IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  l'art.  10  della  legge  26 novembre 1993, n. 483, il quale
prevede  che  la  Banca  d'Italia  puo'  disporre   che   le   banche
costituiscano,  a  fronte  della  raccolta  effettuata,  una  riserva
mediante versamento di contante presso la Banca d'Italia;
  Visto  il  comma  7  dello  stesso  art.  10  che  prevede  che  le
disposizioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in  materia di riserva
obbligatoria ai sensi dell'art. 32,  primo  comma,  lettera  f),  del
regio   decreto-legge   12   marzo  1936,  n.  375,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni,  continuano  ad  applicarsi  fino  a  quando non siano
modificate o sostituite  dalle  disposizioni  emanate  ai  sensi  del
medesimo art. 10;
  Visti  la  delibera del Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio del 20 gennaio 1989 e il decreto del Ministro del tesoro
del 5 febbraio 1993, in materia di riserva obbligatoria;
  Considerata la necessita' di dare attuazione al  predetto  art.  10
della  legge  n.  483/1993, rendendo la riserva obbligatoria conforme
alla sua caratteristica di strumento di politica monetaria;
  Ritenuto opportuno incentivare il rafforzamento patrimoniale  delle
banche;
                               Dispone:
                               Art. 1.
                             Destinatari
  1.  Le  banche  iscritte  all'albo  di  cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque operanti  in  Italia
ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto, sono tenute a costituire,
a fronte della raccolta effettuata, una riserva in contanti presso la
Banca d'Italia.