IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite  le
regioni  e  i  comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di
piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a  persone
non  facenti  parte  della popolazione stabile siano fatti affluire e
circolare nelle isole;
  Vista la delibera del  consiglio  comunale  dell'isola  del  Giglio
(Grosseto) in data 19 dicembre 1993, n. 134;
  Vista  la  delibera della giunta regionale della regione Toscana in
data 31 gennaio 1994, n. 687;
  Vista la nota della prefettura di  Grosseto  in  data  18  febbraio
1994, n. 26/Div. 2 Sett.;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i richiesti provvedimenti limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   A) Dal 25 luglio 1994 al  26  agosto  1994  e'  vietato  l'affluso
nell'isola  del  Giglio  (Grosseto) di veicoli appartenenti a persone
non stabilmente residenti nella stessa;
   B) dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino  al  31
dicembre   1994   e'   vietato   l'afflusso,  nell'isola  del  Giglio
(Grosseto), agli autobus appartenenti  ad  imprese  non  aventi  sede
legale ed amministrativa nell'isola stessa.