Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della  legge  10
aprile  1954,  n.  125,  esaminata  la  domanda intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine al formaggio "Ragusano"
ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini
dell'emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale  il  testo  del
disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento  e  al  disciplinare  di  produzione  dovranno  essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  entro   trenta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.