AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 9 settembre 1993, n.
348, 8 novembre 1993, n. 439, 7 gennaio 1994, n. 7, 10 marzo 1994, n.
168, e 6 maggio 1994, n.  277,  recanti  disposizioni  urgenti  sulla
estinzione  dell'obbligo  di cessione di quota parte dei rischi delle
imprese che esercitano l'assicurazione vita". I DD.LL.  n.  348/1993,
n.  439/1993,  n.  7/1994  e n. 168/1994 non sono stati convertiti in
legge  per  decorrenza  dei  termini   costituzionali   (i   relativi
comunicati  sono  stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1993, n. 5 dell'8
gennaio 1994, n. 57 del 10 marzo 1994 e n. 107 del 10  maggio  1994).
Le  disposizioni del D.L. n. 277/1994 sono state sostituite da quelle
contenute nell'art. 2 del decreto qui pubblicato.
 
                               Art. 1.
 
  1. Le vigenti norme di legge e di  regolamento  sulla  contabilita'
generale   dello   Stato   non  si  applicano  all'alienazione  della
partecipazione  dello  Stato  nell'INA  -  Istituto  nazionale  delle
assicurazioni   S.p.a.,   nonche'   agli   atti   e  alle  operazioni
complementari e strumentali all'alienazione.
  2.  L'alienazione  della  partecipazione  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata   mediante  offerta  pubblica  di  vendita  con  eventuali
collocamenti riservati.