IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, reiterato, da ultimo, con il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, riguardante la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, ed, in particolare, l'art. 1, ove si prevede, fra l'altro, che: per la regolazione del debito dello Stato, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e' autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1 febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso istituto di emissione; il rilascio dei citati titoli e' subordinato all'approvazione, con provvedimenti definitivi ed esecutivi, dei rendiconti delle gestioni alle quali i medesimi si riferiscono; contestualmente al rilascio dei suddetti titoli, la Banca d'Italia provvede all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato stabilendone, con proprio decreto, le caratteristiche, la durata massima - non superiore a trenta anni - ed il piano di rimborso; Visto il proprio decreto n. 397070 del 12 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 1994, ed, in particolare, l'art. 1, con il quale, in attuazione e per le finalita' della suddetta disposizione legislativa, e' stata disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali di durata trentennale, con godimento 1 febbraio 1994, fino all'importo massimo di lire 2.894 miliardi, pari all'ammontare delle cambiali possedute dalla Banca d'Italia, nonche' l'articolo 4, ove si prevede che il rilascio alla Banca d'Italia stessa dei buoni suddetti, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dall'istituto medesimo in dipendenza dei finanziamenti connessi alle campagne di ammasso obbligatorio di prodotti agricoli, oggetto di rendiconti gia' approvati con decreti ministeriali definitivi ed esecutivi, avviene per un importo iniziale di lire 2.727 miliardi; Vista la lettera n. 161348 del 6 giugno 1994, con cui la Banca d'Italia ha comunicato: a) di aver provveduto, in attuazione della citata normativa, all'annullamento delle cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano per un importo di L. 2.724.717.698.718, con una differenza di L. 2.282.301.282 rispetto ai buoni assegnati; b) che l'importo delle cambiali relative allo "ammasso risone" ed alle campagne di commercializzazione del grano ammonta a complessive lire 169.138.834.669 e che, pertanto, l'importo complessivo della "carta ammassi" a fronte del quale potranno essere rilasciati titoli di Stato, risulta pari a lire 2.893.856.533.387, anziche' a lire 2.894 miliardi, come indicato nel citato decreto del 12 gennaio 1994; Ritenuto, pertanto, di dover rettificare nell'importo arrotondato di L. 2.724.8718.000.000 l'ammontare iniziale dell'emissione dei suddetti buoni del Tesoro poliennali, al fine di consentire il rilascio alla Banca d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito detenuti ed annullati dalla Banca medesima per L. 2.724.717.698.718;nonche' di determinare in L. 2.893.856.533.387 l'importo complessivo della "carta ammassi" a fronte del quale possono essere rilasciati titoli di Stato, modificando di conseguenza il citato decreto ministeriale del 12 gennaio 1994; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 12 gennaio 1994, citato nelle premesse, si dispone che: Art. 1. L'importo complessivo dei titoli di credito detenuti dalla Banca d'Italia, in sostituzione dei quali dovranno essere rilasciati titoli di Stato a norma dell'art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, ammonta a L. 2.893.856.533.387.