IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa; Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse; Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti di Mantova, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1 luglio 1980 n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441; Accertato che resta da riscuotere un credito totale di L. 1.676.000 nei confronti della sig.ra Zanetti Anna Maria determinatosi per L. 1.271.000 a titolo di rimborso spese sostenute per installazione caldaia impianto di riscaldamento, e di L. 405.000 per deposito cauzionale per immobile gia' sede della citata cassa mutua; Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della piu' volte citata Cassa mutua di malattia per i commercianti di Mantova, e' necessario trasferire i crediti di cui trattasi; Decreta: Il residuo credito della soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Mantova di cui alle premesse ed ammontante complessivamente a L. 1.676.000 e' trasferito alla Federazione delle casse mutue di malattia per i commercianti in liquidazione, la quale versera' il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Mantova al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 aprile 1994 p. Il Ministro: COLONI