IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista la comunicazione del dispositivo della sentenza del tribunale penale di Lecce datata 27 aprile 1994 e trasmessa in data 25 maggio 1994 dalla quale risulta che il sig. Roberto Paolucci, consigliere della regione Puglia, e' stato condannato per i reati di cui agli articoli 81, 110, 318-bis, 319, 321 del codice penale; Vista la comunicazione in data 2 maggio 1994, n. 1551/10508 GAB, del commissario del Governo per la regione Puglia; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Roberto Paolucci; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Roberto Paolucci e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia a decorrere dal 27 aprile 1994. Roma, 7 giugno 1994 Il Presidente: BERLUSCONI