AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113". Il D.L. n. 113/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1994). Art. 1. Provvedimenti urgenti 1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (a), la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite. 2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la regione autonoma della Sardegna. 3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto e' stabilita nel programma degli interventi formulato dalla regione e approvato dal CIPE. 4. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla stessa regione, che istituira' per esse una contabilita' speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati. 5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilita' speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di intervento. 6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti: a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie piu' avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attivita' promozionale svolta dall' (( Istituto nazionale per il commercio con l'estero )) ; b) la promozione dello sviluppo delle attivita' produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione, (( ampliamento e riconversione )) delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, (( della carta ed energetico, con particolare riguardo, per quest'ultimo settore, alla promozione di tecnologie pulite e innovative )) ; c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione; (( d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze )) (( dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento )) (( al settore dei trasporti e compatibilmente con le esigenze di )) (( tutela del patrimonio naturale, principale risorsa economica e )) (( fonte di sviluppo sostenibile per la Sardegna )) ; )) e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.
(a) La legge cost. n. 3/1948 approva lo statuto speciale per la Sardegna. Si trascrive il testo del relativo art. 13: "Art. 13. - Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola".