IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1994, con la quale lo stato d'emergenza e' stato esteso altresi' ai rifiuti speciali e prorogato fino al 30 settembre 1994; Vista la propria ordinanza in data 11 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 in data 11 febbraio 1994; Vista la propria ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 in data 31 marzo 1994; Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 in data 22 aprile 1994; Considerati i principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 617 del 30 dicembre 1994; Ravvisata l'esigenza di apportare talune modifiche alla citata ordinanza del 31 marzo 1994; Dispone: Art. 1. All'ordinanza in data 31 marzo 1994 citata in premessa sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni. 1) all'art. 2, comma 1, dopo "legge 11 febbraio 1994, n. 109" le parole: "normative nazionali e regionali in materia di espropriazioni;" sono sostituite dalle seguenti: "legge quadro in materia di lavori pubblici;" e nell'elenco sono aggiunte le seguenti norme derogabili: le procedure di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero per i beni culturali e ambientali, ove necessario; le procedure di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20; le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi; 2) all'art. 2, comma 2, sesto capoverso, dopo le parole: "ad enti pubblici;" sono aggiunte le seguenti: "i predetti impianti potranno essere anche oggetto di concessione di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'amministrazione ovvero di concessione unitaria di costruzione e gestione senza oneri per l'amministrazione;"; 3) all'art. 3, comma 1, dopo le parole: "Agenzia per il Mezzogiorno" sono aggiunte le seguenti: ", di personale dipendente ENEA per la elaborazione e verifica dei programmi di diagnostica" e dopo le parole: "70 ore" e' inserita la seguente: "mensili"; 4) all'art. 3, comma 2, dopo le parole: "150 ore" e' inserita la seguente: "mensili"; 5) all'art. 4, comma 1, le parole: "legge 28 agosto 1989, n. 305, e successive modificazioni e integrazioni." sono sostituite dalle seguenti: "legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni. E' conseguentemente disposta la revoca del progetto n. 1F-3 - progetto per una piattaforma di rifiuti industriali - per l'importo di lire 3.000 milioni, nonche' la riduzione di lire 581 milioni del finanziamento per il progetto n. 1B-1 - adeguamento sistema depurativo dei comuni della penisola sorrentina - finanziati con decreto ministeriale 30 dicembre 1990, in esecuzione a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 18."; 6) all'art. 4, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di assicurare il finanziamento delle opere da realizzare, il commissario puo' disporre l'utilizzo, anche con una diversa localizzazione degli interventi, delle somme gia' destinate dallo Stato per interventi nella regione Campania per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali, comprese quelle attribuite su fondi FIO ancorche' revocate con deliberazione CIPE 3 agosto 1993, quelle attribuite su fondi del Ministero dell'ambiente, nonche' quelle attribuite ai sensi degli articoli 1, 1- bis , 1- ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441."; 7) all'art. 4, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, nonche' per le esigenze derivanti dall'eventuale requisizione di aziende o impianti si provvede: a) quanto a lire 20 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni; b) quanto a lire 80 miliardi, mediante la revoca di finanziamenti destinati all'attuazione di altri interventi ambientali relativi alla regione Campania. 4. In relazione a quanto previsto al comma 3, lettera b), e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono disposte le prime revoche di cui all'allegato elenco. Conseguentemente, il Ministro dell'ambiente e la regione Campania provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, gli importi di lire 44.084 milioni e di lire 6.984 milioni. Il Ministro dell'ambiente provvede inoltre, entro sessanta giorni, alle ulteriori revoche fino al predetto importo complessivo di lire 80 miliardi, in relazione alle quali trovano applicazione le modalita' di cui al presente comma e al comma 5. 5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferite al commissario ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225."; 8) dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente: "Art. 5. - 1. Per il servizio di smaltimento effettuato attraverso gli impianti pubblici e privati di cui alla presente ordinanza, il commissario fissa un'apposita tariffa, determinata secondo criteri tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio degli impianti, di quelli relativi alla bonifica e al ripristino delle aree, nonche' la giusta remunerazione del capitale investito e conseguentemente dispone le anticipazioni finanziarie ai sub-commissari con l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per l'esercizio degli stessi impianti. 2. Nel caso di interventi finanziati con risorse previste dall'art. 4, comma 3, come sopra modificato, la quota parte della tariffa necessaria per la copertura del costo di investimento e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, a reintegro anche parziale degli stanziamenti utilizzati in attuazione della presente ordinanza, da destinare ad ulteriori interventi per finalita' ambientali nella regione Campania. La restituzione dell'intero finanziamento deve avvenire in ventiquattro mesi.". Roma, 23 giugno 1994 Il Presidente: BERLUSCONI