IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso; Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i volontari autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennita' spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale; Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della predetta legge, le indennita' spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria; Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennita' compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attivita' di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attivita' si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi; Considerato che l'indennita' di cui sopra, oltre che per l'anno 1994, dovra' essere determinata anche per gli anni 1992 e 1993; Viste le medie degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT; Decreta: Art. 1. La media mensile delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria e' pari, per il 1992 a L. 2.134.529, per il 1993 a L. 2.253.492 e, per il 1994 a L. 2.334.095.