IL DIRETTORE GENERALE
                           DEGLI OSPEDALI
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.  517,  ed  in
particolare  l'art. 3, comma 10, il quale stabilisce che il Ministero
della sanita'  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
soggetti  in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione
di direttore generale delle unita' sanitarie locali e  delle  aziende
ospedaliere  e  che  l'elenco  e'  predisposto  da  una  commissione,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1994 con il  quale  e'
stato  costituito  il  predetto  elenco,  pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  64  del  18
marzo 1994;
  Viste  le  ordinanze  del  Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia n. 1019/94 del 6 aprile 1994, n. 1020/94 del 6 aprile 1994,
n. 1043/94 del 7 aprile 1994,  n.  1044/94  del  7  aprile  1994,  n.
1169/94 del 19 aprile 1994, n. 1170/94 del 19 aprile 1994, n. 1537/94
del   18   maggio   1994,   relative,  rispettivamente,  ai  seguenti
ricorrenti:    Ricucci  Giuseppe,  Truono  Antonio,  Comensoli  Paolo
Franco,  Tregambi  Luigi  Giovanni,  Gambarini Sergio, Rossi Angelo e
Micossi Piero, con le quali sono state accolte con riserva dell'esito
del giudizio di merito le  domande  incidentali  di  sospensione  dei
provvedimenti  di  cui  alle  note  del  Ministero  della  sanita'  -
Direzione  generale  ospedali  -  Divisione  I,  rispettivamente   n.
900.1/DG/B2/189  dell'8  marzo 1994; n. 900.1/ DG/A2/101 dell'8 marzo
1994; n. 900.1/DG/A0/100 dell'8 marzo 1994; n. 900.1/DG/A0/349 dell'8
marzo  1994;   n.      900.1/DG/A0/1323   dell'8   marzo   1994;   n.
900.1/DG/A0/50/S dell'8 marzo 1994;
  Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo  regionale della
Campania n. 1057 anno 1994 del 10 maggio 1994, relativa al ricorrente
Magliulo Paolo, con la quale e' stata accolta, con riserva dell'estio
del giudizio di merito, la domanda  incidentale  di  sospensione  del
provvedimento  di  non inclusione nell'elenco nazionale dei direttori
generali  delle  unita'  sanitarie  locali  ed  aziende   ospedaliere
notificato  con  la  nota  del  Ministero  della  sanita' - Direzione
generale degli ospedali -  Divisione  I  n.  900.1/DG/A0/1246  dell'8
marzo 1994;
  Preso atto delle decisioni suindicate;
  Ritenuto,   in  ottemperanza  delle  decisioni  di  sospensiva,  di
integrare l'elenco di cui al sopracitato decreto del 25 febbraio 1994
con i nominativi contenuti  nell'allegato  al  presente  decreto  del
quale  fa  parte integrante, fermo restando la riserva dell'esito del
giudizio di merito e fatte salve le determinazioni  del  giudizio  di
appello avverso la concessa sospensiva;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dai
decreti  legislativi  18 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n.
546;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   L'elenco  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  direttore  generale  delle   unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere  e' integrato con i
nominativi  indicati  nell'allegato  1  al  presente  decreto,  fermo
restando la riserva dell'esito del giudizio di merito e fate salve le
determinazioni   del   giudizio   di   appello  avverso  la  concessa
sospensiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 giugno 1994
                                         Il direttore generale: D'ARI