IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Considerato che in base al disposto dell'art. 4 della citata legge n. 225 del 24 febbraio 1992 il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformita' ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza; Visti gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e dei piani di protezione civile fissati e approvati, in applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 1993 e, in particolare, il punto 6) dedicato ai "Piani nazionali di emergenza"; Visto lo schema dei criteri di massima del Consiglio nazionale della protezione civile, predisposto ai sensi dell'art. 8 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, e, in particolare, l'indicazione della predisposizione del piano nazionale di emergenza per l'area vesuviana - Campi Flegrei, in relazione al rischio vulcanico; Vista l'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988 che ha disposto una indagine sulla vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici e strategici dell'area vesuviana, necessaria per completare il quadro delle conoscenze relative al rischio sismico della medesima area e finalizzata all'approntamento dello scenario sismico-vulcanico e alla predisposizione di piani di intervento della protezione civile; Visti i decreti ministeriali n. 958 del 21 settembre 1988, n. 1178 del 17 novembre 1988 e n. 821 del 5 ottobre 1989 con i quali e' stata costituita e integrata la commissione di cui all'art. 3 della citata ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988 per l'attuazione dell'indagine sulla vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici e strategici dell'area vesuviana; Vista l'ordinanza n. 1586/F/PC del 26 ottobre 1988 che dispone la corresponsione di compensi alla commissione istituita con i citati decreti n. 958 del 21 settembre 1988, n. 1178 del 17 novembre 1988 e n. 821 del 5 ottobre 1989; Visto il decreto n. 516 di repertorio del 9 agosto 1993, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale e' stata istituita la commissione incaricata di provvedere all'elaborazione di un piano d'emergenza dell'area vesuviana connesso a situazioni d'emergenza derivanti dal rischio vulcanico; Considerato che l'indagine di cui all'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988 non e' stata a tutt'oggi realizzata per difficolta' amministrative incontrate nella fase relativa al reclutamento del personale tecnico che avrebbe dovuto realizzare l'indagine medesima e che pertanto si sono potute realizzare solo una serie di attivita' preparatorie, tra le quali il censimento degli edifici pubblici e strategici; Valutato che obiettivo della citata ordinanza numero 1488/FPC del 30 giugno 1988 e quello della commissione istituita con decreto n. 516 del 9 agosto 1993 e' la predisposizione del piano di emergenza dell'area vesuviana connesso al rischio vulcanico e che pertanto si rende necessario far convergere in un unico momento attuativo le finalita' precedentemente espletate e individuate; Visto il verbale del 10 marzo 1994 con il quale la commissione istituita con decreto n. 516 del 9 agosto 1993 ha espresso un elenco di attivita' prioritarie e propedeutiche alla redazione del piano d'emergenza connesso al rischio vulcanico individuate, con i relativi costi presunti, nel potenziamento della rete di sorveglianza del Vesuvio, in una indagine di vulnerabilita' sismica nei comuni dell'area vesuviana, nella realizzazione di una campagna di educazione rivolta alla popolazione dell'indicata zona e in una serie di ulteriori attivita' a carattere tecnico-scientifico indispensabili per la materiale elaborazione del piano medesimo; Valutata la necessita' di consentire la realizzazione delle sopra indicate attivita' attraverso un idoneo finanziamento; Ritenuto pertanto di dover utilizzare, per la copertura economica degli oneri conseguenti alle attivita' sopra esplicitate, il residuo stanziamento di cui all'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il residuo finanziamento di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988, corrispondente a L. 1.303.469.870 e' finalizzato alle seguenti attivita': potenziamento della rete di sorveglianza del Vesuvio mediante acquisizione di stazioni digitali complete a tre componenti, di sensori di inclinazione biassale, di un geodimetro e di sistemi GPS; indagine su campione di vulnerabilita' sismica degli edifici nei comuni dell'area vesuviana; realizzazione di una "campagna di educazione" alla popolazione residente nei comuni dell'area vesuviana; informatizzazione dei dati, perizie di vulnerabilita' sismica, riproduzione e diffusione di un video per la campagna di educazione.