IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla  legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la comunicazione del dispositivo della sentenza del tribunale
penale  di  Lecce datata 27 aprile 1994 e trasmessa in data 25 maggio
1994 dalla quale risulta che il sig.  Roberto  Paolucci,  consigliere
della  regione  Puglia,  e'  stato condannato per i reati di cui agli
articoli 81, 110, 318-bis, 319, 321 del codice penale;
  Vista la comunicazione in data 2 maggio 1994,  n.  1551/10508  GAB,
del commissario del Governo per la regione Puglia;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica di consigliere  regionale  del
sig. Roberto Paolucci;
   Accertata   la   sussistenza  dei  presupposti  della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il  sig.  Roberto  Paolucci  e' sospeso dalla carica di consigliere
regionale della regione Puglia a decorrere dal 27 aprile 1994.
   Roma, 7 giugno 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI