IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante misure urgenti in materia di rapporti finanziari con la Libia, ed in particolare l'art. 3 che consente di disporre talune deroghe ai divieti relativi a tali rapporti introdotti con l'art. 1 del citato decreto; Vista l'istanza con la quale il liquidatore nella procedura di concordato preventivo nei confronti della societa' Edilveneta S.p.a. avanti il tribunale di Verona ha chiesto di poter pagare al Governo libico tasse per l'importo complessivo di dinari 53.755; Considerato che il pagamento delle tasse sopra accennate si rende necessario ai fini dell'esecuzione della sentenza libica che riconosce alla societa' Edilveneta un credito di 1.619.327 dinari; Sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, che hanno espresso parere favorevole; Decreta: In deroga al divieto di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, il liquidatore nominato dal tribunale di Verona nella procedura di concordato preventivo nei confronti della societa' Edilveneta S.p.a. e' autorizzato a pagare al Governo libico l'importo di L.D. 53.755, anche mediante il versamento della somma all'avvocato dell'Edilveneta S.p.a. sig. Mosbah Yamani. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 1994 Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI Il Ministro degli affari esteri MARTINO Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GNUTTI Il Ministro del commercio con l'estero BERNINI