Alle capitanerie di porto
                                  Alla Lega pesca
                                  Alla Federcoopesca
                                  Alla AGCI
                                  Alla Federpesca
                                     e per conoscenza:
                                  All'ISTAT
 Si  fa  seguito  alla nota n. 6211334 del 28 aprile 1994 avente come
oggetto il regolamento CEE n. 858/94 che istituisce, a partire dal  1
luglio  1994, un regime di registrazione statistica relativo al tonno
rosso  (Thunnus  Thynnus)  da  parte  di  un  peschereccio  o  di  un
produttore comunitario, per trasmettere, in allegato 1, il modello TR
di dichiarazione statistica da compilare all'atto dello sbarco.
  Si   invitano,  pertanto  codesti  comandi  e  le  associazioni  in
indirizzo a voler dare la  massima  diffusione  possibile  di  quanto
richiesto dal regolamento in oggetto, fornendo ai diretti interessati
un  congruo  numero  di  copie  del mod. TR che, una volta compilati,
devono essere immediatamente consegnati  alla  capitaneria  di  porto
sede  del  compartimento marittimo d'iscrizione del peschereccio o di
attivita' del produttore.
  Codesti comandi, in particolare,  sono  pregati  di  verificare  la
completa  osservanza del regolamento, soprattutto per quanto riguarda
la copertura totale dell'indagine, la tempestivita' e la  regolarita'
nella  fornitura  dei  modelli  TR  subito  dopo  lo  sbarco  nonche'
l'attendibilita' degli stessi dati.
  Tutte  le  informazioni  statistiche,  elementari  vanno,   infine,
sintetizzate  nella tabella riepilogativa semestrale STR riportata in
allegato 2, da compilare anche se la produzione e' nulla  oppure  non
e'   stato  riconsegnato  alcun  modello  TR  dai  possibili  diretti
interessati.
  Sia la tabella di sintesi STR che  copia  fotostatica  di  tutti  i
modelli  TR  raccolti  devono pervenire a questa Direzione generale -
Div. XXI, entro e non oltre il  giorno  20  del  mese  successivo  al
semestre  di  riferimento,  al  fine  di consentire allo scrivente il
regolare inoltro di tutti i dati alla  CEE  nel  rispetto  dei  tempi
previsto dall'art. 5 del Regolamento 858/94.
  Si   prega   di   effettuare   tutte  le  operazioni  tutelando  la
riservatezza dei dati individuali raccolti.
  Le  informazioni  desunte  dalle  sintesi   STR   potranno   essere
utilizzate  anche per integrare le statistiche sulla produzione della
pesca  richieste  periodicamente  dallo  scrivente,   dall'Istat   e,
occasionalmente, da altri enti.
                        Il direttore generale
della pesca e dell'acquicoltura
                              AMBROSIO