IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il quale viene disposta la cessazione della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con il quale viene prorogata la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile a tutto il 30 giugno 1993; Visto il decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, e successive reiterazioni, con il quale e' stata ulteriormente prorogata la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 48 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con il quale si autorizza, da ultimo la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile fino alla data del 31 marzo 1994; Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987, n. 1023/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1024/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1600/FPC del 16 novembre 1988 e n. 1959/FPC del 26 giugno 1990, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1984, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 74 del 30 marzo 1987, n. 80 del 6 aprile 1987, n. 159 del 10 luglio 1987, n. 159 del 10 luglio 1987, n. 160 dell'11 luglio 1987, n. 103 del 4 maggio 1988, n. 277 del 25 novembre 1988 e n. 154 del 4 luglio 1990; Considerato che le citate ordinanze prevedono, tra l'altro, l'utilizzo degli istituti di credito per il pagamento dei buoni contributo concessi a favore dei proprietari delle unita' immobiliari danneggiate da vari eventi sismici; Considerato, altresi', che la cessazione della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile esclude il ricorso alle procedure in deroga rendendo necessaria l'applicazione della legge di contabilita' generale dello Stato che non consente di avvalersi degli istituti di credito convenzionati per effetto delle citate ordinanze; Considerato, inoltre, che permane la necessita' di proseguire l'attivita' relativa ai pagamenti dei buoni contributo di cui trattasi; Ravvisata la necessita' di procedere alla modifica delle disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate, individuando nell'organo comunale il destinatario delle assegnazioni finanziarie; Dispone: Art. 1. Per il proseguimento dell'attivita' disciplinata dalle ordinanze di cui in premessa, tese al ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato da vari eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile provvede alla erogazione delle somme occorrenti per il pagamento dei buoni contributo, mediante accredito diretto ai comuni interessati. Le richieste di accreditamento sono inoltrate dai comuni, corredate dalla documentazione giustificativa della spesa. Con successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni circa gli atti da produrre.