IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modifiche ed aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Visto il decreto rettorale in data 26 febbraio 1991, con  il  quale
e' stata recepita nello statuto dell'Universita' di Milano la tabella
XXXI-bis  dell'ordinamento  didattico nazionale, relativa al corso di
laurea in scienze e tecnologiche alimentari;
  Vista la successiva proposta di modifica  dello  statuto  formulata
dalle  autorita'  accademiche  di  questa Universita', concernente il
predetto corso  di  laurea,  e  piu'  precisamente  il  passaggio  da
semestrali   ad  annuali  delle  discipline  "produzioni  animali"  e
"produzioni vegetali", nonche' la conseguente riduzione da  cinque  a
quattro  del  numero  delle  annualita'  riservate  agli insegnamenti
opzionali;
  Preso  atto  del   parere   favorevole   espresso   dal   Consiglio
universitario nazionale nella riunione del 20 gennaio 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti  citati  nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come di seguito specificato.
  Il  primo  comma dell'art. 93, articolo relativo al corso di laurea
in scienze e tecnologie alimentari, e' cosi riformulato:
  "Durata  del  corso  degli   studi:   cinque   anni,   comprendente
ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui ventidue annuali e due
semestrali) e quattro annualita' di insegnamenti opzionali (due corsi
semestrali equivalgono ad uno annuale)".
  Nel medesimo articolo, la dicitura "semestrale", posta accanto agli
insegnamenti  fondamentali di applicazione n. 21 "produzioni animali"
e n. 22 "produzioni vegetali", e' soppressa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 7 aprile 1994
                                               Il rettore: MANTEGAZZA