AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto  dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge  18  febbraio  1994,  n.
113".  Il  D.L.  n.  113/1994,  di  contenuto  pressoche'  analogo al
presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (il relativo comunicato  e'  stato  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 94 del 23 aprile
1994).
 
                               Art. 1.
                        Provvedimenti urgenti
 
  1. In attesa dell'emanazione  di  un  complesso  di  norme  per  la
disciplina  della  formulazione  ed  attuazione  del  piano  organico
previsto dall'articolo 13  della  legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3 (a), la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con
le  risorse  finanziarie  assegnate  dal presente decreto, al fine di
favorire lo  sviluppo  economico  e  sociale  della  regione,  ed  in
particolare  il  recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei
livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.
  2. All'attuazione degli interventi previsti  dal  presente  decreto
provvede la regione autonoma della Sardegna.
  3.  La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto e'
stabilita nel programma degli interventi formulato  dalla  regione  e
approvato dal CIPE.
  4.  Le  somme  stanziate  saranno  versate  annualmente alla stessa
regione, che istituira' per esse una contabilita' speciale, ripartita
secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.
  5.  Gli  interessi  attivi  maturati  sulle  somme  iscritte  nella
contabilita' speciale saranno utilizzati per la  costituzione  di  un
fondo  di  riserva  da  impiegare  per  le  spese  impreviste  e  per
l'aggiornamento dei progetti di intervento.
  6. Con i provvedimenti urgenti  da  disporre  con  le  risorse  del
presente decreto vanno definiti:
   a)   la   promozione  delle  strutture  e  delle  attrezzature  di
formazione  professionale,   sia   a   livello   universitario,   che
post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie piu'
avanzate   ed  alla  collocazione  dei  prodotti  sardi  sui  mercati
internazionali,   raccordandola    anche,    mediante    convenzioni,
all'attivita'  promozionale svolta dall' (( Istituto nazionale per il
commercio con l'estero )) ;
   b) la promozione dello sviluppo delle  attivita'  produttive,  con
particolare    riguardo    alle    politiche    di    ammodernamento,
diversificazione, (( ampliamento e riconversione )) delle  stesse,  a
partire  da  quelle  esistenti  principalmente  nei  settori chimico,
metallurgico,  minerario,  ((  della   carta   ed   energetico,   con
particolare  riguardo,  per  quest'ultimo settore, alla promozione di
tecnologie pulite e innovative )) ;
    c) il  miglioramento  quantitativo  e  qualitativo  dei  servizi,
compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;
(( d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze ))
(( dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento ))
(( al settore dei trasporti e compatibilmente con le esigenze di   ))
(( tutela del patrimonio naturale, principale risorsa economica e  ))
(( fonte di sviluppo sostenibile per la Sardegna )) ;              ))
   e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.
 
             (a) La legge cost. n. 3/1948 approva lo statuto speciale
          per  la  Sardegna.  Si trascrive il testo del relativo art.
          13:
             "Art. 13. - Lo Stato col concorso della Regione  dispone
          un  piano  organico  per  favorire la rinascita economica e
          sociale dell'Isola".