AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1994, n. 77,
e 23 marzo 1994, n. 195". I DD.LL.  n.  77/1994  e  n.  195/1994,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge,  il  primo  perche'  sostituito  dal  secondo  e
quest'ultimo  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i relativi
comunicati sono stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 119 del 24
maggio 1994).
 
                               Art. 1.
 
  1.  Per  le  esigenze  connesse  a  indifferibili   interventi   di
sistemazione  urbana,  di  manutenzione  e  di  arredo  stradale  nel
territorio della citta'  di  Napoli,  nella  quale  si  svolgera'  il
vertice  tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di
assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree  interessate
da  tale  evento, e' autorizzata la spesa (( di lire 20,5 miliardi ))
per l'anno 1994. Per le stesse finalita' la regione Campania destina,
a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione  di  programmi
di  edilizia  residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre
1993, (( come integrata e sostituita dalla delibera CIPE del 16 marzo
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18  maggio  1994
)) (a) , la somma di lire 35 miliardi.
  2.  Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del
comma 1 e per le relative modalita' di esecuzione, e'  istituita  una
speciale  commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco,
dal presidente  della  provincia,  ((  dal  presidente  della  giunta
regionale,  ))  dal  questore,  dal provveditore regionale alle opere
pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e  architettonici
e  dal  comandante  provinciale  dei  vigili  del  fuoco.  I predetti
componenti  possono  delegare  un   proprio   rappresentante   e   la
commissione  puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento
del prefetto, da un suo delegato.  Il  prefetto  puo'  invitare  alle
riunioni  della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o
enti  interessati.  All'attuazione  degli  interventi   provvede   il
prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali,
provinciali  e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione
degli uffici tecnici regionali.
  3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono
adottati anche in deroga alle norme di  contabilita'  generale  dello
Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
(( 3-bis. E' autorizzata la spesa di lire 3,5 miliardi per l'anno  ))
(( 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della    ))
(( presidenza italiana del vertice di cui al comma 1. Si applicano ))
(( le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre   ))
(( 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22     ))
(( febbraio 1994, n. 126 (b).                                      ))
(( 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo  ))
(( si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente ))
(( riduzione dell'autorizzazione di spesa per il                   ))
((  1994 di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (c), secondo la rimodulazione effettuata con la  tabella  F  di
cui  all'articolo  2,  comma  7, della legge 24 dicembre 1993, n. 538
(d),  e,  quanto  a  lire  9  miliardi,   mediante   utilizzo   delle
disponibilita'  in  conto  residui  del  capitolo 7089 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  bilancio  e   della   programmazione
economica  per  l'anno  1994,  a  valere  sulle  somme destinate alla
regione   Campania,    intendendosi    corrispondentemente    ridotta
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 17, comma 10, della
legge 11 marzo  1988,  n.  67  (c),  per  il  medesimo  anno.  ))  Le
disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con decreto del Ministro del
tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sara'  versata
alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli.
  5.  Al  pagamento  delle spese occorrenti provvede la prefettura di
Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla  regolarita'  dei
lavori  eseguiti  rilasciata  dal  provveditore  regionale alle opere
pubbliche  e  di  attestazione  sulla  congruita'  dei  prezzi  delle
forniture  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  erariale, previo parere
della sovrintendenza per i  beni  ambientali  e  architettonici,  ove
prescritto,  nonche'  sulla base dei documenti giustificativi vistati
dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione
dell'intervento a norma del comma 2.
 
