Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata per i vini "S. Vito di Luzzi", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "S. Vito di Luzzi" e proposta del relativo disciplinare di produzione. Art. 1. La denominazione di origine controllata "S. Vito di Luzzi" e' riservata ai vini bianco, rosso e rosato, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.