IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto l'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il  quale
viene  disposta la cessazione della gestione fuori bilancio del Fondo
per la protezione civile;
  Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con
il quale viene prorogata la gestione fuori bilancio del Fondo per  la
protezione civile a tutto il 30 giugno 1993;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  1993,  n.  212,  e successive
reiterazioni, con  il  quale  e'  stata  ulteriormente  prorogata  la
gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;
  Visto  l'art.  48  del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con il
quale si autorizza, da ultimo la gestione fuori  bilancio  del  Fondo
della protezione civile fino alla data del 31 marzo 1994;
  Viste  le  ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 905/FPC/ZA
del 17 febbraio 1987, n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, n.  933/FPC/ZA
del  24 marzo 1987, n. 1023/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1024/FPC/ZA
del 20 giugno 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno  1987,  n.  1497/FPC
del 6 luglio 1988, n. 1600/FPC del 16 novembre 1988 e n. 1959/FPC del
26  giugno  1990, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 dell'11 giugno 1984, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 74 del  30
marzo  1987,  n.  80 del 6 aprile 1987, n. 159 del 10 luglio 1987, n.
159 del 10 luglio 1987, n. 160 dell'11 luglio  1987,  n.  103  del  4
maggio 1988, n. 277 del 25 novembre 1988 e n. 154 del 4 luglio 1990;
  Considerato   che  le  citate  ordinanze  prevedono,  tra  l'altro,
l'utilizzo degli istituti di  credito  per  il  pagamento  dei  buoni
contributo concessi a favore dei proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate da vari eventi sismici;
  Considerato,  altresi',  che  la  cessazione  della  gestione fuori
bilancio del Fondo per la protezione civile esclude il  ricorso  alle
procedure in deroga rendendo necessaria l'applicazione della legge di
contabilita' generale dello Stato che non consente di avvalersi degli
istituti di credito convenzionati per effetto delle citate ordinanze;
  Considerato,  inoltre,  che  permane  la  necessita'  di proseguire
l'attivita'  relativa  ai  pagamenti  dei  buoni  contributo  di  cui
trattasi;
  Ravvisata   la   necessita'   di   procedere  alla  modifica  delle
disposizioni  di  cui  alle  ordinanze  sopra  citate,   individuando
nell'organo comunale il destinatario delle assegnazioni finanziarie;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per il proseguimento dell'attivita' disciplinata dalle ordinanze di
cui  in  premessa, tese al ripristino del patrimonio edilizio privato
danneggiato da vari eventi sismici, il Dipartimento della  protezione
civile  provvede  alla  erogazione  delle  somme  occorrenti  per  il
pagamento  dei buoni contributo, mediante accredito diretto ai comuni
interessati.
  Le richieste di accreditamento sono inoltrate dai comuni, corredate
dalla  documentazione  giustificativa  della  spesa.  Con  successiva
circolare  saranno  fornite  ulteriori  indicazioni circa gli atti da
produrre.