IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, e successive reiterazioni, che prevedeva la riassegnazione delle somme resesi disponibili a seguito di revoche di progetti FIO approvati dal CIPE fino al 1989 per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, compresi nella delibera CIPE del 19 dicembre 1989, approvati ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/1988, all'uopo autorizzando l'ulteriore spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990; Visto l'art. 64 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, il quale stabilisce che i lavori relativi ai progetti, i cui finanziamenti siano stati autorizzati con le delibere CIPE del 20 dicembre 1990 e 31 gennaio 1992, sono proseguiti nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990, con la quale era stato autorizzato - a valere sulle somme resesi disponibili a seguito della revoca del finanziamento del progetto FIO 1984 "Terminal rinfuse in colmata porto commerciale Venezia", nonche' sull'autorizzazione di spesa integrativa di lire 100.000 milioni recata dal citato decreto-legge n. 364/1990 - il finanziamento complessivo di lire 75.000 milioni, a favore dei progetti immediatamente eseguibili numeri 182 "Parcheggi e viabilita' di Belluno (I lotto)" della regione Veneto e 183 "Policlinico di Siena" del Ministero dei lavori pubblici; Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992, con la quale era stato autorizzato - a valere sulla sopracitata autorizzazione di spesa integrativa di lire 100.000 milioni - il finanziamento di lire 21.000 milioni a favore del progetto immediatamente eseguibile n. 181 "Piano parcheggi Universita' 'La Sapienza'", del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Considerato che per i sopracitati progetti deliberati e finanziati numeri 181, 182 e 183 devono ancora essere disposti provvedimenti amministrativo-contabili d'erogazione da parte delle amministrazioni di competenza; Ritenuto di dover fissare i termini temporali previsti dal richiamato art. 64 del decreto-legge n. 257/1994 avuto riguardo alle essenziali disposizioni stabilite per il finanziamento dei progetti FIO ed alla necessita' di consentire una maggiore certezza operativa nell'esecuzione dei lavori e rapidita' nelle erogazioni; Decreta: Punto 1. TEMPI DI REALIZZAZIONE PROGETTI. Per i progetti di cui alle premesse, approvati con la delibera CIPE 19 dicembre 1989 e finanziati con le successive delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992, vengono stabiliti i termini temporali di seguito indicati, desunti dal crono-programma e dallo stato dei lavori fornito dalle amministrazioni di competenza. Punto 1.1. Progetto n. 181 "Piano parcheggi Universita' 'La Sapienza'", del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, finanziato per l'importo di lire 21 miliardi: tempo di realizzazione massimo autorizzato con il presente decreto: dicembre 1996. Punto 1.2. Progetto n. 182 "Parcheggi e viabilita' Belluno (1 lotto), della regione Veneto, finanziato per l'importo di lire 20 miliardi: tempo di realizzazione massimo autorizzato con il presente decreto: dicembre 1995. Punto 1.3. Progetto n. 183 "Policlinico di Siena", del Ministero dei lavori pubblici, finanziato per l'importo di lire 55 miliardi: tempo di realizzazione massimo autorizzato con il presente decreto: giugno 1996. Punto 2. SOSPENSIONE LAVORI. Le eventuali sospensioni lavori, da comunicare tempestivamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica e da riportare nella tavola 2 prevista dalla delibera CIPE 19 dicembre 1989, vanno puntualmente motivate e non debbono comportare lievitazioni dei costi delle opere e modifiche essenziali dell'originario quadro economico-finanziario. Punto 3. PERIZIE. Varianti in corso d'opera, comunque ammesse per i motivi di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non debbono mutare l'originario quadro economico-finanziario; le eventuali variazioni dei costi delle varie categorie dei lavori devono restare entro i limiti finanziari stabiliti dal CIPE. Per le varianti di natura complementare o aggiuntiva all'importo progettuale CIPE le amministrazioni di competenza debbono assicurarne la copertura finanziaria; in caso contrario il CIPE puo' revocare il progetto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 1994 Il Ministro: SPAVENTA
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.