IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791; Viste le istanze del 1 luglio 1993 e del 25 febbraio 1994 con le quali il Cesvit - Centro per lo sviluppo della ricerca tecnologica, associazione senza fini di lucro, con sede legale in Firenze, via Cavour n. 1, Palazzo Medici Riccardi e laboratorio denominato Cetace - Centro di taratura e certificazione, con sede in Firenze, via S. Marta n. 3, ha chiesto di essere designato quale organismo incaricato di rilasciare attestati di conformita', nel campo di propria competenza, per la certificazione di alcuni prodotti ricadenti sotto la direttiva citata, ai sensi della predetta legge 18 ottobre 1977, n. 791; Considerato che il richiedente possiede i requisiti necessari; Decreta: Art. 1. 1. Il Cesvit - Centro per lo sviluppo della ricerca tecnologica e' designato quale organismo incaricato di rilasciare attestati di conformita', ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, per i seguenti prodotti, secondo la normativa a fianco indicata: apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, comprese le apparecchiature elettriche per ufficio: norma CEI 74-2 (EN 60950); apparecchiature da collegare alle reti di telecomunicazione: norma CEI 74-3 (EN 41003); sistemi statici di continuita': norma CEI 74-4 (EN 50091-1); trasformatori di isolamento e trasformatori di sicurezza: norma CEI 14-6 (EN 60742); apparecchi elettronici per uso domestico o analogo uso generale (esclusi i televisori a monitor): norma CEI 12-13 (IEC 65); apparecchiature elettroniche di misura: norma CEI 66-3 (EIC 348); piccoli apparecchi elettrici di uso domestico e similare: norma CEI 61-50 (EN 60335-1); norma CEI 61-58 (EN 60335-2-19); norma CEI 61-70 (EN 60335-2-45); norma CEI 61-81 (EN 60335-2-9); norma CEI 61-83 (EN 60335-2-33); norma CEI 61-91 (EN 60335-2-15); norma CEI 61-95 (EN 60335-2-29). 2. Il suddetto organismo e' incaricato altresi', ai sensi dell'art. 6 della legge n. 791, di predisporre relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della stessa legge.