Art. 1. Oggetto del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso puo' essere esercitato sui documenti relativi alle materie non elencate nel "Regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso" cui si fa rinvio. 2. Nell'ambito delle materie per le quali e' ammesso, l'accesso e' consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.