IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364,
e  successive  reiterazioni,  che  prevedeva  la riassegnazione delle
somme resesi  disponibili  a  seguito  di  revoche  di  progetti  FIO
approvati  dal  CIPE  fino  al  1989 per il finanziamento di progetti
immediatamente  eseguibili,  compresi  nella  delibera  CIPE  del  19
dicembre 1989, approvati ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge
n.  67/1988,  all'uopo autorizzando l'ulteriore spesa di lire 100.000
milioni per l'anno 1990;
  Visto l'art. 64 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, il  quale
stabilisce  che  i  lavori  relativi ai progetti, i cui finanziamenti
siano stati autorizzati con le delibere CIPE del 20 dicembre  1990  e
31  gennaio  1992,  sono proseguiti nei termini temporali che saranno
allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Vista  la  propria  delibera del 20 dicembre 1990, con la quale era
stato autorizzato - a valere sulle somme resesi disponibili a seguito
della revoca  del  finanziamento  del  progetto  FIO  1984  "Terminal
rinfuse    in    colmata    porto   commerciale   Venezia",   nonche'
sull'autorizzazione di spesa  integrativa  di  lire  100.000  milioni
recata  dal  citato  decreto-legge  n.  364/1990  -  il finanziamento
complessivo  di  lire  75.000  milioni,   a   favore   dei   progetti
immediatamente  eseguibili  numeri  182  "Parcheggi  e  viabilita' di
Belluno (I lotto)" della regione Veneto e 183 "Policlinico di  Siena"
del Ministero dei lavori pubblici;
  Vista  la  propria  delibera  del 31 gennaio 1992, con la quale era
stato autorizzato - a  valere  sulla  sopracitata  autorizzazione  di
spesa  integrativa di lire 100.000 milioni - il finanziamento di lire
21.000 milioni a favore del progetto immediatamente eseguibile n. 181
"Piano  parcheggi   Universita'   'La   Sapienza'",   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Considerato  che per i sopracitati progetti deliberati e finanziati
numeri 181, 182 e 183 devono  ancora  essere  disposti  provvedimenti
amministrativo-contabili  d'erogazione da parte delle amministrazioni
di competenza;
  Ritenuto  di  dover  fissare  i  termini  temporali  previsti   dal
richiamato  art. 64 del decreto-legge n. 257/1994 avuto riguardo alle
essenziali disposizioni stabilite per il finanziamento  dei  progetti
FIO  ed alla necessita' di consentire una maggiore certezza operativa
nell'esecuzione dei lavori e rapidita' nelle erogazioni;
                              Decreta:
Punto 1. TEMPI DI REALIZZAZIONE PROGETTI.
  Per i progetti di cui alle premesse, approvati con la delibera CIPE
19 dicembre 1989 e finanziati  con  le  successive  delibere  del  20
dicembre  1990  e  del  31  gennaio 1992, vengono stabiliti i termini
temporali di seguito indicati, desunti dal  crono-programma  e  dallo
stato dei lavori fornito dalle amministrazioni di competenza.
  Punto  1.1.  Progetto  n.  181  "Piano  parcheggi  Universita'  'La
Sapienza'",  del   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica,  finanziato  per  l'importo  di  lire 21
miliardi:
   tempo  di  realizzazione  massimo  autorizzato  con  il   presente
decreto:
    dicembre 1996.
  Punto  1.2.  Progetto  n.  182  "Parcheggi  e viabilita' Belluno (1
lotto), della regione Veneto, finanziato per  l'importo  di  lire  20
miliardi:
   tempo   di  realizzazione  massimo  autorizzato  con  il  presente
decreto:
    dicembre 1995.
  Punto 1.3. Progetto n. 183 "Policlinico di  Siena",  del  Ministero
dei lavori pubblici, finanziato per l'importo di lire 55 miliardi:
   tempo   di  realizzazione  massimo  autorizzato  con  il  presente
decreto:
    giugno 1996.
Punto 2. SOSPENSIONE LAVORI.
  Le eventuali sospensioni lavori, da comunicare  tempestivamente  al
Ministero   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e  da
riportare nella tavola 2 prevista dalla  delibera  CIPE  19  dicembre
1989,   vanno   puntualmente   motivate   e  non  debbono  comportare
lievitazioni  dei  costi   delle   opere   e   modifiche   essenziali
dell'originario quadro economico-finanziario.
Punto 3. PERIZIE.
  Varianti  in  corso  d'opera,  comunque ammesse per i motivi di cui
all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non debbono  mutare
l'originario  quadro  economico-finanziario;  le eventuali variazioni
dei costi delle varie categorie dei lavori  devono  restare  entro  i
limiti  finanziari  stabiliti  dal  CIPE.  Per  le varianti di natura
complementare  o   aggiuntiva   all'importo   progettuale   CIPE   le
amministrazioni   di  competenza  debbono  assicurarne  la  copertura
finanziaria; in caso contrario il CIPE puo' revocare il progetto.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 7 maggio 1994
                                                Il Ministro: SPAVENTA
 
          AVVERTENZA:
             Provvedimento non piu' soggetto al controllo  preventivo
          da  parte  della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20.