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             (a) La delibera CIPE  del  16  marzo  1994,  sostitutiva
          della  delibera  CIPE del 21 dicembre 1993, non pubblicata,
          ha il seguente titolo:  "Legge 17 febbraio  1992,  n.  179,
          recante   norme   per   l'edilizia  residenziale  pubblica:
          programmazione per il quadriennio 1992-95".
             (b)   Il   testo  dell'art.  2  del  D.L.  n.  556/1993,
          sull'organizzazione e  il  finanziamento  della  Presidenza
          italiana  del Gruppo dei sette Paesi piu' industrializzati,
          dell'Iniziativa centro-europea  e  della  Conferenza  della
          sicurezza  e  la  cooperazione  in  Europa  (CSCE),  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  -  1.  Le  spese  di   organizzazione   della
          presidenza  italiana  dei  tre  organismi di cui all'art. 1
          sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli
          affari esteri.
             2.  Il  Ministero  degli  affari   esteri   provvede   a
          somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo
          svolgimento  della presidenza italiana mediante aperture di
          credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'art.
          1, commi 1 e  3,  di  importo  anche  eccedente  il  limite
          previsto  dall'art.  56 del regio decreto 18 novembre 1923,
          n.  2440,  e   successive   modificazioni.   Per   ciascuna
          presidenza   sara'   tenuta  una  gestione  e  contabilita'
          separata.
             3. Alle spese  indicate  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1,  terzo, quarto e quinto
          comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208".
             Il testo dell'art.  56  del  R.D.  n.  2440/1923  (Nuove
          disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio e sulla
          contabilita' generale dello Stato), soprarichiamato,  cosi'
          come  sostituito  dall'articolo  unico  della legge 2 marzo
          1963, n. 386,  poi  modificato  dall'articolo  unico  della
          legge 26 marzo 1975, n. 92, e' il seguente:
             "Art.   56.   -   Possono   essere  autorizzate,  presso
          l'istituto incaricato del servizio di tesoreria,  nel  caso
          in   cui   l'adozione  di  altra  forma  di  pagamento  sia
          incompatibile con la necessita' dei  servizi,  aperture  di
          credito  a  favore di funzionari delegati, per il pagamento
          delle  seguenti  spese,  sia  in  conto  della   competenza
          dell'esercizio che in conto residui:
              1) spese da farsi in economia;
              2)   spese   fisse   ed  indennita'  quando  non  siano
          prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
          e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario  per
          il   personale   che  presta  servizio  presso  gli  uffici
          periferici;
              3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
          poste, dei telegrafi e dei telefoni;
              4) spese da farsi in occorrenze straordinarie,  per  le
          quali sia indispensabile il pagamento immediato;
              5)  spese  di  qualsiasi  natura  per  le quali leggi e
          regolamenti consentano il pagamento a mezzo  di  funzionari
          delegati;
              6)  spese  di  riscossione  delle  entrate  indicate in
          apposito elenco per  capitoli,  da  unirsi  alla  legge  di
          approvazione  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero del tesoro;
              7)  assegni  fissi  e   indennita'   degli   ufficiali,
          sottufficiali  ed  uomini  di truppa, spese di mantenimento
          della truppa e dei quadrupedi e per servizi  di  rimonta  e
          acquisto  dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica;
              8)  paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente
          al servizio dello Stato;
              9) somme da pagarsi all'estero e per  fornire  i  fondi
          alle  legazioni,  consolati  e missioni all'estero, nonche'
          alle navi viaggianti fuori dello Stato;
              10) pagamenti in conto,  dipendenti  da  contratti  con
          associazioni, cooperative di produzione e lavoro o consorzi
          di  cooperative,  ovvero  da altri contratti di forniture e
          lavori per i  quali  l'amministrazione  giudichi  opportuna
          tale forma di pagamento;
              11)   pagamenti   relativi  alla  devoluzione  ed  alla
          restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
          indebitamente percette.
            Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le
          aperture di credito  per  ciascun  capitolo  di  spesa  non
          possono  superare,  singolarmente,  il  limite  di lire 480
          milioni, salvo maggiori  limiti  stabiliti  da  particolari
          disposizioni di legge o di regolamento.
             Per  le  spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
          credito distintamente per ogni  contratto  di  fornitura  o
          lavoro".
             Il  limite  di  cui al penultimo comma soprariportato e'
          stato elevato a 900 milioni dall'art.  19  della  legge  22
          dicembre 1984, n.  887 (Legge finanziaria 1985).
             (c)  Il  testo  dell'art.  17,  comma 10, della legge n.
          67/1988  (Legge   finanziaria   1988)   e'   il   seguente:
          "L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 6, comma 6,
          della legge 22 dicembre  1986,  n.  910  (in  favore  delle
          popolazioni  colpite dagli eventi sismici del novembre 1980
          e del febbraio 1981, n.d.r.), e' rideterminata in  lire  50
          miliardi  per  l'anno  1988, in lire 85 miliardi per l'anno
          1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990  e  in  lire  65
          miliardi nell'anno 1991".
             (d)  Il  comma  7  dell'art.  2  della legge n. 538/1993
          (Legge finanziaria  1994)  prevede  che:  "Gli  importi  da
          iscrivere  in  bilancio in relazione alle autorizzazioni di
          spesa recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale  restano
          determinati,  per  ciascuno  degli  anni 1994, 1995 e 1996,
          nelle  misure  indicate  nella  tabella  F  allegata   alla
          presente legge".