IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Viste  le leggi 23 dicembre 1975, n. 720, e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto il decreto ministeriale in data  2  aprile  1979,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 145 del 29
maggio 1979, come risulta  modificato  dai  decreti  ministeriali  n.
281777, n. 647067 e n. 608040, rispettivamente del 5 giugno 1981, del
6  novembre  1986  e  del  23  dicembre  1986, con il quale, ai sensi
dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri
di variazione del tasso  massimo  di  riferimento  da  applicarsi  ai
finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;
  Visto  il decreto ministeriale n. 967667/73PG del 28 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993,  con
il  quale  il  tasso  di  riferimento da applicare alle operazioni di
credito  navale  per  il  semestre  gennaio-giugno  1994,  e'   stato
determinato nella misura del 10,95%;
  Visto  il  proprio  decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale e'
stata fissata mella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per
l'anno 1994 da riconoscere agli istituti di  credito  per  gli  oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta
legge n. 234;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, e'
pari al 9,25%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
                              Decreta:
  Il costo medio di provvista dei fondi per  le  operazioni  previste
dalle  norme  indicate  in  premessa e' pari al 9,25% per il semestre
luglio-dicembre 1994.
  Tenuto  conto  della  commissione  onnicomprensiva,  il  tasso   di
riferimento  per  il  semestre luglio-dicembre 1994 da applicare alle
operazioni di finanziamento contemplate dalle  leggi  sopracitate  e'
pari al 10,25%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO