IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2334/FPC in data 8 ottobre 1993 con la quale il Dipartimento della protezione civile e' stato incaricato di provvedere all'immediato acquisto, dalla societa' Bombardier Inc. Canadair Amphibious Aircraft Division, di quattro aeromobili anfibi con motori a turbina Canadair CL 415; Visto il contratto stipulato in data 10 febbraio 1994 tra il Dipartimento della protezione civile e la societa' Bombardier Inc. Canadair Amphibious Aircraft Division, registrato al n. 196 di repertorio in data 19 febbraio 1994, concernente l'acquisto dei menzionati quattro aeromobili Canadair CL 415; Visto l'art. 2, punto e), del menzionato contratto che prevede che la societa' Bombardier, nel caso di ritardo nella consegna dei primi due CL 415, inviera', in sostituzione, due velivoli dello stesso tipo di quelli attualmente gestiti dalla societa' SISAM per conto del Dipartimento della protezione civile nella campagna contro gli incendi boschivi; Vista la corrispondenza intercorsa con la societa' Bombardier con la quale detta societa', nel far presente di non poter effettuare, nei tempi previsti, la consegna dei primi aeromobili CL 415 entro le date fissate dal contratto e cioe' il 30 aprile e 31 maggio 1994, conferma, in particolare, con la lettera n. DT/0594/075 in data 20 maggio 1994, di consegnare entro il 15 ed il 30 giugno corrente i due aerei sostitutivi CL 215, cosi' come previsto dal menzionato art. 2, punto e), del contratto d'acquisto; Vista l'ordinanza n. 2371/FPC in data 19 gennaio 1994 con la quale il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad affidare alla Societa' italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) la gestione dei quattro velivoli Canadair CL 415 acquistati con il contratto sopra indicato; Considerato che, nelle more del perfezionamento della convenzione da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e la societa' SISAM per la gestione dei menzionati aerei, occorre autorizzare il Dipartimento della protezione civile a far temporaneamente gestire dalla predetta societa' SISAM i menzionati due aeromobili CL 215, messi a disposizione del Dipartimento dalla societa' Bombardier Inc. per la campagna antincendi boschivi 1994 di imminente inizio; Tenuto conto dell'urgenza di provvedere al riguardo e di consentire al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, di rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni per l'impiego operativo di detti aeromobili con la massima sollecitudine, onde consentirne l'utilizzo nella imminente campagna antincendi boschivi; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concedere in gestione alla Societa' italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) i due aeromobili Canadair CL 215, messi temporaneamente a disposizione dalla societa' Bombardier Inc. Canadair Amphibious Aircraft Division, in premessa indicati, con le stesse modalita' stabilite nella convenzione in corso di perfezionamento tra il Dipartimento stesso, il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e la predetta societa' SISAM.