IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificate ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista al legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1990 con il quale la rappresentanza generale per l'Italia della The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd., in Milano, e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami danni; Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la lettera in data 18 febbraio 1994, n. 405184, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 18 della legge n. 295/1978, nei confronti della predetta rappresentanza generale per l'Italia della The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd., non avendo, la predetta rappresentanza, iniziato effettivamente l'esercizio delle assicurazioni nei rami r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, tutela giudiziaria e credito, a seguito dell'autorizzazione concessa con il citato decreto ministeriale 9 ottobre 1990; Ritenuto che, nel caso di cui trattasi, ricorrono le condizioni previste per la decadenza dell'autorizzazione dei predetti rami; Decreta: Sono decadute le autorizzazioni all'esercizio dall'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, tutela giudiziaria nonche' all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo credito, concesse con decreto ministeriale 9 ottobre 1990, alla The Sumitomo Marine & Fire Insurance Company (Europe) Ltd. - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 1994 Il direttore generale: CINTI