IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, il quale prevede che la Banca d'Italia puo' disporre che le banche costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca d'Italia; Visto il comma 7 dello stesso art. 10 che prevede che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite dalle disposizioni emanate ai sensi del medesimo art. 10; Visti la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 20 gennaio 1989 e il decreto del Ministro del tesoro del 5 febbraio 1993, in materia di riserva obbligatoria; Considerata la necessita' di dare attuazione al predetto art. 10 della legge n. 483/1993, rendendo la riserva obbligatoria conforme alla sua caratteristica di strumento di politica monetaria; Ritenuto opportuno incentivare il rafforzamento patrimoniale delle banche; Dispone: Art. 1. Destinatari 1. Le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque operanti in Italia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto, sono tenute a costituire, a fronte della raccolta effettuata, una riserva in contanti presso la Banca d'Italia.