IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 40, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto del fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalita' locale; Considerato che in applicazione dell'art. 40, comma 1, la perequazione per i comuni e' effettuata, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ed all'addizionale sui consumi di energia elettrica; per le amministrazioni provinciali con riferimento al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, all'addizionale sui consumi di energia elettrica ed all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; Considerato che per i predetti tributi sono stati presi a base i proventi del 1993, debitamente espansi all'intero anno, tranne che per l'imposta comunale sugli immobili per la quale sono stati presi a base le somme piu' elevate tra proventi del 1993 e la stima della base imponibile, secondo le comunicazioni del Ministero delle finanze; Rilevato che in applicazione del comma 3 del richiamato articolo 40 come modificato dal decreto legislativo 1o dicembre 1993, n. 528, i destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali i proventi del gettito delle imposte e delle addizionali suddette sono inferiori al valore normale della classe demografica di appartenenza definita dall'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1o dicembre 1993, n. 528; Visto che in applicazione del comma 4 del citato art. 40 come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 528 del 1993, si provvede ad assegnare i contributi in parola allineando i proventi dei tributi da perequare al valore normale del provento della classe demografica di ciascuna classe, privilegiando gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dello stesso valore normale; Considerato che, ai sensi del comma 4 in questione, in sede di riparto del cennato fondo si assegna una maggiorazione massima del 10 per cento alle seguenti categorie di enti con possibilita' di cumulo in caso di appartenenza a piu' categorie fino ad un massimo del 20 per cento: a) comuni montani con popolazione rilevata al 31 dicembre 1991 inferiore a 5.000 abitanti, come indicato dall'UNCEM; b) comuni non montani con popolazione rilevata al 31 dicembre 1991 inferiore a 2.000 abitanti; c) comuni operanti in zone particolarmente, depresse come previsto dal comma 7 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992; d) comuni capoluogo di provincia; e) comuni o province aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi per abitante inferiori a quelli delle fasce demografiche di appartenenza definite, per quanto concerne le prov- ince, dalla lettera a) comma 3 del'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e, per i comuni, dalla lettera b) comma 3 del citato art. 37 come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 528 del 1993; f) comuni o province con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune o della provincia sede degli insediamenti stessi rilevata al 31 dicembre 1991 secondo i dati resi disponibili al momento del calcolo dal Ministero della difesa e riguardanti la situazione, relativa all'anno 1992, dell'entita' della forza numerica media del personale militare in servizio presso installazioni militari e basi della NATO o di Paesi alleati ubicate nel territorio dei comuni con popolazione residente sino a 100.000 abitanti; Rilevato che per le amministrazioni provinciali l'importo del fondo e' superiore di L. 115.366.382.469 (lire 9.733.191.234 per l'anno 1994 e L. 105.633.191.235 per l'anno 1995) alla somma necessaria per l'allineamento al valore normale del proventi per abitante di ciascun ente sottomedia e, quindi, la citata somma eccedente viene distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista dall'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 528 del 1993; Rilevato infine che in base ai cennati metodi e' effettuato il riparto del fondo perequativo per la fiscalita' locale per il biennio 1994-1995; Sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM; Decreta: Art. 1. Il fondo perequativo per la fiscalita' locale e' cosi' ripartito fra i due gruppi di enti cui e' destinato tenuto conto dei tributi da perequare: Amministrazioni provinciali: addizionale energetica L. 611.155.694.618 tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente ........ " 49.426.527.513 imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico ....... " 197.831.901.624 Comuni: addizionale energetica L. 982.229.159.041 imposta comunale sugli immobili (ICI) ........................... " 12.029.776.987.223