IL MINISTRO DELL'INTERNO
   Visto il comma 6 dell'art. 41 del decreto legislativo 30  dicembre
1992,  n.  504,  il  quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'interno da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentite  l'ANCI,
l'UPI e l'UNCEM, si provvede al riparto del fondo nazionale ordinario
per gli investimenti a comuni, province e comunita' montane;
   Considerato  che  l'assegnazione  dei contributi in conto capitale
del fondo nazionale ordinario  per  gli  investimenti  deve  avvenire
entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria;
   Vista  la  legge  finanziaria  del  24  dicembre  1993 n. 538, che
prevede un fondo di lire 300 miliardi per l'anno 1994 e fondi di lire
400 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
   Considerato  che  in  analogia  agli  altri  contributi   erariali
spettanti  agli enti locali la riparazione e' limitata agli anni 1994
e 1995;
   Rilevato che l'ammontare dei lavori  eseguiti  utilizzati  per  il
riparto   del   fondo   in   questione   sono  quelli  desunti  dalla
pubblicazione dell'ISTAT inerente "statistiche delle opere pubbliche"
- annuario n. 6 - edizione 1993 e da dati analitici forniti,  per  le
comunita' montane, dallo stesso istituto;
   Rilevato  che  e'  necessario  preliminarmente assegnare a ciascun
tipo di enti  il  fondo  da  ripartire  tra  gli  enti  della  stessa
tipologia;
   Ritenuto  che  ai fini della determinazione delle quote sia idoneo
far  riferimento  al  peso  percentuale  dell'ammontare  dei   lavori
eseguiti  nel  1991  dal complesso dei comuni, delle province e delle
comunita' montane;
   Considerato  che  il  peso  percentuale  risultante  dall'allegato
calcolo stabilisce una percentuale dell'82,13 per cento per i comuni,
del  14,39  per  cento  per  le  province e del 3,48 per cento per le
comunita' montane;
   Rilevato che per il 1994, il fondo  nazionale  ordinario  per  gli
investimenti  di 300 miliardi di lire, viene attribuito ai comuni per
lire 246 miliardi,  alle  province  per  lire  43  miliardi  ed  alle
comunita' montane per lire 11 miliardi;
   Rilevato,  inoltre,  che per il 1995, lo stesso fondo, determinato
in 400 miliardi  di  lire,  e'  ripartito  ai  comuni  per  lire  328
miliardi,  alle  province  per  lire  58  miliardi  ed alle comunita'
montane per lire 14 miliardi;
   Considerato che ai singoli comuni e province il fondo spettante e'
costituito dalla spesa  media  pro-capite  dei  lavori  eseguiti  con
riferimento per i comuni alle fasce demografiche rilevate alla tavola
1.3  della  citata  pubblicazione  ISTAT  e per le province a livello
nazionale, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 41;
   Rilevato che per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle
regioni per il successivo riparto alle comunita'  montane  per  meta'
sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la
meta'  sulla base della superficie dei territori montani tenuto conto
dei dati al 1992 comunicati dall'UNCEM;
   Sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Il  fondo  nazionale  ordinario  per  gli  investimenti  e'  cosi'
ripartito fra i tre gruppi di enti cui e' destinato:
     Amministrazioni provinciali ... 1994        L.   43.000.000.000
     Amministrazioni provinciali ... 1995        "    58.000.000.000
     Comuni ........................ 1994        "   246.000.000.000
     Comuni ........................ 1995        "   328.000.000.000
     Comunita' montane ............. 1994        "    11.000.000.000
     Comunita' montane ............. 1995        "    14.000.000.000