IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto  l'art.  38,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'interno  di  concerto  con il Ministro del tesoro, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi
indispensabili   nelle  materie  di  competenza  statale  delegate  o
attribuite  dallo  Stato ed alla determinazione dei contributi minimi
da  conservare  ai  sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 504
del 1992;
   Visto  l'art.  54,  comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il
quale stabilisce che i trasferimenti erariali agli enti locali devono
garantire i servizi locali indispensabili;
   Visto  il decreto interministeriale del 28 maggio 1993, n. 5184/E3
con  il  quale,  in  applicazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge
19   marzo   1993,   n.   68,   vengono  definiti  i  servizi  locali
indispensabili,  ai  fini  della  non assoggettabilita' ad esecuzione
forzata delle somme ad essi destinati;
   Visto  l'art. 36 punti a) e b) del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, il quale stabilisce che la detrazione del 5 per cento
da  operare  ogni anno e per sedici anni sul complesso dei contributi
ordinario  e  perequativo  attribuito  nel  1993, non deve, comunque,
ledere  la  parte  dei contributi ordinari destinata al finanziamento
dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, del-
egate o attribuite alle amministrazioni provinciali e ai comuni;
   Considerato  che  il  contributo  minimo  garantito  destinato  ai
servizi  indispensabili  statali  e' determinato nella misura massima
del  5  per cento del complesso dei contributi ordinari e perequativi
attribuiti nel 1993;
   Considerato  che, l'individuazione, nell'ambito dei servizi locali
indispensabili,   di   quelli   di  competenza  statale,  delegati  o
attribuiti  dallo  Stato  agli  enti  locali, e' determinante ai fini
della definizione dell'importo di contributi ordinari che deve essere
assicurato  ai  sensi  delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 36
del decreto-legislativo n. 504 del 1992;
   Rilevato  che  per  la  individuazione di tali servizi occorre far
riferimento  all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del
1992   che   li  definisce  quali  servizi  diffusi  con  uniformita'
rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni;
   Considerato,  infine,  che occorre determinare i contributi minimi
garantiti  da  destinare  ai  servizi  indispensabili  statali il cui
importo e' definito nella minor somma tra quella calcolata in base al
5  per  cento  del  complesso  dei contributi ordinario e perequativo
attribuito  nell'anno  1993 a ciascun ente e quella calcolata in base
alle  spese  medie  stabilite  per ogni classe di ente e rilevate dai
certificati consuntivi degli anni 1989-1990-1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   I  servizi  indispensabili  delle  amministrazioni  provinciali in
materia di competenza statale sono i seguenti:
     servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica;
     servizi connessi al provveditorato agli studi.