IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4 del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture  della  Seconda  Universita'
degli studi di Napoli;
  Visto  lo  statuto della scuola di specializzazione in farmacologia
ed in particolare l'art. 831 (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio
1991);
  Vista la nota ministeriale prot. n. 1209  del  3  maggio  1991  che
integrava  il diploma di laurea in scienze biologiche quale titolo di
ammissione alla scuola di specializzazione anzidetta;
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  relativa  alla  riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Viste  le  proposte  avanzate  dalle  autorita'  accademiche  della
Seconda Universita' degli studi di Napoli di cui  alle  deliberazioni
del  consiglio  della facolta' di medicina e chirurgia adunanza del 4
giugno 1991, del senato accademico adunanza del 18 ottobre 1993 e del
consiglio di amministrazione adunanza del 29 ottobre 1993;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 20 gennaio 1994;
  Riconosciuta  la  necessita'  di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  L'art.  831  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 171 del 23
luglio 1991) relativo allo statuto della scuola  di  specializzazione
in  farmacologia  della  Seconda Universita' degli studi di Napoli e'
modificato come segue:
  Art. 831. - Sono ammessi  alle  prove  per  ottenere  l'iscrizione,
relativamente  all'indirizzo  in  farmacologia  clinica i laureati in
medicina e chirurgia,  relativamente  all'indirizzo  in  farmacologia
applicata i laureati in scienze biologiche, in farmacia ed in chimica
e   tecnologia   farmaceutiche  e  relativamente  agli  indirizzi  in
tossicologia e chemioterapia i laureati in medicina  e  chirurgia,  i
laureati in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione  per  i  laureati  in
medicina e chirurgia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 21 marzo 1994
                                                  Il rettore: MANCINO