IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  11
febbraio 1994, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione
Campania fino al 30 aprile 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile
1994,  con  la quale lo stato d'emergenza e' stato esteso altresi' ai
rifiuti speciali e prorogato fino al 30 settembre 1994;
   Vista la propria ordinanza in data 11  febbraio  1994,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 in data 11 febbraio
1994;
  Vista  la propria ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 in data 31 marzo 1994;
  Vista la propria ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 in data 22 aprile 1994;
  Considerati i principi  espressi  dalla  Corte  costituzionale  con
sentenza n. 617 del 30 dicembre 1994;
  Ravvisata  l'esigenza  di  apportare  talune  modifiche alla citata
ordinanza del 31 marzo 1994;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  All'ordinanza in  data  31  marzo  1994  citata  in  premessa  sono
apportate le seguenti integrazioni e modificazioni.
   1)  all'art.  2, comma 1, dopo "legge 11 febbraio 1994, n. 109" le
parole:   "normative   nazionali   e   regionali   in   materia    di
espropriazioni;"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "legge quadro in
materia di lavori pubblici;" e nell'elenco sono aggiunte le  seguenti
norme derogabili:
    le  procedure  di  cui  alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6,
fermo restando l'acquisizione del parere del  Ministero  per  i  beni
culturali e ambientali, ove necessario;
    le procedure di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 20;
    le  normative  statali  e regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
   2) all'art. 2, comma 2, sesto capoverso, dopo le parole: "ad  enti
pubblici;"  sono aggiunte le seguenti:  "i predetti impianti potranno
essere anche oggetto di concessione di progettazione e  realizzazione
con   oneri  a  carico  dell'amministrazione  ovvero  di  concessione
unitaria   di   costruzione    e    gestione    senza    oneri    per
l'amministrazione;";
   3)   all'art.  3,  comma  1,  dopo  le  parole:  "Agenzia  per  il
Mezzogiorno" sono aggiunte le seguenti: ",  di  personale  dipendente
ENEA  per  la elaborazione e verifica dei programmi di diagnostica" e
dopo le parole: "70 ore" e' inserita la seguente: "mensili";
   4) all'art. 3, comma 2, dopo le parole: "150 ore" e'  inserita  la
seguente: "mensili";
   5)  all'art. 4, comma 1, le parole: "legge 28 agosto 1989, n. 305,
e successive modificazioni e  integrazioni."  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e
integrazioni. E' conseguentemente disposta la revoca del progetto  n.
1F-3  -  progetto  per  una  piattaforma di rifiuti industriali - per
l'importo  di  lire  3.000  milioni, nonche' la riduzione di lire 581
milioni del finanziamento per  il  progetto  n.  1B-1  -  adeguamento
sistema  depurativo dei comuni della penisola sorrentina - finanziati
con decreto ministeriale 30 dicembre 1990,  in  esecuzione  a  quanto
disposto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 18.";
   6)  all'art.  4,  comma  2,  il  primo  periodo  e' sostituito dal
seguente: "Al fine di assicurare  il  finanziamento  delle  opere  da
realizzare,  il  commissario  puo' disporre l'utilizzo, anche con una
diversa localizzazione degli interventi, delle somme  gia'  destinate
dallo   Stato   per   interventi   nella   regione  Campania  per  la
realizzazione  di  impianti  di  smaltimento  di  rifiuti  urbani   e
speciali,  comprese quelle attribuite su fondi FIO ancorche' revocate
con deliberazione CIPE 3 agosto 1993, quelle attribuite su fondi  del
Ministero  dell'ambiente,  nonche'  quelle  attribuite ai sensi degli
articoli 1, 1- bis , 1- ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.";
   7) all'art. 4, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
  "3. Per le medesime finalita' di cui al comma  2,  nonche'  per  le
esigenze  derivanti dall'eventuale requisizione di aziende o impianti
si provvede:
    a)  quanto  a  lire  20  miliardi,   mediante   riduzione   dello
stanziamento  iscritto  al  cap.  7705  dello stato di previsione del
Ministero    dell'ambiente    per    l'anno    1994,     intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art.
7  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e
integrazioni;
    b) quanto a lire 80 miliardi, mediante la revoca di finanziamenti
destinati all'attuazione di altri interventi ambientali relativi alla
regione Campania.
  4. In relazione a quanto previsto al comma  3,  lettera  b),  e  in
deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  1  del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre  1993,  n.  493,  sono  disposte  le  prime  revoche  di cui
all'allegato elenco. Conseguentemente, il Ministro dell'ambiente e la
regione Campania provvedono a versare all'entrata del bilancio  dello
Stato,  rispettivamente, gli importi di lire 44.084 milioni e di lire
6.984 milioni. Il  Ministro  dell'ambiente  provvede  inoltre,  entro
sessanta  giorni,  alle  ulteriori  revoche  fino al predetto importo
complessivo di lire 80 miliardi,  in  relazione  alle  quali  trovano
applicazione le modalita' di cui al presente comma e al comma 5.
  5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono riassegnate, con decreti del
Ministro  del  tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferite al
commissario ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge  24  febbraio
1992, n. 225.";
   8) dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  5. - 1. Per il servizio di smaltimento effettuato attraverso
gli impianti pubblici e privati di cui alla  presente  ordinanza,  il
commissario  fissa  un'apposita  tariffa, determinata secondo criteri
tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio degli impianti, di quelli relativi alla  bonifica  e  al
ripristino  delle  aree, nonche' la giusta remunerazione del capitale
investito e conseguentemente dispone le anticipazioni finanziarie  ai
sub-commissari con l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute
per l'esercizio degli stessi impianti.
  2. Nel caso di interventi finanziati con risorse previste dall'art.
4,  comma  3,  come  sopra  modificato,  la quota parte della tariffa
necessaria per la copertura del  costo  di  investimento  e'  versata
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per essere riassegnata, con
decreti del Ministro del tesoro, a  reintegro  anche  parziale  degli
stanziamenti  utilizzati  in  attuazione della presente ordinanza, da
destinare ad ulteriori  interventi  per  finalita'  ambientali  nella
regione Campania.
  La   restituzione   dell'intero   finanziamento  deve  avvenire  in
ventiquattro mesi.".
   Roma, 23 giugno 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI