AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 gennaio 1994, n. 77, e 23 marzo 1994, n. 195". I DD.LL. n. 77/1994 e n. 195/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, il primo perche' sostituito dal secondo e quest'ultimo per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1994 e n. 119 del 24 maggio 1994). Art. 1. 1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della citta' di Napoli, nella quale si svolgera' il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, e' autorizzata la spesa (( di lire 20,5 miliardi )) per l'anno 1994. Per le stesse finalita' la regione Campania destina, a valere sui fondi ad essa attribuiti per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, (( come integrata e sostituita dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994 )) (a) , la somma di lire 35 miliardi. 2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalita' di esecuzione, e' istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, (( dal presidente della giunta regionale, )) dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione puo' essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto puo' invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali. 3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. (( 3-bis. E' autorizzata la spesa di lire 3,5 miliardi per l'anno )) (( 1994 per l'ulteriore finanziamento dell'organizzazione della )) (( presidenza italiana del vertice di cui al comma 1. Si applicano )) (( le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre )) (( 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 )) (( febbraio 1994, n. 126 (b). )) (( 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo )) (( si provvede, quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente )) (( riduzione dell'autorizzazione di spesa per il )) (( 1994 di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), secondo la rimodulazione effettuata con la tabella F di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (d), e, quanto a lire 9 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulle somme destinate alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (c), per il medesimo anno. )) Le disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo di spesa. L'intera somma sara' versata alla contabilita' speciale intestata alla prefettura di Napoli. 5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
------------- (a) La delibera CIPE del 16 marzo 1994, sostitutiva della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, non pubblicata, ha il seguente titolo: "Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-95". (b) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 556/1993, sull'organizzazione e il finanziamento della Presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi piu' industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza della sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi di cui all'art. 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per ciascuna presidenza sara' tenuta una gestione e contabilita' separata. 3. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208". Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), soprarichiamato, cosi' come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, e' il seguente: "Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui: 1) spese da farsi in economia; 2) spese fisse ed indennita' quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici; 3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati; 6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato; 9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato; 10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni, cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette. Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento. Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro". Il limite di cui al penultimo comma soprariportato e' stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985). (c) Il testo dell'art. 17, comma 10, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, n.d.r.), e' rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988, in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi nell'anno 1991". (d) Il comma 7 dell'art. 2 della legge n. 538/1993 (Legge finanziaria 1994) prevede che: "Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge".