AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
  Il  comma  2  dell'art.  1  della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  30  dicembre  1993,  n.
553, e 28 febbraio 1994, n. 138". I DD.LL. n. 553/1993 e n. 138/1994,
di  contenuto  pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1994 e n.  99
del 30 aprile 1994).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio  1994  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2  febbraio  1990,  n.  18,
modificato  dall'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
1990, n. 165, il capoverso e' sostituito dal seguente:
  "Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo
di  imposta  1986,  la riscossione delle imposte di cui al precedente
comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che
sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine
indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate
dei ruoli devono essere stabilite evitando  che,  nei  confronti  dei
contribuenti  indicati  nel  comma  precedente,  quelle  relative  al
periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo
di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre  del  periodo  di
imposta 1986 si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta
1985.  La  riscossione dei carichi dovra' avvenire senza soluzione di
continuita' in modo che la scadenza della prima  rata  del  ruolo  da
emettere sia immediatamente successiva alla scadenza dell'ultima rata
del ruolo precedentemente emesso.".