Come e' noto, l'art. 3, comma 5 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel delineare le procedure volte a realizzare anche per gli enti locali un nuovo assetto organizzativo del personale, consente di pervenire alla rideterminazione delle dotazioni organiche secondo un criterio fondamentalmente incentrato sulla determinazione dei carichi di lavoro. Tale disciplina, peraltro, pur non affrontando direttamente la questione concernente il permanere dei controlli centrali sulle dotazioni organiche degli enti locali, si pone - in un'ottica di continuita' - in perfetta sintonia con le piu' recenti disposizioni (art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come confermato dall'articolo 16-bis della legge 19 marzo 1993, n. 68, di cui e' stata ribadita l'applicabilita' integrale con l'art. 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 470/1993), che sostanzialmente delimitano il mantenimento dei controlli centrali ai soli enti dissestati e a quelli strutturalmente decifitari. In tal senso infatti l'art. 3, comma 11, della predetta legge n. 537, con un richiamo di tipo letterale alla periodazione utilizzata dal legislatore nell'art. 45 della legge n. 504 del 30 dicembre 1992, discrimina gli enti locali in condizioni di dissesto e quelli che non sono in condizioni di equilibrio evidenziabili con parametri obiettivi, da quelli sostanzialmente in equilibrio finanziario per i quali ultimi esclude la sussistenza dei vincoli assunzionali di cui ai commi 8, 23 e 27 della medesima legge. Conseguentemente, alla luce delle disposizioni vigenti, si deve ritenere che i predetti controlli, siano attualmente limitati ai soli enti che versino in stato di dissesto ovvero si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'art. 45, comma 2 e seguenti, del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Peraltro, a tale riguardo, il Dipartimento della funzione pubblica, con direttiva n. 6 del 23 marzo 1993 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1994), nell'emanare alcune istruzioni, in tema di carichi di lavoro e di conseguenti dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, procedeva a confermare riduttivamente la permanenza dei controlli centrali sugli organici degli enti locali ai soli enti dissestati, non menzionando l'ampia fascia di enti locali strutturalmente deficitari - ovverossia sulla soglia del dissesto - che maggiormente abbisognano, come chiaramente esplicitato nella normativa di riferimento - di appropriate verifiche preventive di compatibilita' finanziarie e funzionali. Cio' stante, a seguito di formale richiesta da parte della Commissione centrale organici degli enti locali - si chiedeva al Dipartimento per la funzione pubblica di precisare, in relazione alla legislazione vigente, la sottoponibilita' ai controlli anche per gli enti strutturalmente deficitari. Il predetto Dipartimento con nota del 22 aprile 1994 ha specificato la propria piena condivisione delle "argomentazioni svolte da codesto Ministero sulla opportunita' di integrare il predetto punto della circolare per accomunare agli enti in dissesto anche gli enti strutturalmente deficitari e quindi in stato di potenziale dissesto" ed ha invitato lo scrivente a dare piena divulgazione alla questione rappresentata, ritenendo altresi' che la non menzione nel punto 3, 5 della circolare del 23 marzo 1994 della categoria di enti che versino in situazioni strutturalmente deficitarie, rilevata ai sensi del precitato art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, "non faccia venir meno l'obbligo del controllo centrale, ove legislativamente previsto". Tutto cio' premesso, si ritiene di dover ribadire in via definitiva, ai sensi della normativa vigente, la competenza della Commissione centrale per gli organici degli enti locali all'esame dei provvedimenti modificativi dell'organico sia per gli enti dissestati che per quelli che in base ai parametri normativi di riferimento, cosi' come determinati dall'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dall'art. 16-bis della legge 19 marzo 1993, n. 68, e dal decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1993, publicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1993, risultino oggettivamente in situazione strutturalmente deficitaria. Alla luce di quanto sopra, si pregano le SS.LL. di estendere con la massima urgenza il contenuto della presente alle amministrazioni interessate (comuni, provincie, comunita' montane e loro consorzi), fornendo un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro: CIAMPI