Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini  istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
denominazione d'origine controllata per i vini "S. Vito di Luzzi", ha
espresso  parere  favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini
dell'emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale  il  testo  del
disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento ed  al  disciplinare  di  produzione  dovranno  essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  d'origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini sulla richiesta di riconoscimento della denominazione  di
   origine  controllata  per i vini "S. Vito di Luzzi" e proposta del
   relativo disciplinare di produzione.
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata  "S.  Vito  di  Luzzi"  e'
riservata  ai  vini  bianco,  rosso  e  rosato,  che  rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di
produzione.