IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  10  maggio  1994,
registrato  alla  Corte dei conti il 17 maggio 1994, atti di Governo,
registro n. 91, foglio n. 23, recante la nomina dell'on. prof.  Mario
Clemente Mastella a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 maggio 1994,
registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, atti  di  Governo,
registro  n.  91, foglio n. 27, recante la nomina a Sottosegretari di
Stato dell'on. avv. Carmelo Porcu, deputato al Parlamento e  dell'on.
Adriano Teso, deputato al Parlamento;
  Visto  l'art.  2,  comma  primo,  del regio decreto-legge 10 luglio
1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;
  Visto   il   regio   decreto   18   novembre   1923,    n.    2440,
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato e successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'  il
relativo  regolamento  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale  10  agosto  1945,  n.
474,  sulla  ripartizione  delle  attribuzioni  tra  il Ministero del
lavoro e della previdenza  sociale  e  quello  dell'industria  e  del
commercio, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto   degli   impiegati   civili   dello   Stato,   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  gennaio  1972,
n.  10,  per  il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana  e
professionale e del relativo personale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748,   recante   la  disciplina  delle  funzioni  dirigenziali  nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  Visto il decreto ministeriale  25  febbraio  1974,  concernente  le
competenze  delle  divisioni e delle relative sezioni delle direzioni
generali del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   l'art.  3  della  legge  11  giugno  1974,  n.  252,  sulla
regolarizzazione della  posizione  assicurativa  dei  dipendenti  dei
partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni
di tutela e rappresentanza della cooperazione;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976,
recante determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del
personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 617, recante soppressione di uffici centrali  e  periferici  delle
amministrazioni statali;
  Vista  la  legge  1  giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per
l'occupazione giovanile, quale modificata dal decreto-legge 6  luglio
1978,  n.  351,  convertito,  con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978, n. 479;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di  alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per
la formazione del bilancio generale e pluriennale dello Stato;
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di
formazione professionale;
  Vista la legge 28 dicembre 1978,  n.  833,  per  l'istituzione  del
Servizio   sanitario   nazionale,   e   successive   modificazioni  e
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio  1979,
n.  76, recante nuove norme di attuazione dello Statuto della regione
siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;
  Vista la legge 11  luglio  1980,  n.  312,  recante  nuovo  assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619,   concernente   l'istituzione  dell'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  Vista la legge 22 marzo 1983,  n.  93,  legge-quadro  sul  pubblico
impiego;
  Visto  il  decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726, convertito con
modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,  recante  misure
urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, sull'individuazione dei profili professionali del  personale
dei Ministeri;
  Vista  la  legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia
di collocamento  e  di  trattamento  dei  lavoratori  extracomunitari
immigrati e contro le immigrazioni clandestine;
  Vista   la   legge   28   febbraio   1987,  n.  56,  recante  norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988 n.
71, concernente l'approvazione  del  regolamento  per  i  lavori,  le
provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici
centrali  e  periferici  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160,  recante  norme  in
materia  previdenziale,  di  occupazione  giovanile  e di mercato del
lavoro, nonche' per il  potenziamento  del  sistema  informativo  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  la  legge 7 luglio 1988, n. 254, recante norme in materia di
primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il  personale
appartenente  al  comparto  ministeriale  ed a quello delle aziende e
delle amministrazioni dello Stato, nonche'  disposizioni  transitorie
per   l'inquadramento   nei   profili   professionali  del  personale
ministeriale;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n. 362, recante nuove norme in
materia di bilancio e di contabilita' dello Stato;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988, n. 325, recante procedure per  l'attuazione  del  principio  di
mobilita' nell'ambito della pubblica amministrazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n.
192,  in  ordine  alla  istituzione  di   una   specifica   struttura
organizzativa    in   materia   di   orientamento   e   addestramento
professionale dei lavoratori;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni  positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di
Cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Vista  la  legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
di   sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di  finanza
territoriale;
  Visto il decreto legislativo 3  febraio  1993,  n.  29,  avente  ad
oggetto   la  razionalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo  1993,  n.
166,   recante  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  della
Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visti i decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre
1993, n. 546, concernenti modifiche al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sul pubblico impiego;
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante  interventi
correttivi di finanza pubblica;
  Ritenuta  la  necessita' di determinare le attribuzioni delegate ai
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono riservati al Ministro  gli  affari  concernenti  la  direzione
politica,  la definzione degli obiettivi, la fissazione dei programmi
da attuare e  la  verifica  della  rispondenza  dei  risultati  della
gestione   amministrativa   alle  direttive  generali  impartite;  in
particolare, sono riservati in ogni caso al Ministro:
   a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento;
   b) gli affari di carattere comunitario e internazionale,  compresi
gli  atti  di  nomina  e di designazione o di revoca di componenti di
organizzazioni o commissioni internazionali;
    c)  gli  atti  concernenti  l'individuazione  degli  uffici,   la
definizione    delle    piante   organiche   e   le   direttive   per
l'organizzazione degli uffici;
    d)  gli  atti  concernenti  questioni di indirizzo generale o che
comunque implichino determinazioni di principio;
    e) le richieste di pareri obbligatori o di carattere generale  al
Consiglio di Stato ed all'Avvocatura dello Stato;
    f)  i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca
e scioglimento di  organi  di  amministrazione  e  di  controllo,  di
comitati   tecnici,   di   commissari   straordinari,  di  commissari
liquidatori delle cooperative, di  dirigenti  degli  enti  sottoposti
alla  vigilanza  e  tutela  del  Ministero,  di componenti gli organi
collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione,  o  di  altre
amministrazioni  ovvero  di  enti  pubblici, nonche' il coordinamento
degli enti  vigilati  e  la  messa  in  liquidazione  delle  societa'
cooperative;
    g) la presidenza del consiglio di amministrazione;
    h)  le  materie  di  competenza  della  Direzione  generale della
previdenza ed assistenza sociale e, salvo quanto disposto dall'art. 2
del presente decreto, della Direzione generale per l'impiego;
    i) i  provvedimenti  da  adottare  in  materia  di  rendiconto  e
controllo  relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela
del Ministero;
    l) i provvedimenti che affidano speciali incarichi a studiosi  ed
esperti  estranei  all'amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077,  ed
i  criteri  per  l'affidamento  di  convenzioni  per studi, indagini,
rilevazioni etc., con enti ed organismi di studio,  documentazione  e
ricerca;
    m)  i  criteri  relativi alla concessione di contributi, sussidi,
concorsi e sovvenzioni;
    n) la determinazione dei  compensi  ai  componenti  degli  organi
individuali e collegiali;
    o)  le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito
a provvedimenti normativi di competenza del  Ministero,  nonche'  gli
atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;
    p)  i  provvedimenti  relativi alla nomina, alle promozioni ed ai
trasferimenti di sede del  personale,  l'irrogazione  delle  sanzioni
disciplinari    superiori   alla   riduzione   dello   stipendio,   i
provvedimenti   di   sospensione   cautelare   facoltativa    e    le
autorizzazioni   al   personale   dipendente   a   compiere  missioni
all'estero;
    q) le materie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante
norme   di   collocamento   e   di   trasferimento   dei   lavoratori
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine e alla
legge  10  aprile  1991,  n.  125, concernente azioni positive per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.