IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 23, recante la nomina dell'on. prof. Mario Clemente Mastella a Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 27, recante la nomina a Sottosegretari di Stato dell'on. avv. Carmelo Porcu, deputato al Parlamento e dell'on. Adriano Teso, deputato al Parlamento; Visto l'art. 2, comma primo, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, recante determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, recante soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali; Vista la legge 1 giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, quale modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio generale e pluriennale dello Stato; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale; Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833, per l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, recante nuove norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Vista la legge 22 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sull'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri; Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988 n. 71, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la legge 7 luglio 1988, n. 254, recante norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, in ordine alla istituzione di una specifica struttura organizzativa in materia di orientamento e addestramento professionale dei lavoratori; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di Cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale; Visto il decreto legislativo 3 febraio 1993, n. 29, avente ad oggetto la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1993, n. 166, recante il regolamento concernente l'organizzazione della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visti i decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, concernenti modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica; Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. Sono riservati al Ministro gli affari concernenti la direzione politica, la definzione degli obiettivi, la fissazione dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; in particolare, sono riservati in ogni caso al Ministro: a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento; b) gli affari di carattere comunitario e internazionale, compresi gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali; c) gli atti concernenti l'individuazione degli uffici, la definizione delle piante organiche e le direttive per l'organizzazione degli uffici; d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio; e) le richieste di pareri obbligatori o di carattere generale al Consiglio di Stato ed all'Avvocatura dello Stato; f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di commissari liquidatori delle cooperative, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonche' il coordinamento degli enti vigilati e la messa in liquidazione delle societa' cooperative; g) la presidenza del consiglio di amministrazione; h) le materie di competenza della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale e, salvo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, della Direzione generale per l'impiego; i) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero; l) i provvedimenti che affidano speciali incarichi a studiosi ed esperti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, ed i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, rilevazioni etc., con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca; m) i criteri relativi alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni; n) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali; o) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonche' gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni; p) i provvedimenti relativi alla nomina, alle promozioni ed ai trasferimenti di sede del personale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa e le autorizzazioni al personale dipendente a compiere missioni all'estero; q) le materie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme di collocamento e di trasferimento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.