IL MINISTRO DELL'INTERNO
   Visto l'art. 40, comma 8,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale  viene  provveduto  triennalmente  al riparto del
fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalita' locale;
   Considerato  che  in  applicazione  dell'art.  40,  comma  1,   la
perequazione  per i comuni e' effettuata, con riferimento all'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) ed all'addizionale  sui  consumi  di
energia elettrica; per le amministrazioni provinciali con riferimento
al  tributo  per  l'esercizio  delle funzioni di tutela, protezione e
igiene  dell'ambiente,  all'addizionale  sui   consumi   di   energia
elettrica ed all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
   Considerato  che  per i predetti tributi sono stati presi a base i
proventi del 1993, debitamente espansi all'intero  anno,  tranne  che
per l'imposta comunale sugli immobili per la quale sono stati presi a
base  le  somme  piu'  elevate tra proventi del 1993 e la stima della
base  imponibile,  secondo  le  comunicazioni  del  Ministero   delle
finanze;
   Rilevato  che  in applicazione del comma 3 del richiamato articolo
40 come modificato dal decreto legislativo 1o dicembre 1993, n.  528,
i destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali i
proventi  del gettito delle imposte e delle addizionali suddette sono
inferiori al valore normale della classe demografica di  appartenenza
definita  dall'art.  37  del decreto legislativo n. 504 del 1992 come
modificato dal decreto legislativo 1o dicembre 1993, n. 528;
   Visto che in applicazione del comma 4  del  citato  art.  40  come
modificato  dal  menzionato  decreto  legislativo n. 528 del 1993, si
provvede ad assegnare i contributi in parola  allineando  i  proventi
dei  tributi da perequare al valore normale del provento della classe
demografica di ciascuna classe, privilegiando gli enti in proporzione
crescente allo scarto negativo dello stesso valore normale;
   Considerato che, ai sensi del comma 4 in  questione,  in  sede  di
riparto del cennato fondo si assegna una maggiorazione massima del 10
per  cento alle seguenti categorie di enti con possibilita' di cumulo
in caso di appartenenza a piu' categorie fino ad un  massimo  del  20
per cento:
     a)  comuni  montani con popolazione rilevata al 31 dicembre 1991
inferiore a 5.000 abitanti, come indicato dall'UNCEM;
     b) comuni non montani con popolazione rilevata  al  31  dicembre
1991 inferiore a 2.000 abitanti;
     c)  comuni  operanti  in  zone  particolarmente,  depresse  come
previsto dal comma 7 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504  del
1992;
     d) comuni capoluogo di provincia;
     e)  comuni  o  province  aventi  nel 1992 trasferimenti erariali
ordinari e perequativi per abitante inferiori a  quelli  delle  fasce
demografiche  di  appartenenza definite, per quanto concerne le prov-
ince, dalla lettera a) comma 3 del'art. 37 del decreto legislativo n.
504 del 1992 e, per i comuni, dalla lettera b)  comma  3  del  citato
art.  37  come  modificato  dal  comma  2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 528 del 1993;
     f) comuni o province con insediamenti militari in proporzione al
rapporto  percentuale  esistente  tra il numero dei militari ospitati
negli insediamenti militari e  la  popolazione  del  comune  o  della
provincia sede degli insediamenti stessi rilevata al 31 dicembre 1991
secondo  i dati resi disponibili al momento del calcolo dal Ministero
della difesa e riguardanti la  situazione,  relativa  all'anno  1992,
dell'entita'  della  forza  numerica  media del personale militare in
servizio presso installazioni militari e basi della NATO o  di  Paesi
alleati  ubicate  nel territorio dei comuni con popolazione residente
sino a 100.000 abitanti;
   Rilevato che per  le  amministrazioni  provinciali  l'importo  del
fondo  e'  superiore  di  L.  115.366.382.469 (lire 9.733.191.234 per
l'anno  1994  e  L.  105.633.191.235  per  l'anno  1995)  alla  somma
necessaria  per  l'allineamento  al  valore  normale del proventi per
abitante di ciascun  ente  sottomedia  e,  quindi,  la  citata  somma
eccedente   viene   distribuita  con  la  metodologia  dei  parametri
obiettivi prevista dall'art. 37 del decreto legislativo  n.  504  del
1992 come modificato dal decreto legislativo n. 528 del 1993;
   Rilevato  infine  che  in  base ai cennati metodi e' effettuato il
riparto del fondo perequativo per la fiscalita' locale per il biennio
1994-1995;
   Sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Il fondo perequativo per la fiscalita' locale e'  cosi'  ripartito
fra i due gruppi di enti cui e' destinato tenuto conto dei tributi da
perequare:
   Amministrazioni provinciali:
     addizionale energetica                L.    611.155.694.618
     tributo per l'esercizio
delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell'ambiente ........ "      49.426.527.513
     imposta provinciale per
l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico .......  "     197.831.901.624
   Comuni:
     addizionale energetica                L.    982.229.159.041
     imposta comunale sugli
immobili (ICI) ........................... "  12.029.776.987.223