AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 settembre 1993, n. 348, 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n. 168, e 6 maggio 1994, n. 277, recanti disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita". I DD.LL. n. 348/1993, n. 439/1993, n. 7/1994 e n. 168/1994 non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1993, n. 5 dell'8 gennaio 1994, n. 57 del 10 marzo 1994 e n. 107 del 10 maggio 1994). Le disposizioni del D.L. n. 277/1994 sono state sostituite da quelle contenute nell'art. 2 del decreto qui pubblicato. Art. 1. 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano all'alienazione della partecipazione dello Stato nell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., nonche' agli atti e alle operazioni complementari e strumentali all'alienazione. 2. L'alienazione della partecipazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante offerta pubblica di vendita con eventuali collocamenti riservati.