronti di 26 lavoratori
su un organico complessivo di 28 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev. di
Vecchi Achille & C. gia' Me.Crev.  S.r.l.,  con  sede  in  Crevalcore
(Bologna)  e  unita'  di  Crevalcore  (Bologna), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei
confronti di 7 lavoratori su un organico di  13  dipendenti,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 15 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Micron, con
sede in Caselle Lurani (Milano) e unita' di Caselle Lurani  (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  32  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  6  lavoratori, a 24 ore medie
settimanali  nei  confronti  di  9  lavoratori  ed  a  16  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di 10 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 36 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 21
maggio 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Micron,  con
sede  in Caselle Lurani (Milano) e unita' di Caselle Lurani (Milano),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore
medie settimanali nei confronti di  6  lavoratori,  a  24  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  9  lavoratori  ed  a  16  ore  medie
settimanali nei confronti di 10 lavoratori a fronte  di  un  organico
complessivo  pari a 36 unita', per il periodo dal 22 novembre 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con
sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unita' di S. Giovanni  Teatino
(Chieti),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  24 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori su un
organico complessivo di 34 lavoratori, per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sirci,
con sede in Gubbio (Perugia), e unita' di  Gubbio  (Perugia),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali  articolate  su 5 giorni lavorativi, per il periodo dal 1
novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sirci,
con sede in Gubbio (Perugia) e unita'  di  Gubbio  (Perugia),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
settimanali  articolate  su 5 giorni lavorativi, per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. P.G.A.
Europa, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  20  ore
medie  settimanali per 14 unita' su un organico di 17 lavoratori, per
il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  P.G.A.
Europa,  con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 20 ore
medie settimanali per 14 unita' su un organico di 17 lavoratori,  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prod-El, con
sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di  Sesto  San  Giovanni
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  28  ore  medie  settimanali  nei confronti di 16 lavoratori a
fronte di un organico complessivo pari a 88 unita',  per  il  periodo
dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prod-El, con
sede  in  Sesto  San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 28 ore medie settimanali  nei  confronti  di  16  lavoratori  a
fronte  di  un  organico complessivo pari a 88 unita', per il periodo
dal 1 gennaio 1994 al 9 maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Pupil
confezioni moda giovane, con sede in Montone (Perugia)  e  unita'  di
Montone  (Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi nei
confronti di 63 dipendenti,  costituenti  l'intero  organico  per  il
periodo dal 13 aprile 1993 al 31 agosto 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
17 dicembre 1993, n. 13954.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Re -
Controlli industriali,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Bussero
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un
organico complessivo pari a 22 unita', per il periodo dal  10  maggio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Romani
F.P.A.,  con  sede  in Reggio Emilia e unita' di Reggio Emilia, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore
medie settimanali nei confronti  di  9  lavoratori  a  fronte  di  un
organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dall'11 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Romani
F.P.A., con sede in Reggio Emilia e unita' di Reggio  Emilia,  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  30  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  9  lavoratori  a fronte di un
organico complessivo pari a 17 unita', per il periodo dal  1  gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.a.s.
Rotolombarda,  con  sede  in  Segrate  (Milano)  e  unita' di Segrate
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte
di un organico complessivo pari a 59 unita', per il  periodo  dal  30
agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.
Rotolombarda, con sede  in  Segrate  (Milano)  e  unita'  di  Segrate
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte
di  un  organico  complessivo  pari a 59 unita', per il periodo dal 1
gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori
confezioni, con sede in Vicenza e unita' di Mantova, per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  28  ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  9 lavoratori a fronte di un organico
complessivo pari a 14 unita', per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sartori
confezioni,  con  sede in Vicenza e unita' di Mantova, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  28 ore medie
settimanali nei confronti di 9 lavoratori a  fronte  di  un  organico
complessivo  pari a 14 unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 9
maggio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Simat
abrasivi, con sede in Grugliasco  (Torino)  e  unita'  di  Grugliasco
(Torino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  26,6  ore medie settimanali articolate attraverso un ciclo di
tre settimane (le prime due settimane ad orario pieno per tutti e  la
terza  settimana  sospensione  totale  a zero ore) e comunque secondo
quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce  parte
integrante  del presente provvedimento nei confronti di 14 lavoratori
su un organico complessivo di 75 unita', per il periodo dal 4 ottobre
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Simat
abrasivi,  con  sede  in  Grugliasco  (Torino) e unita' di Grugliasco
(Torino), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 26,6 ore medie settimanali articolate attraverso  un  ciclo  di
tre  settimane (le prime due settimane ad orario pieno per tutti e la
terza settimana sospensione totale a zero  ore)  e  comunque  secondo
quanto  stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte
integrante del presente provvedimento nei confronti di 14  lavoratori
su un organico complessivo di 75 unita', per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,
con  sede  in  Bologna  e  unita'  di  Rovigo,  per  i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a una media di 29,272 ore
settimanali  (massimo  14 settimane di sospensione a zero ore su base
annua) nei confronti di  58  operai  e  da  40  a  33,848  ore  medie
settimanali  (massimo  8  settimane di sospensione a zero ore su base
annua) per 6 impiegati a fronte  di  un  organico  di  123  unita'  e
comunque  secondo  le  modalita'  riportate  nell'allegato verbale di
accordo che e' parte integrante del  presente  decreto  ministeriale,
per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 13620 del 24 novembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,
con  sede  in  Bologna  e  unita'  di  Rovigo,  per  i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a una media di 29,272 ore
settimanali (massimo 14 settimane di sospensione a zero ore  su  base
annua)  nei  confronti  di  58  operai  e  da  40  a 33,848 ore medie
settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero  ore  su  base
annua)  per  6  impiegati  a  fronte  di  un organico di 123 unita' e
comunque secondo le  modalita'  riportate  nell'allegato  verbale  di
accordo  gia'  allegato  nel  precedente decreto ministeriale, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 marzo 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale, di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna e  unita'  di  Belluno,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  31,54  ore  medie
settimanali  (massimo  11 settimane di sospensione a zero ore su base
annua) per 117 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo
8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 11 impiegati
a fronte di un organico complessivo di 132 unita' e comunque  secondo
le  modalita' riportate nell'allegato verbale di accordo che e' parte
integrante del presente provvedimento, per il periodo  dal  1  aprile
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,
con  sede  in  Bologna  e  unita'  di  Belluno,  per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  31,54  ore  medie
settimanali (massimo 11 settimane di sospensione a zero ore  su  base
annua) per 117 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo
8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 11 impiegati
a  fronte di un organico complessivo di 132 unita' e comunque secondo
le modalita' riportate nel  verbale  di  accordo  gia'  allegato  nel
precedente decreto ministeriale, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al
31 marzo 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,
con sede in Bologna e unita' di Rieti, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 1040 ore (26 settimane per 40  ore)
per il personale operaio del settore scavo e a 1400 ore (35 settimane
per  40  ore)  per  il personale operaio del settore rete, impianti e
giunzione e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo  che
fa  parte  integrante  del presente provvedimento nei confronti di 54
unita' occupate  nell'unita'  di  Rieti  -  organico  complessivo  74
unita', per il periodo dal 1 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna e unita' di Rieti, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di lavoro da 40 ore a 1040 ore (26 settimane per 40 ore)
per il personale operaio del settore scavo e a 1400 ore (35 settimane
per 40 ore) per il personale operaio del  settore  rete,  impianti  e
giunzione  e secondo le modalita' riportate nell'allegato accordo che
fa parte integrante del presente provvedimento nei  confronti  di  54
unita'  occupate  nell'unita'  di  Rieti  -  organico  complessivo 74
unita', per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogefon a
decorrere dal 1 dicembre 1993 in Consonda S.p.a., con sede in  Milano
e  unita'  di  Milano,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  30  ore medie settimanali nei confronti di un
lavoratore,  a  28  ore  medie  settimanali  nei  confronti   di   un
lavoratore, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori,
a  20  ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori, ed a 26,6
ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a  fronte  di  un
organico  complessivo pari a 29 unita', per il periodo dal 18 ottobre
1993 al 30 novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Sogema
Marzari industrie grafiche, con sede in Schio (Vicenza) e  unita'  di
Schio  (Vicenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di 7
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita',  per
il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Sogema
Marzari industrie grafiche, con sede in Schio (Vicenza) e  unita'  di
Schio  (Vicenza),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di 7
lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unita',  per
il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Solfer
componenti,  con  sede  in  Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide
(Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali per 110 lavoratori su 129 in organico,
per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Solfer
componenti,  con  sede  in  Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide
(Perugia), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali per 110 lavoratori su 129 in organico,
per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ST.I. Arm,
con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate
nel  seguente  modo: per 47 unita' riduzione verticale con alternanza
bisettimanale di orario pieno e sospensione a zero ore; per 3  unita'
riduzione  orizzontale  con  prestazione  giornaliera  di 4 ore su un
organico di 63 dipendenti, per il periodo dal 15 novembre 1993 al  31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ST.I. Arm,
con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate
nel  seguente  modo: per 47 unita' riduzione verticale con alternanza
bisettimanale di orario pieno e sospensione a zero ore; per 3  unita'
riduzione  orizzontale  con  prestazione  giornaliera  di 4 ore su un
organico di 63 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.a.s.  Tintoria
Cime  Bianche,  con  sede  in Quaregna (Vicenza) e unita' di Quaregna
(Vicenza), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte
di un organico di 29  unita'  e  comunque  secondo  quanto  stabilito
nell'unito verbale di accordo ed in quello successivo del 17 febbraio
1994,  che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
nel quale si e' convenuto di sospendere il programma di riduzione dal
21 febbraio 1994 al 1 aprile 1994, per il periodo dal 4 ottobre  1993
al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tintoria
Cime Bianche, con sede in Quaregna (Vicenza)  e  unita'  di  Quaregna
(Vicenza),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte
di  un  organico  di  29  unita'  e comunque secondo quanto stabilito
nell'unito verbale di accordo ed in quello successivo del 17 febbraio
1994, che costituiscono parte integrante del presente  provvedimento,
nel quale si e' convenuto di sospendere il programma di riduzione dal
21  febbraio 1994 al 1 aprile 1994, per il periodo dal 1 gennaio 1994
al 30 giugno 1994.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio   1994   e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria
stamperia tessuti T.S.T., con sede in Galliate (Novara) e  unita'  di
Galliate  (Novara),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 65 lavoratori e da 40
a 20 ore medie settimanali per le restanti 5 unita' da realizzarsi su
base  annua  secondo  lo  schema  di riduzione allegato al verbale di
accordo ed a fronte di un  organico  complessivo  di  82  unita'  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per il
periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale 30 maggio 1994  e'  disposta  la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Tintoria
stamperia  tessuti  T.S.T., con sede in Galliate (Novara) e unita' di
Galliate (Novara), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 65 lavoratori e da 40
a 20 ore medie settimanali per le restanti 5 unita' da realizzarsi su
base annua secondo lo schema di  riduzione  allegato  al  verbale  di
accordo  ed  a  fronte  di  un  organico complessivo di 82 unita' che
costituisce parte  integrante  del  presente  provvedimento,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale   30   maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib,  con
sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello -
Frazione  Trestina  (Perugia),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  un  massimo  di 14 ore medie
settimanali  lavorate  con  riduzioni  da  un  massimo  di  25,3  ore
settimanali  ad  un  minimo  di 10 ore settimanali e comunque secondo
l'allegata tabella che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, per il periodo dal 16 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  30  maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib, con
sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello -
Frazione Trestina (Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da  40  ore  a  un  massimo  di  14  ore  medie
settimanali  lavorate  con  riduzioni  da  un  massimo  di  25,3  ore
settimanali ad un minimo di 10 ore  settimanali  e  comunque  secondo
l'allegata  tabella  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
      Con  decreto  ministeriale  30  maggio  1994  e'  disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con
sede  in  Sesto  Ulteriano  (Milano)  e  unita'  di  Sesto  Ulteriano
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a 30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  30  lavoratori
costituenti  l'intero  organico  aziendale,  per  il  periodo dall'11
ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.
      Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la  proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con
sede  in  Sesto  Ulteriano  (Milano)  e  unita'  di  Sesto  Ulteriano
(Milano),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a  30  ore  medie  settimanali  nei  confronti  di 30 lavoratori
costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 gennaio
1994 al 10 aprile 1994.
      Con   decreto  ministeriale  30  maggio  1994  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Zingone
strutture,  con  sede in Milano e unita' di Balocco (Vercelli), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 16 ore
medie settimanali calcolate sulla media plurisettimanale  di  ciascun
periodo mensile per il reparto produzione e servizi ed amministrativo
cosi'  come  stabilito  negli  uniti  verbale di accordo ed in quello
integrativo del 20 novembre 1993 che costituiscono  parte  integrante
del  presente provvedimento nei confronti di 19 unita' su un organico
complessivo di 21 unita', per il periodo dall'8 novembre 1993  al  31
dicembre 1993.
      Con  decreto ministeriale 30 maggio 1994 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zingone
strutture, con sede in Milano e unita' di Balocco (Vercelli),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a  16  ore
medie  settimanali  calcolate sulla media plurisettimanale di ciascun
periodo mensile per il reparto produzione e servizi ed amministrativo
cosi' come stabilito negli uniti verbale  di  accordo  ed  in  quello
integrativo  del  20 novembre 1993 che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento nei confronti di 19 unita' su un  organico
complessivo  di  21  unita',  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30
giugno 1994.