IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti  per
i  volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;
  Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della  predetta
legge  n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4,  per
i  volontari  autonomi,  che  l'importo  sulla  base  del quale viene
determinata l'indennita' spettante per il mancato reddito relativo ai
giorni in cui si sono astenuti dal lavoro,  sia  fissato  annualmente
con decreto ministeriale;
  Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera d), della
predetta legge, le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi devono
essere determinate in  misura  pari  alla  media  delle  retribuzioni
spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;
  Visto  l'art.  3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce
che, ai fini della determinazione  dell'indennita'  compensativa  del
mancato  reddito  relativo  ai giorni in cui i lavoratori autonomi si
sono astenuti  dal  lavoro  per  l'espletamento  delle  attivita'  di
soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in
cui  le  medesime  hanno  avuto  luogo,  fatta  eccezione  per quelle
categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche  o
prevalentemente nei giorni festivi;
  Considerato  che  l'indennita'  di  cui sopra, oltre che per l'anno
1994, dovra' essere determinata anche per gli anni 1992 e 1993;
  Viste le medie degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali
del settore industria elaborate dall'ISTAT;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  media  mensile  delle  retribuzioni  spettanti  ai   lavoratori
dipendenti del settore industria e' pari, per il 1992 a L. 2.134.529,
per il 1993 a L. 2.253.492 e, per il 1994 a L. 2.334.095.