IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto rettorale in data 26 febbraio 1991, con il quale e' stata recepita nello statuto dell'Universita' di Milano la tabella XXXI-bis dell'ordinamento didattico nazionale, relativa al corso di laurea in scienze e tecnologiche alimentari; Vista la successiva proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', concernente il predetto corso di laurea, e piu' precisamente il passaggio da semestrali ad annuali delle discipline "produzioni animali" e "produzioni vegetali", nonche' la conseguente riduzione da cinque a quattro del numero delle annualita' riservate agli insegnamenti opzionali; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 20 gennaio 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Il primo comma dell'art. 93, articolo relativo al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, e' cosi riformulato: "Durata del corso degli studi: cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui ventidue annuali e due semestrali) e quattro annualita' di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale)". Nel medesimo articolo, la dicitura "semestrale", posta accanto agli insegnamenti fondamentali di applicazione n. 21 "produzioni animali" e n. 22 "produzioni vegetali", e' soppressa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 7 aprile 1994 Il rettore: MANTEGAZZA