Art. 1.
                   Oggetto del diritto di accesso
  1. Il diritto di  accesso  puo'  essere  esercitato  sui  documenti
relativi  alle materie non elencate nel "Regolamento per l'esclusione
dell'esercizio del diritto di accesso" cui si fa rinvio.
  2. Nell'ambito delle materie per le quali e' ammesso, l'accesso  e'
consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.