Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine al formaggio "Ragusano" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.