IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerato  che in base al disposto dell'art. 4 della citata legge
n. 225 del 24 febbraio 1992 il Dipartimento della  protezione  civile
predispone,  sulla  base  degli indirizzi approvati dal Consiglio dei
Ministri e  in  conformita'  ai  criteri  determinati  dal  Consiglio
nazionale   della   protezione   civile,  i  programmi  nazionali  di
previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di  rischio,
i  programmi  nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle
conseguenti misure di emergenza;
  Visti gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e
dei piani di protezione civile fissati e approvati,  in  applicazione
dell'art.  8,  comma  1, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, dal
Consiglio  dei  Ministri  nella  seduta  del  2  aprile  1993  e,  in
particolare, il punto 6) dedicato ai "Piani nazionali di emergenza";
  Visto  lo  schema  dei  criteri  di massima del Consiglio nazionale
della protezione civile, predisposto ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 225 del 24 febbraio 1992, e, in particolare,  l'indicazione  della
predisposizione del piano nazionale di emergenza per l'area vesuviana
- Campi Flegrei, in relazione al rischio vulcanico;
  Vista  l'ordinanza  n.  1488/FPC del 30 giugno 1988 che ha disposto
una indagine sulla vulnerabilita' sismica degli  edifici  pubblici  e
strategici  dell'area  vesuviana, necessaria per completare il quadro
delle conoscenze relative al rischio sismico della  medesima  area  e
finalizzata all'approntamento dello scenario sismico-vulcanico e alla
predisposizione di piani di intervento della protezione civile;
  Visti  i decreti ministeriali n. 958 del 21 settembre 1988, n. 1178
del 17 novembre 1988 e n. 821 del 5 ottobre 1989 con i quali e' stata
costituita e integrata la commissione di cui all'art. 3 della  citata
ordinanza   n.   1488/FPC   del   30  giugno  1988  per  l'attuazione
dell'indagine sulla vulnerabilita' sismica degli edifici  pubblici  e
strategici dell'area vesuviana;
  Vista  l'ordinanza  n. 1586/F/PC del 26 ottobre 1988 che dispone la
corresponsione di compensi alla commissione istituita  con  i  citati
decreti  n. 958 del 21 settembre 1988, n. 1178 del 17 novembre 1988 e
n. 821 del 5 ottobre 1989;
  Visto il decreto  n.  516  di  repertorio  del  9  agosto  1993,  e
successive  integrazioni  e  modificazioni,  con  il  quale  e' stata
istituita la commissione incaricata di provvedere all'elaborazione di
un  piano  d'emergenza  dell'area  vesuviana  connesso  a  situazioni
d'emergenza derivanti dal rischio vulcanico;
  Considerato  che l'indagine di cui all'ordinanza n. 1488/FPC del 30
giugno 1988 non e'  stata  a  tutt'oggi  realizzata  per  difficolta'
amministrative  incontrate  nella  fase  relativa al reclutamento del
personale tecnico che avrebbe dovuto realizzare l'indagine medesima e
che pertanto si sono potute realizzare solo una  serie  di  attivita'
preparatorie,  tra  le  quali  il censimento degli edifici pubblici e
strategici;
  Valutato che obiettivo della citata ordinanza numero  1488/FPC  del
30  giugno  1988  e quello della commissione istituita con decreto n.
516 del 9 agosto 1993 e' la predisposizione del  piano  di  emergenza
dell'area  vesuviana  connesso al rischio vulcanico e che pertanto si
rende  necessario  far  convergere  in  un unico momento attuativo le
finalita' precedentemente espletate e individuate;
  Visto il verbale del 10 marzo 1994  con  il  quale  la  commissione
istituita  con decreto n. 516 del 9 agosto 1993 ha espresso un elenco
di attivita' prioritarie e propedeutiche  alla  redazione  del  piano
d'emergenza connesso al rischio vulcanico individuate, con i relativi
costi presunti, nel potenziamento della rete di sorveglianza del
Vesuvio,  in  una  indagine  di  vulnerabilita'  sismica  nei  comuni
dell'area  vesuviana,  nella  realizzazione  di   una   campagna   di
educazione rivolta alla popolazione dell'indicata zona e in una serie
di ulteriori attivita' a carattere tecnico-scientifico indispensabili
per la materiale elaborazione del piano medesimo;
  Valutata  la  necessita' di consentire la realizzazione delle sopra
indicate attivita' attraverso un idoneo finanziamento;
  Ritenuto pertanto di dover utilizzare, per la  copertura  economica
degli  oneri conseguenti alle attivita' sopra esplicitate, il residuo
stanziamento di cui all'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il  residuo  finanziamento  di  cui  all'art.  5  dell'ordinanza n.
1488/FPC del 30 giugno 1988, corrispondente  a  L.  1.303.469.870  e'
finalizzato alle seguenti attivita':
   potenziamento  della  rete  di  sorveglianza  del Vesuvio mediante
acquisizione di stazioni  digitali  complete  a  tre  componenti,  di
sensori di inclinazione biassale, di un geodimetro e di sistemi GPS;
   indagine  su  campione di vulnerabilita' sismica degli edifici nei
comuni dell'area vesuviana;
   realizzazione di una "campagna  di  educazione"  alla  popolazione
residente nei comuni dell'area vesuviana;
   informatizzazione  dei  dati,  perizie  di vulnerabilita' sismica,
riproduzione e diffusione di un video per la campagna di educazione.