Come e' noto, l'art. 3, comma 5 e seguenti, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, nel delineare le procedure volte a realizzare anche per
gli  enti  locali  un  nuovo  assetto  organizzativo  del  personale,
consente di pervenire alla rideterminazione delle dotazioni organiche
secondo  un criterio fondamentalmente incentrato sulla determinazione
dei carichi di lavoro.
  Tale disciplina, peraltro,  pur  non  affrontando  direttamente  la
questione  concernente  il  permanere  dei  controlli  centrali sulle
dotazioni organiche degli enti locali, si  pone  -  in  un'ottica  di
continuita'  -  in perfetta sintonia con le piu' recenti disposizioni
(art. 45 del decreto legislativo n. 504 del  30  dicembre  1992  come
confermato  dall'articolo 16-bis della legge 19 marzo 1993, n. 68, di
cui e' stata ribadita l'applicabilita' integrale con  l'art.  32  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art.
12   del   decreto  legislativo  n.  470/1993),  che  sostanzialmente
delimitano il  mantenimento  dei  controlli  centrali  ai  soli  enti
dissestati  e  a  quelli  strutturalmente  decifitari.  In  tal senso
infatti l'art. 3, comma 11, della  predetta  legge  n.  537,  con  un
richiamo   di   tipo   letterale  alla  periodazione  utilizzata  dal
legislatore nell'art. 45 della legge n. 504  del  30  dicembre  1992,
discrimina gli enti locali in condizioni di dissesto e quelli che non
sono   in   condizioni  di  equilibrio  evidenziabili  con  parametri
obiettivi, da quelli sostanzialmente in equilibrio finanziario per  i
quali  ultimi  esclude la sussistenza dei vincoli assunzionali di cui
ai commi 8, 23 e 27 della medesima legge.
  Conseguentemente,  alla  luce  delle  disposizioni vigenti, si deve
ritenere che i predetti controlli, siano attualmente limitati ai soli
enti che versino in stato di dissesto ovvero si trovino in situazioni
strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'art. 45, comma 2 e
seguenti, del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  Peraltro, a tale riguardo, il Dipartimento della funzione pubblica,
con direttiva n. 6 del  23  marzo  1993  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 2 aprile 1994), nell'emanare alcune istruzioni, in tema
di  carichi  di  lavoro  e  di  conseguenti dotazioni organiche delle
amministrazioni pubbliche, procedeva a confermare  riduttivamente  la
permanenza dei controlli centrali sugli organici degli enti locali ai
soli  enti  dissestati, non menzionando l'ampia fascia di enti locali
strutturalmente deficitari - ovverossia sulla soglia del  dissesto  -
che  maggiormente  abbisognano,  come  chiaramente  esplicitato nella
normativa di riferimento - di  appropriate  verifiche  preventive  di
compatibilita' finanziarie e funzionali.
  Cio'  stante,  a  seguito  di  formale  richiesta  da  parte  della
Commissione centrale organici degli enti  locali  -  si  chiedeva  al
Dipartimento per la funzione pubblica di precisare, in relazione alla
legislazione  vigente, la sottoponibilita' ai controlli anche per gli
enti strutturalmente deficitari.
  Il predetto Dipartimento con nota del 22 aprile 1994 ha specificato
la propria piena condivisione delle "argomentazioni svolte da codesto
Ministero sulla opportunita' di integrare  il  predetto  punto  della
circolare  per  accomunare  agli  enti  in  dissesto  anche  gli enti
strutturalmente deficitari e quindi in stato di potenziale  dissesto"
ed  ha invitato lo scrivente a dare piena divulgazione alla questione
rappresentata, ritenendo altresi' che la non menzione nel punto 3,  5
della circolare del 23 marzo 1994 della categoria di enti che versino
in  situazioni  strutturalmente  deficitarie,  rilevata  ai sensi del
precitato art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, "non faccia venir meno l'obbligo del controllo centrale,  ove
legislativamente previsto".
  Tutto   cio'   premesso,  si  ritiene  di  dover  ribadire  in  via
definitiva, ai sensi della normativa  vigente,  la  competenza  della
Commissione centrale per gli organici degli enti locali all'esame dei
provvedimenti  modificativi dell'organico sia per gli enti dissestati
che per quelli che in base ai  parametri  normativi  di  riferimento,
cosi'  come  determinati  dall'art. 45 del decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992, dall'art. 16-bis della legge 19 marzo 1993,  n.
68,  e  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  30 settembre 1993,
publicato nella Gazzetta Ufficiale del 21  dicembre  1993,  risultino
oggettivamente in situazione strutturalmente deficitaria.
  Alla luce di quanto sopra, si pregano le SS.LL. di estendere con la
massima  urgenza  il  contenuto  della  presente alle amministrazioni
interessate (comuni, provincie, comunita' montane e  loro  consorzi),
fornendo un cortese cenno di assicurazione.
                                                  Il Ministro: CIAMPI